CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12083/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ragusa del 24 ottobre 2022, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, estendendo la sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie. All'imputata era contestata l'emissione, in qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", di due fatture per operazioni inesistenti negli anni 2015 e 2016 nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].".2. Avverso tale sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. e 27 della Cost., e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia fondato la condanna su una trasposizione acritica delle risultanze del processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza e dello spesometro, elementi propri dell'accertamento tributario, senza un'autonoma valutazione probatoria e in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si deduce che la motivazione sarebbe meramente apparente, limitandosi a riassumere il contenuto del PVC e a richiamare genericamente "plurimi e univoci elementi probatori" senza specificarli. Tale approccio configurerebbe un'inversione dell'onere probatorio, addossando all'imputata la prova dell'innocenza. Si censura, inoltre, la "circolarità" argomentativa tra il PVC e la testimonianza del verbalizzante, luogotenente [OSCURATO:PERSONA], la quale si sarebbe limitato a sintetizzare il contenuto del verbale senza apportare elementi di riscontro esterni e indipendenti. La difesa contesta anche il "rigetto della documentazione difensiva" (assegni, bonifici, estratti conto)" che si assume "giustificato" dalla Corte con "formule generiche circa la mancanza di causale", senza un'analisi approfondita del loro collegamento con le fatture contestate. Infine, si evidenzia una contraddizione intrinseca nella motivazione, laddove, da un lato, si addebita alla [OSCURATO:PERSONA] l'omessa dichiarazione dei ricavi (presupponendo l'esistenza dell'operazione) e, dall'altro, si qualifica l'operazione come inesistente. 2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce il difetto di prova del dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000, con conseguente violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. e 27 della Cost., e il vizio di motivazione. La ricorrente argomenta che la Corte di appello avrebbe desunto il fine di consentire l'evasione a terzi da mere "anomalie contabili" (mancata presentazione della dichiarazione, incongruenze di magazzino) e dalla presenza delle fatture "nello spesometro della [OSCURATO:SOCIETA]", senza individuare elementi fattuali concreti e sintomatici della specifica finalità evasiva. Si sostiene che il dolo specifico non possa essere presunto in re ipsa dalla materialità della condotta o da irregolarità formali, ma debba essere rigorosamente provato. La motivazione della Corte territoriale sarebbe, pertanto, apparente, in quanto fondata su un salto logico che non distingue la mala gestio contabile dalla condotta preordinata all'altrui evasione. Si lamenta, altresì, la mancata considerazione di elementi difensivi che avrebbero dovuto escludere l'intento fraudolento, come la tracciabilità dei pagamenti e la compatibilità della dicitura "rimessa diretta" con modalità di pagamento differite e bancarie. 2.3. Con il terzo motivo, si denunciano la violazione di legge, con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio di motivazione in punto di trattamento 2sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sostiene che il diniego sia stato motivato con argomentazioni stereotipate e di stile, disancorate da una valutazione concreta della personalità dell'imputata e del suo comportamento processuale, in violazione dei criteri dettati dall'art. 133 c.p. e dell'orientamento giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica e pertinente. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si argomenta che la Corte territoriale abbia escluso il beneficio sulla base di valutazioni astratte ("pluralità delle violazioni" e "apprezzabile importo"), senza un'analisi concreta dell'offensività del fatto. In particolare, si sottolinea come l'importo dell'IVA evasa (circa 7.000 euro) sia minimo se rapportato alla soglia di punibilità vigente all'epoca dei fatti (250.000 euro), rappresentandone solo il 2,8%. La motivazione sarebbe, quindi, viziata da superficialità e insufficienza, omettendo una valutazione quantitativa e proporzionale dell'offesa e non considerando la non abitualità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile proponendo censure, in larga parte, aspecifiche, in quanto prive del necessario confronto con la motivazione contestata e, per il resto, non consentite in sede di legittimità, postulando la rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso argomentativo impugnato. 2.11 primo e secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, si risolvono in una critica generica all'apparato argomentativo che sorregge l'affermazione della penale responsabilità. La Corte di appello ha fornito una motivazione che, saldandosi con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo stante la "doppia conforme" in punto di responsabilità, dà conto delle tessere indiziarie collimanti che sorreggono il verdetto di condanna. La sentenza impugnata ha esaminato criticamente gli elementi a carico, evidenziando come la condanna non si fondi su mere presunzioni tributarie, ma su "accertamenti e verifiche documentali oltre che di chiare risultanze della prova testimoniale". In particolare, la Corte, riprendendo e integrando quanto al riguardo esposto dal Tribunale di Ragusa, ha valorizzato la testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] e gli esiti dagli accertamenti dal medesimo svolti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che avevano rivelato molteplici elementiche risultavano del tutto incompatibili tanto con la cessione del materiale, che sarebbe stato venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]., che con l'avvenuto pagamento delle forniture. Le sentenze di merito, infatti, sottolineano che: i materiali siderurgici venduti non risultano mai essere stati nella disponibilità della società cedente; non erano stati annotati nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] i pagamenti delle fatture; non vi erano documenti che confermassero il trasporto dei materiali alla società acquirente. Le sentenze si sono anche fatto carico di disattendere gli argomenti difensivi rilevando che la spiegazione incentrata sulla custodia del materiale ferroso nel magazzino della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era rimasta priva di qualunque riscontro e che la documentazione prodotta dalla difesa come prova dei pagamenti era priva di elementi essenziali, come la causale e l'identificazione certa delle parti, per poterla collegare alle fatture. 2.1 La sentenza di appello, inoltre, si sofferma anche sul dolo specifico, rilevando che le fatture erano state utilizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per incrementare i costi così da abbattere l'imponibile mentre non aveva comportato costi per la [OSCURATO:PERSONA], che non aveva ottemperato all'obbligo dichiarativo per l'anno 2015. 3. Di tale sforzo motivazionale nelle censure del ricorrente non vi è traccia. Ci si lamenta che sono stati valorizzati gli elementi contenuti nel PVC senza considerare che quegli elementi erano stati ribaditi da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'escussione dibattimentale ed erano stati tratti dalla stessa documentazione esibita agli agenti accertatori dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] denuncia che non era stato "illustrato il percorso argomentativo" che sorreggeva la condanna, senza considerare che la Corte di appello fa propria la ricostruzione del giudice di primo grado soffermandosi, integrandoli, solamente sui passaggi argomentativi della sentenza appellata necessari a disattendere i motivi di gravame. Si lamenta che la Corte avrebbe addossato all'imputata di dimostrare la propria innocenza quando invece la Corte territoriale si era limitata a osservare che la valenza significativa delle prove a carico non era invalidata da alcun elemento a discarico, essendo rimaste le allegazioni difensive o sprovviste di riscontro o fondate su documentazione la cui riferibilità alle fatture incriminate era rimasta priva di prova. Ci si duole del "rigetto della documentazione difensiva" attestante i pagamenti senza però spiegare quali elementi, da essa emergenti, avrebbero permesso di ricondurre trasferimento di denaro a mastrini su cui il pagamento delle fatture non era registrato. Si individuano salti logici e contraddittorietà nella motivazione relativa all'elemento soggettivo, lamentando che non erano stati valorizzati gli "indici rivelatori" elaborati dalla giurisprudenza, quali "la natura opaca dei rapporti", "la macroscopica illegalità delle attività" , "la consapevolezza dell'emittente circa la violazione diffusa delle regole giuridiche", l'"eventuale 4conseguimento di vantaggi economici indebiti", essendo stato desunto il dolo specifico da "anomalie contabili" e dalle stesse fatture, trascurando gli elementi allegati dalla difesa, quali "i rapporti commerciali fra le due società", "i pagamenti tracciabili". Sennonché la Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da incongruenze, tanto meno manifeste, ha valorizzato ai fini della prova del dolo: l'utilizzazione delle fatture da parte della [OSCURATO:SOCIETA] per abbattere l'imponibile e l'omesso adempimento dell'obbligo dichiarativo da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che così non aveva sopportato alcun costo per l'emissione delle fatture; il collegamento fra l'emissione e l'utilizzazione delle fatture, risultando la ricorrente l'amministratrice di entrambe le società. Molti degli indici rivelatori, di cui la difesa denuncia l'omessa valorizzazione, risultano, quindi, utilizzati nel ragionamento probatorio contestato, essendo stato dato rilievo: al fatto che l'imputata era al contempo amministratrice della società emittente e di quella utilizzatrice, per cui non poteva ignorare l'utilizzo che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe fatto delle due fatture; al conseguimento di "vantaggi economici indebiti", avendo la [OSCURATO:SOCIETA] ottenuto un abbattimento dell'imponibile senza un danno per [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, gli "elementi difensivi" che si assume negletti sono o generici, non specificando il ricorso quale "documentazione commerciale" rivelerebbe "i rapporti commerciali fra le due società", ovvero coincidono con quelli ritenuti dai giudici di merito irrilevanti, in quanto non riferibili alle fatture incriminate. 4. Quanto esposto determina l'inammissibilità delle censure difensive. 4.1 Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a Consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 4.1.1 Non è, inoltre, consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui 5alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. Unite, 29541 del 16/7/2020, Filardo; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Principi analoghi sono stati affermati in relazione al malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ( ex multis Sez. 5, n. 40274 del 19/4/2017, P.; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). 4.1.2 Non è, ancora, consentito il motivo del ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della convenzione CEDU, dovendo tale inosservanza essere fatta valere sollevando la questione di legittimità costituzionale ( Sez. 5, n. 4944 del 3/12/2021 (dep. 2022 ), Falbo, Rv. 282778 - 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 (dep.2020), Leone, Rv. 279059 - 01). Non sono pertanto configurabili i vizi di violazione o inosservanza di legge sostanziale e processuale denuncianti. 4.2 Non superano il vaglio di ammissibilità neppure i motivi prospettanti il vizio di motivazione risultando le censure prive di un effettivo confronto con l'apparato argomentativo contestato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta, quindi, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione ( ex multis. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione; più di recente Sez. II, n. 5506 del 3/11/2023, dep. 2024, Ewansiha). 5. Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è del pari aspecifico. La Corte di appello ha giustificato la propria decisione facendo riferimento al coinvolgimento dell'imputata in un precedente procedimento penale e all'assenza di "caratterizzazioni positivamente apprezzabili" nel suo comportamento. Tale motivazione, seppur sintetica, non è né apparente né basata su argomenti di mero stile, ma si ancora a elementi concreti, la cui valutazione in termini di meritevolezza del beneficio è rimessa al giudice del merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in questa sede. L'accertamento della 6sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è, infatti, oggetto di un giudizio discrezionale di fatto e può essere escluso dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione; di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 14970 del 27/03/2020, Ventimiglia; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 - 01). 6. Anche il quarto motivo, concernente la mancata applicazione dell'art. 131- bis c.p., è inammissibile in quanto volto a ottenere una rivalutazione di circostanze di fatto che la Corte territoriale ha considerato pervenendo, con giudizio non sindacabile in questa sede, in quanto privo di profili di manifesta illogicità, a una valutazione in termini di non particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha, infatti, respinto il motivo di gravame valorizzando due indici specifici: "la pluralità delle violazioni (due fatture)"; "l'apprezzabile importo portato dalle due fatture (diverse migliaia di Euro)". Alla motivazione della Corte, che ancora il diniego a elementi fattuali pertinenti, il ricorso oppone una diversa valutazione della gravità della condotta, parametrata alla soglia di punibilità di un diverso reato, chiedendo a questa Corte di esprimere un giudizio di valore che, non risultando manifestamente incongruo il ragionamento della Corte territoriale, esula dai compiti del giudice di legittimità. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Pres51nte [OSCURATO:PERSONA] ndreazza Depositaa in Cancelleria '3gg" 31 MAR, 2026 P. [OSCURATO:PERSONA] J)oU. s a,Eabettfa.7St0