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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32860/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversoil decreto del 21/05/2025 del TRIBUNALE di SIENAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] IlT ribunale di Siena , con il decreto indicato n el preambolo, ha dichiarato inammissibilel’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze emesse dal G iudice dell ’ udienza preliminaredel Tribunale di Bari rispettivamente in data 2 settembre 2000 , 9 aprile 2002e 4 dicembre 2002 .

Aragione della decisione osserva che l ’ istanza costituisce m er a riproposizione diquella già rigettata dal T ribunale in data 23 novembre 2022 , ave n te ad oggetto larichiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione a i reati oggettodelle stesse sentenze .

Glielementi allegat i a sostegno dell ’ ammissibilità non possono considerarsi “nuovi”,così come precisato nella sentenza n . 6777 in data 8.1.2021 della prima sezionedella Corte di cassazione , trattandosi di atti non presi in considerazione nellesentenze di merito ( ordinanza cautelare , sintesi di intercettazioni , richiesta delpubblico ministero di applicazione di misura custodiale ) 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia violazione d i legge e vizio di motivazione .

Lamentache il T ribunale , nel valutare l ’ istanza quale mera riproposizione di quella precedente, ha escluso il carattere di novità delle allegazioni difensive sull’erroneopresupposto che, ai fini dell ’ applicazione in sede esecutiva dell ’ istituto della continuazione , possono essere valutati esclusivamente gli elementi di giudizioconsiderati nelle sentenze di merito .

È pacificoche il giudice dell ’ esecuzione , nel rigettare , con l ’ ordinanza del 5 gennaio2023, l ’ istanza di continuazione abbia valutato soltanto il contenuto d elle tre sentenze oggetto della richiesta di unificazione , peraltro emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. quindi tutte caratterizzate da una motivazione estremamentesintetica essendosi il giudice della co gnizione limitato ad om ologare l’accordosulla pena raggiunto dalle parti .

Ealtrettanto certo che con la seconda istanza sono stati introdotti una serie di atti aventi il carattere della novità perché mai “ esposti ovvero presi in considerazione”nel giudizio definito con l ’ ordinanza di rigetto .

In tale situazione la seconda istanza non poteva essere considerata inammissibile perché meramente reiterativa della precedente e il giudice adito avrebbe dovuto valutare gli elementi allegati per la prima volta ai fini di apprezzarnela rilevanza nel giudizio sulla sussistenza del vincolo di cui all ’ art . 81 , secondocomma, cod. pen.

Insenso contrario non depongono i principi affermati dalla sentenza della giurisprudenzadi legittimità citata nell ’ ordinanza impugnata .

La pronuncia de qua , pur afferma ndo l ’ impossibilità per il giudice dell’esecuzionedi valutare in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva elementi di giudizio che non sono stati considerati nelle sentenze di merito(nella specie l a parziale incapacità di intendere e volere conseguenti ad abusocronico di sostanze stupefacenti ) , n on introduce una forma di preclusione, rimanendo fermo il principio , enunciato in numerose sentenze della Corte di cassazione,in forza del quale è consentito riproporre al gi udice dell ’ esecuzione unanuova istanza avente il medesimo petitum a condizione che si presentino nuovetematiche giuridiche o nuovi dati di fatto , sia sopravvenuti sia preesistenti .

Inuovi atti allegati all ’ istanza forniscono un contributo decisivo rispetto al riconoscimentodell’invocato vincolo della continuazione .

Daessi, secondo la prospettazione difensiva, si evince che le condotte di rapineoggetto di tutte e tre le sentenze sono omogenee tra di loro , commesse in epocaravvicinata, ed eseguite in esecuzione del programma criminoso perseguito dall’associazionea delinquere , oggetto della sentenza del 04/12/2002 , promoss a edorganizzata nello stesso arco temporale da [OSCURATO:PERSONA] .

L ’ associazione, peraltro , a differenzadi quanto sostenuto nell ’ ordinanza di rigetto in data 23 novembre 2022 , non era finalizzata soltanto a commettere rapine ai danni di supermercati o stazionidi servizio ma indistintamente anche nei confronti di soggetti singoli quali lepersone offese dei reati oggetto delle sentenze del 2 settembre 2000 e del 9 aprile2002.

CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato. 1.Secondol’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità , l ’ art. 666, comma2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l ’ istanza costituisca una mera riproposizione di una richiestagià rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale,non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggettodella precedente decisione ( Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D.,Rv. 287553 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv. 269841 : fattispecienella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell ’ esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone,Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394; Sez.1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406).

L’assenza di «novità» dell ’ istanza, nei termini precisati, che costituisce l’indefettibilepresuppostoche consente di definire de plano il procedimento, senza darluogo al contraddittorio camerale altrimenti assicurato dal citato art. 666, deve essere però di palmare evidenza (Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936;Sez. 3, n. 1477 del 27/04/1995, Reale, Rv. 202474), ossia rilevabile ictu oculi(Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712); in linea con il più generale principio secondo cui, in materia di esecuzione, la pregiudiziale inammissibilitàpuòessere dichiarata solo nei casi in cui a ppaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta (restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezzanel merito dell ’ istanza: ex pluribus, Sez. 3, n. 47402 dei 21/10/2014, Chisci,Rv. 260971). 2.Il decreto impugnato è stato adottato con riguardo ad una richiesta che nonappariva identica, per elementi giustificativi, a quella già rigettata, se non altrosotto il profilo del rafforzato collegamento tra le condotte delittuose oggetto dellarichiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen.

Inparticolare, la difesa ha allegato all ’ istanza gli atti di indagine relativi a i procedimentidefiniti dall e sentenz e del 9 aprile 2002 e del 4 dicembre 2002 non valutatidal giudice dell ’ esecuzione nel precedente provvedimento, prospettando laloro idoneità a dimostrare l ’ unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati da unificare.

Indipendentemente dalla concludenza di tali elementi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto vagliarli nel contraddittorio delle parti, e la violazione di tale regola importa l’annullamento senza rinvio dei provvedimenti emesso al di fuori di esso.

Gli atti debbono essere restituiti al giudice medesimo, perché proceda nelle forme di legge, impregiudicata la decisione di merito. 3.Non è condivisibile la tesi seguita dal pr ov vedimento impugnat o, anche con il richiamo di una sentenza di questa Corte di legittimità, secondo cui i n u ovi elementinon erano in radice valutabili perché non considerati nelle s en t e nze di merito.

Alriguardo va dat a continuità all ’ orientamento secondo cui n el procedimento diapplicazione della continuazione in executivis , previsto dall ’ art. 671 cod. proc. pen.,il giudice, fermo l’onere di allegazione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico: Rv. 267580), puòacquisire o assumere, su richiesta di parteo ex officio , tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l’applicazionedella disciplina della continuazione , che deve acquisire d ’ ufficio, a norma dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.(Sez. 1, n . 17020 del 09/01/2015, ZampaglioneRv. 263363 – 01 : f attispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanzadel giudice dell ’ esecuzione che, nel rigettare l ’ istanza di applicazione della continuazione, aveva respinto la richiesta della difesa di acquisizione di documentidiversi dalle sentenze oggetto di esame, con la motivazione che questi erano"estranei" a quanto accertato in via definitiva nelle sentenze medesime) , potendo addirittura disporre perizia (cfr. Sez. 3, n. 30167 del 09/05/2017, D’Errico, Rv. 270222), con l’unico limite, previsto all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., del rispetto del contraddittorio (cfr. Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814; Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555).

D’altraparte, a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra piùreati giudicati con distinte decisioni incombe l ’ onere di indicare i reati legati tra lorodall’unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell ’ agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria.

Non spetta invece al condannato l ’ onere di provare tale unicità.È il giudice dell ’ esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l ’ approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento(cfr. Sez. 1, n. 28762 del 28/04 /2023 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01; Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).

Ilgiudizio volto all’accertamento degli estremi della continuazione da parte delgiudice adito art. 671 cod. proc. pen. ed i suoi poteri cognitivi rimangono immutatiqualora la richiesta di cui è investito abbia ad oggetto , come nel caso in esame, reati giudicati con sentenze di applicazione della pena che rechino una scarna, se non nulla, motivazione in merito al fatto.

Anche in tale eventualitàil giudice adito è sempre tenuto ad esaminare tutti glielementi necessari ai giudizio, tenendo adeguatamente conto delle allegazioni difensive ed eventualmente anche acquisendo di ufficio i fascicoli degli altri procedimenti,laddove ritenga le sentenze non sufficienti.

Coerentemente con un giudizio di siffatta ampiezza, il codice di rito ha espressamente previstoall ’ art. 666, comma 5, cod. proc. pen. ("Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"), pacificamente applicabile alla procedura prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., penetranti poteri istruttori che consentono al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l’accertamento dei fatti nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversoil decreto del 21/05/2025 del TRIBUNALE di SIENAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] IlT ribunale di Siena , con il decreto indicato n el preambolo, ha dichiarato inammissibilel’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina del reato continuato in relazione alle sentenze emesse dal G iudice dell ’ udienza preliminaredel Tribunale di Bari rispettivamente in data 2 settembre 2000 , 9 aprile 2002e 4 dicembre 2002 . Aragione della decisione osserva che l ’ istanza costituisce m er a riproposizione diquella già rigettata dal T ribunale in data 23 novembre 2022 , ave n te ad oggetto larichiesta di applicazione della disciplina della continuazione in relazione a i reati oggettodelle stesse sentenze . Glielementi allegat i a sostegno dell ’ ammissibilità non possono considerarsi “nuovi”,così come precisato nella sentenza n . 6777 in data 8.1.2021 della prima sezionedella Corte di cassazione , trattandosi di atti non presi in considerazione nellesentenze di merito ( ordinanza cautelare , sintesi di intercettazioni , richiesta delpubblico ministero di applicazione di misura custodiale ) 2.[OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivocon cui denuncia violazione d i legge e vizio di motivazione . Lamentache il T ribunale , nel valutare l ’ istanza quale mera riproposizione di quella precedente, ha escluso il carattere di novità delle allegazioni difensive sull’erroneopresupposto che, ai fini dell ’ applicazione in sede esecutiva dell ’ istituto della continuazione , possono essere valutati esclusivamente gli elementi di giudizioconsiderati nelle sentenze di merito . È pacificoche il giudice dell ’ esecuzione , nel rigettare , con l ’ ordinanza del 5 gennaio2023, l ’ istanza di continuazione abbia valutato soltanto il contenuto d elle tre sentenze oggetto della richiesta di unificazione , peraltro emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. quindi tutte caratterizzate da una motivazione estremamentesintetica essendosi il giudice della co gnizione limitato ad om ologare l’accordosulla pena raggiunto dalle parti . Ealtrettanto certo che con la seconda istanza sono stati introdotti una serie di atti aventi il carattere della novità perché mai “ esposti ovvero presi in considerazione”nel giudizio definito con l ’ ordinanza di rigetto . In tale situazione la seconda istanza non poteva essere considerata inammissibile perché meramente reiterativa della precedente e il giudice adito avrebbe dovuto valutare gli elementi allegati per la prima volta ai fini di apprezzarnela rilevanza nel giudizio sulla sussistenza del vincolo di cui all ’ art . 81 , secondocomma, cod. pen. Insenso contrario non depongono i principi affermati dalla sentenza della giurisprudenzadi legittimità citata nell ’ ordinanza impugnata . La pronuncia de qua , pur afferma ndo l ’ impossibilità per il giudice dell’esecuzionedi valutare in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva elementi di giudizio che non sono stati considerati nelle sentenze di merito(nella specie l a parziale incapacità di intendere e volere conseguenti ad abusocronico di sostanze stupefacenti ) , n on introduce una forma di preclusione, rimanendo fermo il principio , enunciato in numerose sentenze della Corte di cassazione,in forza del quale è consentito riproporre al gi udice dell ’ esecuzione unanuova istanza avente il medesimo petitum a condizione che si presentino nuovetematiche giuridiche o nuovi dati di fatto , sia sopravvenuti sia preesistenti . Inuovi atti allegati all ’ istanza forniscono un contributo decisivo rispetto al riconoscimentodell’invocato vincolo della continuazione . Daessi, secondo la prospettazione difensiva, si evince che le condotte di rapineoggetto di tutte e tre le sentenze sono omogenee tra di loro , commesse in epocaravvicinata, ed eseguite in esecuzione del programma criminoso perseguito dall’associazionea delinquere , oggetto della sentenza del 04/12/2002 , promoss a edorganizzata nello stesso arco temporale da [OSCURATO:PERSONA] . L ’ associazione, peraltro , a differenzadi quanto sostenuto nell ’ ordinanza di rigetto in data 23 novembre 2022 , non era finalizzata soltanto a commettere rapine ai danni di supermercati o stazionidi servizio ma indistintamente anche nei confronti di soggetti singoli quali lepersone offese dei reati oggetto delle sentenze del 2 settembre 2000 e del 9 aprile2002. CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato. 1.Secondol’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità , l ’ art. 666, comma2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l ’ istanza costituisca una mera riproposizione di una richiestagià rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale,non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggettodella precedente decisione ( Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D.,Rv. 287553 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv. 269841 : fattispecienella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell ’ esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone,Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394; Sez.1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406). L’assenza di «novità» dell ’ istanza, nei termini precisati, che costituisce l’indefettibilepresuppostoche consente di definire de plano il procedimento, senza darluogo al contraddittorio camerale altrimenti assicurato dal citato art. 666, deve essere però di palmare evidenza (Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936;Sez. 3, n. 1477 del 27/04/1995, Reale, Rv. 202474), ossia rilevabile ictu oculi(Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712); in linea con il più generale principio secondo cui, in materia di esecuzione, la pregiudiziale inammissibilitàpuòessere dichiarata solo nei casi in cui a ppaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta (restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezzanel merito dell ’ istanza: ex pluribus, Sez. 3, n. 47402 dei 21/10/2014, Chisci,Rv. 260971). 2.Il decreto impugnato è stato adottato con riguardo ad una richiesta che nonappariva identica, per elementi giustificativi, a quella già rigettata, se non altrosotto il profilo del rafforzato collegamento tra le condotte delittuose oggetto dellarichiesta di unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Inparticolare, la difesa ha allegato all ’ istanza gli atti di indagine relativi a i procedimentidefiniti dall e sentenz e del 9 aprile 2002 e del 4 dicembre 2002 non valutatidal giudice dell ’ esecuzione nel precedente provvedimento, prospettando laloro idoneità a dimostrare l ’ unitarietà del disegno criminoso sotteso ai reati da unificare. Indipendentemente dalla concludenza di tali elementi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto vagliarli nel contraddittorio delle parti, e la violazione di tale regola importa l’annullamento senza rinvio dei provvedimenti emesso al di fuori di esso. Gli atti debbono essere restituiti al giudice medesimo, perché proceda nelle forme di legge, impregiudicata la decisione di merito. 3.Non è condivisibile la tesi seguita dal pr ov vedimento impugnat o, anche con il richiamo di una sentenza di questa Corte di legittimità, secondo cui i n u ovi elementinon erano in radice valutabili perché non considerati nelle s en t e nze di merito. Alriguardo va dat a continuità all ’ orientamento secondo cui n el procedimento diapplicazione della continuazione in executivis , previsto dall ’ art. 671 cod. proc. pen.,il giudice, fermo l’onere di allegazione da parte dell’istante (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico: Rv. 267580), puòacquisire o assumere, su richiesta di parteo ex officio , tutti i documenti e le prove di cui necessita e non deve basarsi, solo ed esclusivamente, sulle sentenze in relazione alle quali è richiesta l’applicazionedella disciplina della continuazione , che deve acquisire d ’ ufficio, a norma dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.(Sez. 1, n . 17020 del 09/01/2015, ZampaglioneRv. 263363 – 01 : f attispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanzadel giudice dell ’ esecuzione che, nel rigettare l ’ istanza di applicazione della continuazione, aveva respinto la richiesta della difesa di acquisizione di documentidiversi dalle sentenze oggetto di esame, con la motivazione che questi erano"estranei" a quanto accertato in via definitiva nelle sentenze medesime) , potendo addirittura disporre perizia (cfr. Sez. 3, n. 30167 del 09/05/2017, D’Errico, Rv. 270222), con l’unico limite, previsto all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., del rispetto del contraddittorio (cfr. Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814; Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555). D’altraparte, a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra piùreati giudicati con distinte decisioni incombe l ’ onere di indicare i reati legati tra lorodall’unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogniaspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell ’ agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazioneunitaria. Non spetta invece al condannato l ’ onere di provare tale unicità.È il giudice dell ’ esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l ’ approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento(cfr. Sez. 1, n. 28762 del 28/04 /2023 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284970 - 01; Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840). Ilgiudizio volto all’accertamento degli estremi della continuazione da parte delgiudice adito art. 671 cod. proc. pen. ed i suoi poteri cognitivi rimangono immutatiqualora la richiesta di cui è investito abbia ad oggetto , come nel caso in esame, reati giudicati con sentenze di applicazione della pena che rechino una scarna, se non nulla, motivazione in merito al fatto. Anche in tale eventualitàil giudice adito è sempre tenuto ad esaminare tutti glielementi necessari ai giudizio, tenendo adeguatamente conto delle allegazioni difensive ed eventualmente anche acquisendo di ufficio i fascicoli degli altri procedimenti,laddove ritenga le sentenze non sufficienti. Coerentemente con un giudizio di siffatta ampiezza, il codice di rito ha espressamente previstoall ’ art. 666, comma 5, cod. proc. pen. ("Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio"), pacificamente applicabile alla procedura prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., penetranti poteri istruttori che consentono al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l’osservanza dei principi sull’ammissione della prova di cui all’art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l’accertamento dei fatti nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del co
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