CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07078/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione della legge penale e la manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza con cui il giudice del rinvio ha omesso la riqualificazione del fatto loro ascritto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 senza conseguentemente ridurre l'eccessiva pena inflitta in primo grado; Considerato che la censura è inammissibile poiché preclusa dall'intervenuto annullamento soltanto parziale della precedente sentenza di appello (relativo alla sola pena detentiva inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stup., essendo nel frattempo sopravvenuta la sent. Corte cost. n. 40/2019), con affermazione di irrevocabilità della statuizione sull'affermazione della penale responsabilità delle imputate per il reato siccome qualificato in imputazione, avendo la sentenza peraltro quantificato la pena detentiva nel minimo edittale, in tal modo significativamente riducendo la pena inflitta in primo grado senza che il generico ricorso contesti specificamente l'utilizzo del potere discrezionale al proposito esercitato dal giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese process.,uali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nov