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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 06620/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/4/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo per rinuncia, rigettando nel resto il ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione alla 'ndrangheta con riferimento alla cosca [OSCURATO:PERSONA] operante nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo il compito di reinvestire in attività imprenditoriali i proventi illeciti derivanti dai traffici di droga e armi e curare il lato finanziario del sodalizio (capo 1) ed al reato di concorso in estorsione ai danni di alcune dipendenti costrette ad accettare, a fronte della minaccia del rifiuto di assumerle, condizioni di lavoro in contrasto con norme di legge e contratti sindacali e retribuzioni infime (capo 18).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Giovinazzo deducendo vizio di illogicità e mancanza di motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta gravità indiziaria.

Quanto alla ipotesi associativa la tesi estensiva di una articolazione imprenditoriale della cosca che opera nel settore del commercio è soltanto apoditticamente affermata senza alcuna argomentazione che vada oltre l'area del sospetto, ripercorrendosi acriticamente la motivazione del primo provvedimento che del tutto apoditticamente aveva ascritto le società [OSCURATO:SOCIETA] alla associazione criminale, invece dedita al solo smercio di stupefacenti.

La tesi avversata non ha tenuto conto della documentata estraneità del ricorrente alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA] e della critica difensiva alla connotazione criminale di tale gestione, senza dare alcuna base fattuale alla ipotesi di accusa specificamente ascritta al ricorrente.

Illogiche risultano le deduzioni sulle quali si appoggia la motivazione per giustificare l'assunto accusatorio con riferimento: - Alla captazione di cui al prog. 681 rit 800/18 il cui riferimento al prestanome è erroneamente ascritto al ricorrente, risultando invece fatto da [OSCURATO:PERSONA]; - Alle captazioni di cui ai progressivi 29260 del 4/1/2018 (RIT 1034/17) e prog. 29708 del 9:1.2018 (RIT 1325/17) riguardanti il comportamento commerciale del ricorrente, del tutto esulante dal tema associativo ed apoditticamente riferito al tentativo della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte di infiltrarsi nel settore dell'imprenditoria. - La reazione del ricorrente nella intercettazione del 27.6.2017 prog. 2836 (RIT 1034/17) in relazione alla quale la ordinanza opera una considerazione parcellizzata che non tiene conto della inincidenza della reazione del ricorrente rispetto alla successiva apertura della attività commerciale sotto il marchio Wycon presso il [OSCURATO:PERSONA]. - Alla vicenda del "recupero crediti" desunta dalla intercettazione del 5.1.2018 (prog. 29334 RIT 1034/17), attività di cui nessuno parla. - Alla gestione degli assegni da parte del ricorrente di cui alla captazione del 13.9.2018 (prog. 464 RIT 800/18) del tutto disancorata dal tema associativo. - Al rapporto di collaborazione commerciale tra i conversanti della captazione del 9.2.2018 (prog. 10984) non tenendosi conto dell'interesse commerciale diretto del ricorrente. - Alla vicenda della presunta soggezione del vigile urbano (intercettazione del 13.9.2018 prog. 54884), del tutto ingiustificato rispetto alla prassi della rimozione della condotta contraria al codice della strada che si segue per evitare l'elevazione di verbali di multa.

Quanto al pregnante valore indiziante - rispetto alla intraneità associativa - attribuito alla vicenda "Primadonna", del tutto privo di riferimenti obiettivi è il preteso rapporto del ricorrente con esponenti apicali della cosca.

Il preteso veto mafioso (e non commerciale) opposto dal Giovinazzo al trasferimento della catena "Primadonna" da [OSCURATO:PERSONA] a Polistena non ha tenuto conto delle allegazioni difensive riguardanti le dichiarazioni scritte del responsabile di "Primadonna", [OSCURATO:PERSONA] e le notazioni tecniche riguardanti il necessario bacino di utenza per la apertura di un esercizio commerciale facente capo a "Primadonna", che riconducono il mancato trasferimento dell'esercizio commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] di Lamezia a problematiche economiche riguardanti la situazione debitoria con il brand "Primadonna".

Quanto al reato di cui al capo 18), il riferimento al colloquio con una donna in cerca di occupazione - e non una dipendente - è privo di successivo riscontro non individuandosi in quale momento è sorta l'aspettativa giuridicamente tutelata né come questa sia divenuta tale.

Il riferimento alle decisioni di legittimità non è pertinente avendo la ordinanza confuso le differenti posizioni dell'aspirante titolare dell'aspettativa di assunzione per aver superato la prova selettiva con quella della persona in cerca di occupazione alla quale si rendono le informazioni al riguardo.

3. Con memoria della difesa è stata dichiarata rinuncia al motivo di ricorso in ordine al reato di cui al capo 1) per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di revoca da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2021 della ordinanza genetica in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, rimodulandosi la cautela con applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti in relazione al reato di cui al capo 18) e, segnatamente vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussunzione della fattispecie nell'ambito della ipotesi di cui all'art.629 cod. pen. ribadendo la posizione della donna intercettata quale soggetto in cerca di lavoro e non dipendente dello Giovinazzo, rispetto alla quale è rimasta libera la determinazione di aderire o meno alla proposta di lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, quanto alla ricorrenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo 1), è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse stante la avvenuta revoca con provvedimento del Tribunale in data 16/9/2021 della ordinanza genetica al riguardo.

2. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 18), la censura è fondata per quanto di ragione.

2.1. Nella specie il ricorrente è accusato del reato di estorsione perché, quale titolare della ditta GD Group, con la minaccia consistita nel prospettare il rifiuto di un'assunzione, aveva costretto le indicate dipendenti ad accettare, pur di lavorare, le deteriori condizioni economiche e di lavoro.

Se non c'è questione in ordine alle illegittime condizioni economiche e lavorative prospettate alle aspiranti lavoratrici al momento della prova da parte del ricorrente - e poi effettivamente praticate nei confronti di coloro che risultavano essere assunte -, il ricorrente contesta la estensione operata dal Tribunale al momento della stipula del contratto della fattispecie estorsiva che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce, invece, in relazione al rapporto di lavoro già instaurato nei confronti dei dipendenti individuando nella minaccia di licenziamento la coazione volta ad far subire al dipendente le deteriori condizioni economiche e lavorative [v. per tutte: Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905)].2.2.

L'estensione nel senso prospettato dal Tribunale è quella affermata dall'orientamento - pervero più limitato - secondo il quale integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Sez. 2 n. 8477 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275613) applicato al caso di uni datore di lavoro che, al momento della conclusione del contratto, faceva sottoscrivere al lavoratori moduli di dimissioni "in bianco", per garantirsi futuri illeciti "adempimenti", costituiti dalla consegna di quote parti della retribuzione mensile e del trattamento di fine rapporto richiamando senz'altro Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera ed altro, Rv. 247350.

Questa ultima decisione, affermando il principio secondo il quale "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi", ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunziare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga, sostenendo - come si apprende dalla motivazione- che "il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato".

2.3. Da tale orientamento si discosta quelli° - al quale questo Collegio intende aderire - secondo il quale non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione(Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018 (dep. 2019),[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275783).

Nell'affermare il principio la Corte ha spiegato che "Gli estremi del reato di estorsione...non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il diritto all'assunzione da parte di una specifica ditta" non gravando sul datore di lavoro "alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima società chiedendo l'assunzione: se, pertanto, la pretesa della società di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte datoriale l'ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d'opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell'assunzione, giacché non vi è prova che il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato.... un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro".

2.4. L'orientamento da ultimo condiviso consente di richiamare - sotto l'aspetto dei profili generali riguardanti il delitto di estorsione - quello analogo formatosi in relazione ai contratti di locazione a c.d. equo canone.

A tal proposito è stato affermato che il proprietario di un appartamento che condizioni la successiva stipulazione della locazione alla pattuizione di un canone superiore a quello consentito dalla legge 27 luglio 1978 n. 322, non commette il delitto di estorsione sotto il profilo della minaccia di non adempiere l'obbligazione assunta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in quanto non ha assunto alcuna obbligazione...e, con la successiva richiesta di un canone extra legale non ha posto in essere una pretesa avente l'effetto costrittivo proprio della minaccia, in quanto la richiesta del pagamento di un canone superiore a quello legale come condizione per stipulare la locazione, non è idonea a determinare uno stato di soggezione in chi la riceva, atteso che, dando luogo se accettata ad una clausola illecita colpita da nullità ex lege, non vincolante giuridicamente l'accettante, lascia libero l'aspirante conduttore di stipulare o meno la locazione" (Sez. 2 n. 11706 del 16/03/1989, Caposoni, Rv. 182010).

3. Secondo questo Collegio, le ragioni del pertinente precedente orientamento - in consonanza con quelle appena richiamate - consentono di affermare l'insussistenza dell'ipotesi estorsiva formulata a carico del ricorrente con riferimento alla stipula del contratto di lavoro, alle sottese condizioni deteriori anteriormente rappresentate, mancando nella prospettazione del rifiuto di assunzione - ove tali condizioni non fossero state accettate - la connotazione minacciosa richiesta dalla fattispecie incriminatrice ipotizzata dall'accusa, difettando il diritto da parte dell'aspirante lavoratrice a quell'assunzione e, pertanto, il conseguente danno ingiusto.

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella genetica emessa in data 8 febbraio 2021 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 18 ascrittogli.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso quanto al reato di cui al capo 1 per sopravvenuta carenza di interesse.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 8 febbraio 2021 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ordina la immediata lib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/4/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo per rinuncia, rigettando nel resto il ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 8 febbraio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione alla 'ndrangheta con riferimento alla cosca [OSCURATO:PERSONA] operante nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo il compito di reinvestire in attività imprenditoriali i proventi illeciti derivanti dai traffici di droga e armi e curare il lato finanziario del sodalizio (capo 1) ed al reato di concorso in estorsione ai danni di alcune dipendenti costrette ad accettare, a fronte della minaccia del rifiuto di assumerle, condizioni di lavoro in contrasto con norme di legge e contratti sindacali e retribuzioni infime (capo 18). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Giovinazzo deducendo vizio di illogicità e mancanza di motivazione della ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Quanto alla ipotesi associativa la tesi estensiva di una articolazione imprenditoriale della cosca che opera nel settore del commercio è soltanto apoditticamente affermata senza alcuna argomentazione che vada oltre l'area del sospetto, ripercorrendosi acriticamente la motivazione del primo provvedimento che del tutto apoditticamente aveva ascritto le società [OSCURATO:SOCIETA] alla associazione criminale, invece dedita al solo smercio di stupefacenti. La tesi avversata non ha tenuto conto della documentata estraneità del ricorrente alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA] e della critica difensiva alla connotazione criminale di tale gestione, senza dare alcuna base fattuale alla ipotesi di accusa specificamente ascritta al ricorrente. Illogiche risultano le deduzioni sulle quali si appoggia la motivazione per giustificare l'assunto accusatorio con riferimento: - Alla captazione di cui al prog. 681 rit 800/18 il cui riferimento al prestanome è erroneamente ascritto al ricorrente, risultando invece fatto da [OSCURATO:PERSONA]; - Alle captazioni di cui ai progressivi 29260 del 4/1/2018 (RIT 1034/17) e prog. 29708 del 9:1.2018 (RIT 1325/17) riguardanti il comportamento commerciale del ricorrente, del tutto esulante dal tema associativo ed apoditticamente riferito al tentativo della cosca [OSCURATO:PERSONA]Brandimarte di infiltrarsi nel settore dell'imprenditoria. - La reazione del ricorrente nella intercettazione del 27.6.2017 prog. 2836 (RIT 1034/17) in relazione alla quale la ordinanza opera una considerazione parcellizzata che non tiene conto della inincidenza della reazione del ricorrente rispetto alla successiva apertura della attività commerciale sotto il marchio Wycon presso il [OSCURATO:PERSONA]. - Alla vicenda del "recupero crediti" desunta dalla intercettazione del 5.1.2018 (prog. 29334 RIT 1034/17), attività di cui nessuno parla. - Alla gestione degli assegni da parte del ricorrente di cui alla captazione del 13.9.2018 (prog. 464 RIT 800/18) del tutto disancorata dal tema associativo. - Al rapporto di collaborazione commerciale tra i conversanti della captazione del 9.2.2018 (prog. 10984) non tenendosi conto dell'interesse commerciale diretto del ricorrente. - Alla vicenda della presunta soggezione del vigile urbano (intercettazione del 13.9.2018 prog. 54884), del tutto ingiustificato rispetto alla prassi della rimozione della condotta contraria al codice della strada che si segue per evitare l'elevazione di verbali di multa. Quanto al pregnante valore indiziante - rispetto alla intraneità associativa - attribuito alla vicenda "Primadonna", del tutto privo di riferimenti obiettivi è il preteso rapporto del ricorrente con esponenti apicali della cosca. Il preteso veto mafioso (e non commerciale) opposto dal Giovinazzo al trasferimento della catena "Primadonna" da [OSCURATO:PERSONA] a Polistena non ha tenuto conto delle allegazioni difensive riguardanti le dichiarazioni scritte del responsabile di "Primadonna", [OSCURATO:PERSONA] e le notazioni tecniche riguardanti il necessario bacino di utenza per la apertura di un esercizio commerciale facente capo a "Primadonna", che riconducono il mancato trasferimento dell'esercizio commerciale della [OSCURATO:SOCIETA] di Lamezia a problematiche economiche riguardanti la situazione debitoria con il brand "Primadonna". Quanto al reato di cui al capo 18), il riferimento al colloquio con una donna in cerca di occupazione - e non una dipendente - è privo di successivo riscontro non individuandosi in quale momento è sorta l'aspettativa giuridicamente tutelata né come questa sia divenuta tale. Il riferimento alle decisioni di legittimità non è pertinente avendo la ordinanza confuso le differenti posizioni dell'aspirante titolare dell'aspettativa di assunzione per aver superato la prova selettiva con quella della persona in cerca di occupazione alla quale si rendono le informazioni al riguardo. 3. Con memoria della difesa è stata dichiarata rinuncia al motivo di ricorso in ordine al reato di cui al capo 1) per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di revoca da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 settembre 2021 della ordinanza genetica in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, rimodulandosi la cautela con applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti in relazione al reato di cui al capo 18) e, segnatamente vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussunzione della fattispecie nell'ambito della ipotesi di cui all'art.629 cod. pen. ribadendo la posizione della donna intercettata quale soggetto in cerca di lavoro e non dipendente dello Giovinazzo, rispetto alla quale è rimasta libera la determinazione di aderire o meno alla proposta di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, quanto alla ricorrenza della gravità indiziaria del reato di cui al capo 1), è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse stante la avvenuta revoca con provvedimento del Tribunale in data 16/9/2021 della ordinanza genetica al riguardo. 2. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 18), la censura è fondata per quanto di ragione. 2.1. Nella specie il ricorrente è accusato del reato di estorsione perché, quale titolare della ditta GD Group, con la minaccia consistita nel prospettare il rifiuto di un'assunzione, aveva costretto le indicate dipendenti ad accettare, pur di lavorare, le deteriori condizioni economiche e di lavoro. Se non c'è questione in ordine alle illegittime condizioni economiche e lavorative prospettate alle aspiranti lavoratrici al momento della prova da parte del ricorrente - e poi effettivamente praticate nei confronti di coloro che risultavano essere assunte -, il ricorrente contesta la estensione operata dal Tribunale al momento della stipula del contratto della fattispecie estorsiva che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce, invece, in relazione al rapporto di lavoro già instaurato nei confronti dei dipendenti individuando nella minaccia di licenziamento la coazione volta ad far subire al dipendente le deteriori condizioni economiche e lavorative [v. per tutte: Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate (Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905)].2.2. L'estensione nel senso prospettato dal Tribunale è quella affermata dall'orientamento - pervero più limitato - secondo il quale integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi (Sez. 2 n. 8477 del 20/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275613) applicato al caso di uni datore di lavoro che, al momento della conclusione del contratto, faceva sottoscrivere al lavoratori moduli di dimissioni "in bianco", per garantirsi futuri illeciti "adempimenti", costituiti dalla consegna di quote parti della retribuzione mensile e del trattamento di fine rapporto richiamando senz'altro Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera ed altro, Rv. 247350. Questa ultima decisione, affermando il principio secondo il quale "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi", ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunziare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga, sostenendo - come si apprende dalla motivazione- che "il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato". 2.3. Da tale orientamento si discosta quelli° - al quale questo Collegio intende aderire - secondo il quale non integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia a parte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d'opera sottopagate, non v'è prova che l'ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione(Sez. 2, n. 21789 del 04/10/2018 (dep. 2019),[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275783). Nell'affermare il principio la Corte ha spiegato che "Gli estremi del reato di estorsione...non possono essere riconosciuti nel momento genetico del rapporto di lavoro, bensì soltanto nelle modalità di svolgimento di questo, giacché il diritto al lavoro del cittadino non può essere confuso con il diritto all'assunzione da parte di una specifica ditta" non gravando sul datore di lavoro "alcun obbligo giuridico di assumere le persone offese che, infatti, risultano essersi spontaneamente rivolte alla medesima società chiedendo l'assunzione: se, pertanto, la pretesa della società di subordinare questa ad una rinuncia a parte dello stipendio comportava per la parte datoriale l'ingiusto profitto del conseguimento di prestazione d'opera sottopagata, non risulta la prova del danno ingiusto arrecato al lavoratore al momento dell'assunzione, giacché non vi è prova che il conseguimento di un lavoro, per quanto sottopagato, abbia arrecato.... un danno rispetto alla situazione preesistente di mancanza di lavoro". 2.4. L'orientamento da ultimo condiviso consente di richiamare - sotto l'aspetto dei profili generali riguardanti il delitto di estorsione - quello analogo formatosi in relazione ai contratti di locazione a c.d. equo canone. A tal proposito è stato affermato che il proprietario di un appartamento che condizioni la successiva stipulazione della locazione alla pattuizione di un canone superiore a quello consentito dalla legge 27 luglio 1978 n. 322, non commette il delitto di estorsione sotto il profilo della minaccia di non adempiere l'obbligazione assunta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in quanto non ha assunto alcuna obbligazione...e, con la successiva richiesta di un canone extra legale non ha posto in essere una pretesa avente l'effetto costrittivo proprio della minaccia, in quanto la richiesta del pagamento di un canone superiore a quello legale come condizione per stipulare la locazione, non è idonea a determinare uno stato di soggezione in chi la riceva, atteso che, dando luogo se accettata ad una clausola illecita colpita da nullità ex lege, non vincolante giuridicamente l'accettante, lascia libero l'aspirante conduttore di stipulare o meno la locazione" (Sez. 2 n. 11706 del 16/03/1989, Caposoni, Rv. 182010). 3. Secondo questo Collegio, le ragioni del pertinente precedente orientamento - in consonanza con quelle appena richiamate - consentono di affermare l'insussistenza dell'ipotesi estorsiva formulata a carico del ricorrente con riferimento alla stipula del contratto di lavoro, alle sottese condizioni deteriori anteriormente rappresentate, mancando nella prospettazione del rifiuto di assunzione - ove tali condizioni non fossero state accettate - la connotazione minacciosa richiesta dalla fattispecie incriminatrice ipotizzata dall'accusa, difettando il diritto da parte dell'aspirante lavoratrice a quell'assunzione e, pertanto, il conseguente danno ingiusto. 4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e di quella genetica emessa in data 8 febbraio 2021 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 18 ascrittogli. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso quanto al reato di cui al capo 1 per sopravvenuta carenza di interesse. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 8 febbraio 2021 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e ordina la immediata lib
Sentenza Cassazione n. 06620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris