CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censura già vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consiglier ensore [OSCURATO:PERSONA] nte Orl oni Angelo C stanzo D E [OSCURATO:PERSONA]