CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07650/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41018/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così riqualificato il fatto dalla Corte territoriale), per la violazione della legge armi e per la ricettazione; Rilevato che l'imputato eccepisce con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e per la mancata applicazione dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo il vizio di motivazione per eccessiva quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la dichiarazione di astensione del difensore non opera trattandosi di udienza camerale non partecipata; Rilevato che le censure sollevate sono generiche e rivalutative: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato deteneva marijuana per 964 dosi, nascosta, per la maggior parte, sotto il sedile posteriore di un veicolo all'interno del capannone, invece che nel camper adibito ad alloggio, per minima parte, nel bagagliaio dello stesso veicolo e sotto un bancale; l'amico era a conoscenza di questi luoghi per aver ammesso di aver consumato stupefacente in compagnia ; l'imputato aveva allegato, ma non provato la disponibilità sufficiente di reddito per acquistare tanto stupefacente; la veloce deteriorabilità della marijuana portava a escludere l'uso esclusivamente personale, tenuto conto che l'imputato non era iscritto al SERT; Rilevato, quindi, che non illogicamente i Giudici di merito hanno escluso l'uso solo personale dello stupefacente; Rilevato che le circostanze attenuanti generiche sono state negate, dal momento che non vi erano elementi favorevoli di valutazione e che la pena base per gli stupefacenti era stata calcolata in anni uno di reclusione, inferiore quindi al medio edittale, per cui non v'è necessità di una soverchia motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); Rilevato, quindi, che la decisione è immune da censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dellThammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]