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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05611/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 15 aprile 2011 nonché il beneficio dell'indulto concesso con sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2009. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen., commesso dal 2010 e fino al 2011, con sentenza del Tribunale di Modena del 31/5/2019, irrevocabile il 1/10/2019.

Secondo il Tribunale, la revoca della sospensione condizionale della pena doveva essere disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., atteso che [OSCURATO:PERSONA], prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, aveva commesso un delitto per una pena che comportava il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

L'indulto concesso, a sua volta, doveva essere revocato in quanto il delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena superiore ad anni due di reclusione era stato commesso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 420-ter cod. proc. pen., dell'art. 6 CEDU e dell'art 629-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente aveva proposto domanda di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 31/5/2019 e aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la domanda; eppure, la Procura della Repubblica di Modena non aveva atteso l'esito del procedimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria '1 scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

1. Come già affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, il rimedio della rescissione del giudicato ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990): di conseguenza, la sua proposizione non determina, di per sé, il venir meno della irrevocabilità della sentenza di condanna e, quindi, la sua esecuzione.

Non a caso, l'art. 635 cod. proc. pen. - applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen. - permette alla Corte di appello di disporre la sospensione dell'esecuzione.

Di conseguenza, legittimamente il Pubblico ministero ha proposto l'incidente di esecuzione con il quale ha chiesto la revoca dell'indulto e della sospensione condizionale della pena applicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto legittimamente il Tribunale di Modena - che aveva atteso, per motivi di opportunità, l'esito del procedimento di rescissione del giudicato davanti alla Corte di appello di Bologna - ha provveduto sulla richiesta senza attendere l'esito del ricorso per cassazione proposto dalla difesa del condannato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 15 aprile 2011 nonché il beneficio dell'indulto concesso con sentenza del Tribunale di Modena del 17 aprile 2009. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 629 cod. pen., commesso dal 2010 e fino al 2011, con sentenza del Tribunale di Modena del 31/5/2019, irrevocabile il 1/10/2019. Secondo il Tribunale, la revoca della sospensione condizionale della pena doveva essere disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., atteso che [OSCURATO:PERSONA], prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, aveva commesso un delitto per una pena che comportava il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'indulto concesso, a sua volta, doveva essere revocato in quanto il delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena superiore ad anni due di reclusione era stato commesso entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 420-ter cod. proc. pen., dell'art. 6 CEDU e dell'art 629-bis cod. proc. pen. Il ricorrente aveva proposto domanda di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 31/5/2019 e aveva proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato la domanda; eppure, la Procura della Repubblica di Modena non aveva atteso l'esito del procedimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria '1 scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 1. Come già affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, il rimedio della rescissione del giudicato ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990): di conseguenza, la sua proposizione non determina, di per sé, il venir meno della irrevocabilità della sentenza di condanna e, quindi, la sua esecuzione. Non a caso, l'art. 635 cod. proc. pen. - applicabile in forza del richiamo operato dall'art. 629-bis, comma 4, cod. proc. pen. - permette alla Corte di appello di disporre la sospensione dell'esecuzione. Di conseguenza, legittimamente il Pubblico ministero ha proposto l'incidente di esecuzione con il quale ha chiesto la revoca dell'indulto e della sospensione condizionale della pena applicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto legittimamente il Tribunale di Modena - che aveva atteso, per motivi di opportunità, l'esito del procedimento di rescissione del giudicato davanti alla Corte di appello di Bologna - ha provveduto sulla richiesta senza attendere l'esito del ricorso per cassazione proposto dalla difesa del condannato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 febbraio
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