Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:159
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0378_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-378/90 P,
[OSCURATO:PERSONA], con l' avvocato domiciliatario [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 23 ottobre 1990 nella causa T-46/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori F. Grévisse, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 14 novembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 dicembre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 1990, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza 23 ottobre 1990 con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il suo precedente ricorso diretto all' annullamento della decisione recante nomina del signor Walker al posto di capo del servizio specializzato XXI-01 nella direzione generale "Unione doganale e imposizione indiretta" della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ed alla reintegrazione del ricorrente nelle funzioni di responsabile dell' informatica presso la [OSCURATO:PERSONA].
2 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro mezzi, relativi alla violazione degli artt. 5, 7 e 86-89 dello Statuto e dell' allegato IX dello stesso, alla violazione dell' art. 4 dello Statuto, alla violazione del principio del legittimo affidamento e all' inadempimento dell' impegno assunto dai suoi superiori gerarchici di reintegrarlo nelle sue precedenti funzioni una volta portati a termine i compiti urgenti provvisoriamente affidatigli e infine, alla violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto.
3 Con il primo mezzo il ricorrente fa carico al Tribunale di aver statuito che, con la nota 6 novembre 1986, n. 6458, con la quale il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] gli aveva affidato un incarico, egli era stato in realtà assegnato ad un altro posto e privato, di conseguenza, delle funzioni di responsabile dell' informatica che egli esercitava in precedenza nella stessa direzione generale.
4 A questo proposito, egli deduce, in primo luogo, che la nota suddetta non può considerarsi recare nomina o trasferimento ai sensi dell' art. 7 dello Statuto e adduce, per provare che egli aveva conservato il suo posto nel settore informatico, il fatto che detta nota non è stata inserita nella parte "E" del suo fascicolo personale, in cui sono inseriti, in conformità al repertorio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA], "in ordine cronologico e a partire dalla nomina, tutti gli atti che riguardano la carriera del dipendente di ruolo: promozioni, tramutamenti, inquadramento, distacchi, ecc". Egli aggiunge che l' asserita assegnazione non è stata menzionata nell' attestato che la [OSCURATO:PERSONA] gli ha rilasciato il 16 novembre 1990 e in cui sono elencate le "assegnazioni del signor [OSCURATO:PERSONA] ai diversi uffici della [OSCURATO:PERSONA]" e, infine, che dopo l' emanazione della suddetta nota, il 6 novembre 1986, il capo della direzione XXI/A/3 e il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] hanno continuato a firmare, in qualità di superiori gerarchici, atti amministrativi riguardanti il settore dell' informatica da lui stesso siglati.
5 Il ricorrente assume poi che le funzioni che gli erano state attribuite con la stessa nota 6 novembre 1986 rientravano nella divisione "nomenclatura combinata - XXI/A/1". Orbene, se egli fosse stato escluso già in quella data da qualsiasi responsabilità nel settore informatico, sarebbe stato necessario procedere al suo tramutamento a quest' ultima divisione.
6 Infine, il ricorrente sostiene che durante il periodo compreso tra l' 11 novembre 1987 ed il 31 ottobre 1988, e cioè prima del suo tramutamento alla divisione "relazioni con i paesi europei a commercio di Stato", egli è stato condannato all' ozio, in violazione degli artt. 5, 7, 86-89 e dell' allegato IX dello Statuto.
7 Con il secondo mezzo il ricorrente sostiene che la nomina del signor Walker, l' 11 novembre 1987, in qualità di agente temporaneo, al posto di capo del servizio specializzato XXI-01 è stata decisa in violazione dell' art. 4 dello Statuto, dato che in quella data, giuridicamente, il posto era occupato da lui.
8 Con il terzo mezzo il ricorrente asserisce che a torto il Tribunale non ha accolto il mezzo relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento e all' inadempimento dell' impegno, assunto dai suoi superiori, di reintegrarlo nelle sue precedenti funzioni una volta portati a termine i compiti che gli erano stati provvisoriamente affidati. Secondo il ricorrente deriva, implicitamente ma chiaramente, dalla nota 6 novembre 1986, n. 6458, che egli doveva riassumere tutte le sue responsabilità una volta portati a termine i compiti che gli erano stati così affidati.
9 Con il quarto mezzo il ricorrente deduce che, ammesso che la nota n. 6458 costituisca una decisione di privarlo della responsabilità amministrativa del settore informatico, tale decisione non è motivata ed è stata quindi adottata in violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto.
10 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Per contestare la sentenza del Tribunale di primo grado che ha respinto il ricorso da lui proposto e mirante all' annullamento della nomina del signor Walker al posto di "capo del servizio specializzato XXI-01", il signor [OSCURATO:PERSONA] fa valere in sostanza che detta nomina era illegittima in quanto, alla data in cui è stata disposta, tale posto non era vacante giacché egli ne era ancora titolare.
12 Va rilevato che, nel punto 27 della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che "il ricorrente (...) non ha mai occupato il posto di capo del servizio specializzato XXI-01, bensì quello di responsabile dell' informatica alla [OSCURATO:PERSONA], come egli stesso riconosce nella replica". Dagli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale risulta che il posto di capo del servizio specializzato XXI-01 era un posto nuovo, creato a seguito di una riorganizzazione degli uffici nell' ambito della direzione, e, quindi, distinto da quello occupato dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Questa valutazione dei fatti del caso di specie da parte del Tribunale non può essere rimessa in discussione dinanzi alla Corte, la cui competenza si limita all' esame delle questioni di diritto.
13 L' argomento del ricorrente secondo cui egli occupava il posto al quale è stato nominato il signor Walker non può, quindi, essere validamente sostenuto dinanzi alla Corte.
14 Le eventuali irregolarità che vizierebbero le decisioni che hanno avuto l' effetto di porre fine alle funzioni del signor [OSCURATO:PERSONA], nel suo posto di responsabile dell' informatica, e l' inadempimento della promessa di riattribuirgli tale posto che gli sarebbe stata fatta sono ininfluenti per la validità della contestata nomina del signor Walker ad un altro posto.
15 Pertanto, i mezzi secondo cui il Tribunale avrebbe inesattamente qualificato la decisione contenuta nella succitata nota 6 novembre 1986, i mezzi relativi alla violazione dei diritti statutari, del principio del legittimo affidamento e degli impegni assunti dai superiori gerarchici del signor [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, i mezzi relativi alla violazione degli artt. 4, 5, 7, 25, secondo comma, 86-89 dello Statuto e delle disposizioni dell' allegato IX dello Statuto sono inoperanti.
16 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev' essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 122 dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado. Dato che il signor [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, egli dev' essere condannato alle spese del presente giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.