CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 02M8W86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] .e19-e-la-a concluso chied~ Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ricalcolando la pena in anni 16, mesi 6 e giorni 20, inammissibile nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 dicembre 2023 con la quale, in sede di rinvio, in riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 28 ottobre 2008 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: - associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dalla circostanza della c.d. agevolazione o metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) - capo 8; - produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., aggravato dalla circostanza della c.d. agevolazione o metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 di. n. 152 del 1991 - capo 812. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 63, quarto comma, cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la pena base di cui al capo 8 prevedeva già l'applicazione della circostanza aggravante di specie diversa di cui all'art. 74, comma 4, T.U. stup. Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., pertanto, il giudice di merito non avrebbe potuto applicare due ulteriori aumenti di pena di un anno per la recidiva, disattendendo il principio della norma che prevede che, se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle di specie diversa o a effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. Secondo il ricorrente, inoltre, la circostanza aggravante della c.d. agevolazione o metodo mafioso non poteva essere applicata non solo per il criterio moderatore sopra evidenziato, ma anche in forza di quella giurisprudenza di legittimità che la ritiene esclusa dal giudizio di bilanciamento, nel caso in cui - come quello di specie - siano state applicate più circostanze a effetto speciale. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che la precedente Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 30 gennaio 2017, aveva rideterminato la pena in continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 gennaio 2007 in anni uno e mesi dieci di reclusione.Nella sentenza impugnata, invece, tale aumento è stato determinato in anni due di reclusione, in violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte dì appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per il reato di cui al capo B12 posto in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Con riferimento al primo motivo, si evidenzia che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 cod. pen., le circostanze c.d. indipendenti, che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo, non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale (Sez. U., n. 28953 del 27/04/2017, Rv. 269784), sicché l'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 T.U. stup. non è da considerarsi ad effetto speciale, perché l'aumento di pena previsto non supera un terzo rispetto alla pena base. Viene meno, pertanto, il presupposto sul quale è stato argomentato il motivo di ricorso. 1.2. Con riferimento al terzo motivo di ricorso, si evidenzia che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).1.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato nel ricorso, l'aumento di pena per i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli già irrevocabile è state stabilite dal precedente giudice di appello in anni uno e mesi dieci di reclusione (e non in anni due di reclusione, come erroneamente riportato nella medesima sentenza). Tale aumento di pena, pertanto, deve essere correttamente rideterminato dalla stessa Corte di cassazione, considerando la possibilità,-riconosciuta dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio' e circoscritta alle ipotesi in cui - come quella in esame - alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271484). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 gennaio 2007, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 gennaio 2007, che ridetermina in anni uno e mesi dieci di reclusione e, per l'effetto, ridetermina la pena complessiva in anni 16, mesi se