CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 12/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 20/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mourad, in relazione ai reati di appropriazione indebita e tentata estorsione a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Tale principio appare certamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui il vizio di motivazione è dedotto in termini del tutto generici, con richiami alla giurisprudenza in tema di attendibilità della persona offesa avulsi dal compiuto percorso motivazionale della Corte d'Appello, volto ad evidenziare l'attendibilità del dichiarante e la presenza di riscontri alla sua ricostruzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] - VIUORIcLAZIENZA PIERO issIfsfr D'[OSCURATO:PERSONA]