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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17344/2026

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ocuratore generale Paolo A. M. Fiore che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha respinto ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], conriferimento al periodo di sette mesi e tre giorni di detenzione, sul maggior periodo di unanno e tre giorni di custodia cautelare subita dal 28 ottobre 2021 al 31 ottobre 2022,in quanto condannato alla pena di 5 mesi di arresto.[OSCURATO:PERSONA] esponeva con l’istanza di essere stato sottoposto alla misura della custodiain carcere per un periodo superiore alla pena inflitta con la sentenza e chiedeval’indennizzo per l’indebita detenzione subita.La Corte ha respinto l'istanza sul rilievo che con il provvedimento di cumulo n.140 del 16 dicembre 2024, il presofferto in eccesso è stato imputato, nella misura di seimesi e venti giorni di detenzione, ad altra condanna, in applicazione della regola dettatadall'art. 314 comma 4 cod. proc. pen. ; in ordine al restante periodo di tredici giorni, laCorte ha ritenuto sussistente il concorso doloso del ricorrente nella causazione dellamisura, condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’insufficienza e l’illogicità dellamotivazione, poiché l'istanza di riparazione conteneva una sintetica prospettazione dellecircostanze che avevano originato l'errore giudiziario, concretizzatosi in una condannain primo grado per il porto illegale di oggetto atto ad offendere costituto da una pistolagiocattolo modificata.La Corte di merito ha negato il diritto alla riparazione sostenendo che il prevenutovi avrebbe dato causa con dolo, poiché deteneva una pistola che al primo esame deiCarabinieri non appariva inidonea all'uso ed era caricata con 5 cartucce e accompagnatada munizionamento.Così facendo la Corte ha formulato una motivazione del tutto apparente in ordineall'elemento soggettivo e intrapsichico dell’agente, in assenza di condotte processualidel [OSCURATO:PERSONA] che possano avere tratto in inganno l’Autorità giudiziaria.3.

Con memoria trasmessa il 27 marzo 2027 l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararel’inammissibilità o disporre il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità sotto diversi profili.Lo stesso si presenta in primis generico poiché non si confronta con lamotivazione resa dalla Corte di appello la quale ha, in prima battuta, affermato che ilperiodo di custodia cautelare subito dal condannato in eccesso rispetto alla misura dellapena inflittagli con la sentenza ormai definitiva è stato imputato nella misura di sei mesie venti giorni di reclusione, in sede di cumulo ad altra condanna definitiva riportatadall'imputato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 314 comma 4 cod. proc. pen. .In relazione a questa parte della motivazione il ricorrente nulla deduce, mentrela censura si appunta esclusivamente sulle ragioni del rigetto dell’istanza in relazioneal residuo periodo di 13 giorni di custodia cautelare ingiustamente patita, in ordine alquale la riparazione non è stata riconosciuta poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato causa con doloall’errore che ha cagionato la restrizione della libertà personale.Questa affermazione risulta conforme al dettato normativo e ai principi più volteaffermati dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale oextraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante",secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo dimerito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia statail presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. ( Sez.

U.n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01;Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di,Rv. 285069 - 01)Anche di recente è stato ribadito che in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, il giudice, per valutare se la persona che l'ha patita vi ha dato causa o haconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è legittimato a tener conto della condottadalla stessa tenuta, integrante un reato contestato successivamente all'emissione deltitolo custodiale, suscettibile di ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza dellacommissione dei reati in relazione ai quali il vincolo era stato applicato. (Sez. 4, n. 8800del 28/01/2026, P., Rv. 289558 - 01)Nel caso in esame, la Corte di merito ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva datodolosamente causa al suo arresto, in quanto fu sorpreso mentre portava con sé unapistola originariamente a salve, modificata e caricata con 5 cartucce calibro 32, che adun primo sommario esame anche da parte di un armiere, nominato ausiliario di PG., eraapparsa idonea all'uso.

Solo all'esito di una perizia balistica era emersa la inidoneitàdella pistola allo sparo, con conseguente derubricazione del reato contestato in origine.E’ di tutta evidenza che ricorre nel caso in esame la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'indennizzo, costituita da una condotta volontaria idoneaad ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio diprevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì alparametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv.288523 - 01).2.

Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile eil ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 inragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.Non devono essere liquidate spese in favore del Ministero resistente poiché lamemoria depositata in giudizio non ha offerto alcun utile contributo alla decisione,essendosi la parte limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, odil suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; in motivazione Sez.

U, n. 887 del14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.Roma 29 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuratore generale Paolo A. M. Fiore che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’economia che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha respinto ladomanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], conriferimento al periodo di sette mesi e tre giorni di detenzione, sul maggior periodo di unanno e tre giorni di custodia cautelare subita dal 28 ottobre 2021 al 31 ottobre 2022,in quanto condannato alla pena di 5 mesi di arresto.[OSCURATO:PERSONA] esponeva con l’istanza di essere stato sottoposto alla misura della custodiain carcere per un periodo superiore alla pena inflitta con la sentenza e chiedeval’indennizzo per l’indebita detenzione subita.La Corte ha respinto l'istanza sul rilievo che con il provvedimento di cumulo n.140 del 16 dicembre 2024, il presofferto in eccesso è stato imputato, nella misura di seimesi e venti giorni di detenzione, ad altra condanna, in applicazione della regola dettatadall'art. 314 comma 4 cod. proc. pen. ; in ordine al restante periodo di tredici giorni, laCorte ha ritenuto sussistente il concorso doloso del ricorrente nella causazione dellamisura, condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo l’insufficienza e l’illogicità dellamotivazione, poiché l'istanza di riparazione conteneva una sintetica prospettazione dellecircostanze che avevano originato l'errore giudiziario, concretizzatosi in una condannain primo grado per il porto illegale di oggetto atto ad offendere costituto da una pistolagiocattolo modificata.La Corte di merito ha negato il diritto alla riparazione sostenendo che il prevenutovi avrebbe dato causa con dolo, poiché deteneva una pistola che al primo esame deiCarabinieri non appariva inidonea all'uso ed era caricata con 5 cartucce e accompagnatada munizionamento.Così facendo la Corte ha formulato una motivazione del tutto apparente in ordineall'elemento soggettivo e intrapsichico dell’agente, in assenza di condotte processualidel [OSCURATO:PERSONA] che possano avere tratto in inganno l’Autorità giudiziaria.3. Con memoria trasmessa il 27 marzo 2027 l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA],per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto dichiararel’inammissibilità o disporre il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità sotto diversi profili.Lo stesso si presenta in primis generico poiché non si confronta con lamotivazione resa dalla Corte di appello la quale ha, in prima battuta, affermato che ilperiodo di custodia cautelare subito dal condannato in eccesso rispetto alla misura dellapena inflittagli con la sentenza ormai definitiva è stato imputato nella misura di sei mesie venti giorni di reclusione, in sede di cumulo ad altra condanna definitiva riportatadall'imputato, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 314 comma 4 cod. proc. pen. .In relazione a questa parte della motivazione il ricorrente nulla deduce, mentrela censura si appunta esclusivamente sulle ragioni del rigetto dell’istanza in relazioneal residuo periodo di 13 giorni di custodia cautelare ingiustamente patita, in ordine alquale la riparazione non è stata riconosciuta poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato causa con doloall’errore che ha cagionato la restrizione della libertà personale.Questa affermazione risulta conforme al dettato normativo e ai principi più volteaffermati dalla giurisprudenza, secondo cui in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale oextraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante",secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo dimerito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia statail presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. ( Sez. U.n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01;Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di,Rv. 285069 - 01)Anche di recente è stato ribadito che in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, il giudice, per valutare se la persona che l'ha patita vi ha dato causa o haconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è legittimato a tener conto della condottadalla stessa tenuta, integrante un reato contestato successivamente all'emissione deltitolo custodiale, suscettibile di ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza dellacommissione dei reati in relazione ai quali il vincolo era stato applicato. (Sez. 4, n. 8800del 28/01/2026, P., Rv. 289558 - 01)Nel caso in esame, la Corte di merito ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] aveva datodolosamente causa al suo arresto, in quanto fu sorpreso mentre portava con sé unapistola originariamente a salve, modificata e caricata con 5 cartucce calibro 32, che adun primo sommario esame anche da parte di un armiere, nominato ausiliario di PG., eraapparsa idonea all'uso. Solo all'esito di una perizia balistica era emersa la inidoneitàdella pistola allo sparo, con conseguente derubricazione del reato contestato in origine.E’ di tutta evidenza che ricorre nel caso in esame la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all'indennizzo, costituita da una condotta volontaria idoneaad ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio diprevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì alparametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara, Rv.288523 - 01).2. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile eil ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 inragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.Non devono essere liquidate spese in favore del Ministero resistente poiché lamemoria depositata in giudizio non ha offerto alcun utile contributo alla decisione,essendosi la parte limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, odil suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; in motivazione Sez. U, n. 887 del14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.Roma 29 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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