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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 03535/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NWZWC8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 marzo 2024 il G.U.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.2 cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NWZWC8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2024 il G.U.P. del Tribunale di Perugia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.2 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 03535/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris