CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che le aveva dichiarate colpevoli del reato di lesione volontaria con l'aggravante del fatto commesso da più persone riunite (di cui agli artt. 582-585 cod. pen.). 2.Ricorrono per cassazione le imputate, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ovvero vizio di motivazione relativamente all'omessa applicazione dell'articolo 131-bis. 2.2.Col secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione ovvero erronea applicazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen. 2.3.Col terzo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea applicazione degli articoli 163 e 164 ovvero vizio di motivazione nella parte in cui non è stata applicata la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore deOimputate ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti del P.G. 4.1 ricorsi sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'ad 131 bis c.p. è manifestamente infondato. Sulla causa di non punibilità in argomento si sono espresse le Sezioni Unite puntualizzando n!- mfW rttut, Afferma questa Suprema Corte che "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (S.U. n. 13681/2016, TUSHAJ). Invero, in applicazione di tali principi la Corte territoriale - pur non necessitando allorquando si tratta dì escludere, e non di configurare, la causa di non punibilità in argomento la considerazione di tutti gli elementi elencati dalla norma - ha evidenziato come, nel caso di specie, il danno cagionato è tutt'altro che esiguo poiché raramente tale può essere un danno alla persona e all'integrità fisica (consistito nel caso di specie in trauma cranico facciale, ematoma sottocutaneo regione frontale, piccola ecchimosi sottorbitale, trauma contusivo braccio e spalla sx, giudicate guaribili in giorni sette); come le condotte delle imputate e le modalità delle stesse siano espressione di particolare intensità del dolo; e come il fatto sia grave non solo per avere le condotte delle imputate cagionato lesioni guaribili in sette giorni ma anche per avere le imputate commesso il fatto in più persone riunite (mostrando un certo accanimento contro la persona offesa). Deve quindi concludersi che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione puntuale, coerente e logica rispetto alle evidenze probatorie in atti, a fronte della quale i ricorsi sollecitano una rivisitazione della ricostruzione del fatto e dell'apprezzamento delle condotte di reato che, secondo quanto si evidenzia in sentenza, si apprezzano in termini che non consentono di ravvisare la causa di non punibilità della tenuità del fatto per essere, al contrario, esse connotate di particolare gravità anche per la gratuità che le contraddistingue; rilettura d'altronde inammissibile in questo giudizio anche allorquando si tratta di verificare la sussistenza della causa di non punibilità in parola, esclusa con motivazione adeguate e logica. 4.2. Quanto alla seconda censura con la quale le ricorrenti sollecitano una rivisitazione del trattamento sanzionatorio in termini a loro più favorevoli, deve rammentarsi che costituisce principio affermato da questa Suprema Corte che la concessione delle attenuanti generiche, il giudizio di bilanciamento — nel caso di specie operato in termini di equivalenza - , la determinazione del trattamento sanzionatorio afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente e logica con le evidenze disponibili in atti — come nel caso in esame — si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Rv. 260054 — 01); laddove nel caso di specie la corte di merito, nel ribadire la gravità delle articolate condotte poste in essere dalla imputate, congiuntamente, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], produttiva di lesioni diverse in diverse parti del corpo, ha escluso espressamente anche la valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. Costituisce altresì principio affermato da questa Corte che "La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 259142 - 01). Le censura è anche aspecifica laddove non si tiene conto che la pena è stata applicata in ragione dei minimi edittali. 4.3. Manifestamente infondata è, altresì, la terza censura. La Corte territoriale, nel non concedere la sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente formulato un giudizio prognostico in ordine alla capacità della ricorrente di astenersi dal reiterare condotte delittuose, prognosi sulla quale incide la risultanza a carico dell'imputata di plurimi precedenti penali (tra i quali uno per rapina); i quali, a prescindere dalla loro risalenza nel tempo, sono stati ritenuti, con motivazione congrua, immune da vizi logici evidenti, indici sintomatici che denotano una personalità della predetta incline al delitto; personalità ostativa al riconoscimento del beneficio che trova conferma nella complessiva motivazione resa nella sentenza impugnata in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio, che secondo la compiuta ricostruzione del giudice di merito, a loro volta denotano una chiara inclinazione alla violenza, all'aggressione fisica di terzi, a dirimere le ordinarie controversie della vita facendo ricorso alla prevaricazione anche fisica. E' principio affermato da questa Corte che "La possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (e cioè la mancanza di precedenti penali ostativi e la condanna ad una pena che rientri nei limiti indicati nell'art. 163 cod. pen.) non può costituire motivazione adeguata della concessione del detto beneficio. Infatti, essendo tale concessione una facoltà discrezionale del giudice di merito, che può essere esercitata solamente quando ne ricorrono le condizioni, la motivazione del giudice non può essere limitata alla sussistenza delle condizioni che permettono l'esercizio del potere discrezionale di concedere il beneficio, ma si deve estendere all'esercizio concreto di tale facoltà, che deve essere rispettoso dei criteri indicati dall'art. 164 cod. pen. che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133. Ne consegue che il giudice di merito, una volta accertato che non vi sono ostacoli alla concessione della sospensione condizionale della pena, deve passare a formulare una prognosi sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", e solamente nel caso in cui tale prognosi (da effettuarsi "avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133") sia favorevole, può concretamente concedere il beneficio di cui si tratta (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 8865 del 18/06/1992, Rv. 191628 - 01). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.Quanto alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese di parte civile avanzata dal difensore, si osserva che essa non può trovare accoglimento in quanto presentata tardivamente, solo in data 26.9.2022, ossia il giorno antecedente l'udienza (AS-r-acedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 281308 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore