CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lorido Fratini,presso il cui indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] elettivamentedomiciliano.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Orvieto (TR), allaPiazza della Repubblica n. 21, in persona del Presidente del consiglio diamministrazione e legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, allavia Tacito n. 23, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 887/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi PERUGIA il giorno 30/12/2024.Numero registro generale 15324/2025Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 21974/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per lacassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia del 30 dicembre2024, n. 887, affidandosi a quattro motivi.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]In data 15 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 23/26 gennaio 2026, la Migliorini e la Sposini hannochiesto la decisione del loro ricorso.CONSIDERATO CHE1. Il 10 giugno del 2026, nell’imminenza della odierna adunanzacamerale, la Migliorini e la Sposini hanno dichiarato di rinunciare, ai sensidell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti del relativoprocedimento.In data 23 giugno, prima dell’inizio della odierna adunanza camerale, èpervenuta l’accettazione della controricorrente a tale rinuncia. In dettaaccettazione si evidenzia pure che le parti hanno raggiunto un accordo “inordine alla regolamentazione delle spese del giudizio”.RITENUTO CHE1. La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente depositata il 10 giugno2026 e la Cancelleria ne ha dato comunicazione, in pari data, al difensoredella parte controricorrente, ex art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (neltesto, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022).La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ambito della sequenzaprocedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione delgiudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata,deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare unadecisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, conNumero registro generale 15324/2025Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 21974/2026Data pubblicazione 26/06/2026sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380-bis cod. proc.civ. (cfr., amplius, Cass. nn. 9872, 18671 e 25901 del 2025; Cass. n. 5795del 2026).2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., vadichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità.Non è necessaria alcuna pronuncia sulle spese avendo la controricorrentedichiarato che parti raggiunto un accordo in ordine alla lororegolamentazione.La ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, infine, rendeinapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5795 del2026; Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 6797 del 2026; Cass. n. 5795 del2026; Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e 14838del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti