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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12878/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 27/04/2017, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27/05/2015 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa oltre al risarcimento del danno quantificato in favore della parte civile in euro diecimila.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di estorsione ed alla mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all' art. 393 c.p.

Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non valutando adeguatamente le complessive risultanze istruttorie che smentivano il narrato della persona offesa quanto alla sussistenza di una vera e propria condotta estorsiva.

Osserva, ancora, che la motivazione era del tutto carente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le censure proposte vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dal primo giudice.

Nel caso in esame i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di appello - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persona offesa in ordine alla condotta estorsiva subita ad opera dell' imputato erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili (avendo la stessa ricostruito la vicenda senza alcuna contraddizione o incongruenza) ed avevano trovavano significativi elementi di convergenza negli altri dati probatori acquisiti quali: le dichiarazioni rese dalla figlia della [OSCURATO:PERSONA] presente in occasione di una aggressione subita dalla madre ad opera dell' imputato; le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (la quale ebbe ad accompagnare la persona offesa dai carabinieri per denunciare l' occorso) ed [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe ad arrestare l' imputato datosi alla fuga); il certificato medico attestante le lesioni subite ,éalopera del Villani nonché le risultanze dei tabulati telefonici prodotti e gli SMS inviati dal Villani alla vittima.

Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Deve evidenziarsi che i giudici di appello, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico--giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie, hanno ribadito la sussistenza di elementi univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità in relazione all' ipotesi di cui all' art. 629 c.p. risultando che il ricorrente aveva preteso il pagamento di una somma di denaro per risarcire un preteso torto subito dalla di lui moglie.

La corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla contestata configurabilità della ipotesi delittuosa meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni evidenziando come non fosse emersa, in alcun modo, la prova della sussistenza del diritto dell' imputato al pagamento delle somme pretese dalla persona offesa, precisando che la tesi difensiva circa la richiesta di restituzione di somme effettivamente dovute dalla vittima era rimasta totalmente indimostrata, non apparendo dirimenti le deposizioni dei testi della difesa Baiocco e [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, quindi, di tutta evidenza che la difesa laddove, nell' assumere che la corte di appello avrebbe trascurato di verificare la effettiva natura dei rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dell' imputato (cui sarebbe stato ricollegabile il credito azionato), ribadisce la tesi della insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Congrua in fatto e corretta in diritto la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a fronte di una censura totalmente generica ed aspecifica con la quale l'imputato, del tutto apoditticamente, lamenta che sarebbero stati violati i principi riguardanti la finalità rieducativa della pena.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di DOMENICO R. SECCIA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 27/04/2017, confermava la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27/05/2015 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa oltre al risarcimento del danno quantificato in favore della parte civile in euro diecimila. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, deducendo, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato di estorsione ed alla mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all' art. 393 c.p. Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non valutando adeguatamente le complessive risultanze istruttorie che smentivano il narrato della persona offesa quanto alla sussistenza di una vera e propria condotta estorsiva. Osserva, ancora, che la motivazione era del tutto carente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure proposte vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva confermando la corretta qualificazione dei fatti contestati operata dal primo giudice. Nel caso in esame i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo, anche quelli di nuovo evidenziati in sede di appello - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalle persona offesa in ordine alla condotta estorsiva subita ad opera dell' imputato erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili (avendo la stessa ricostruito la vicenda senza alcuna contraddizione o incongruenza) ed avevano trovavano significativi elementi di convergenza negli altri dati probatori acquisiti quali: le dichiarazioni rese dalla figlia della [OSCURATO:PERSONA] presente in occasione di una aggressione subita dalla madre ad opera dell' imputato; le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (la quale ebbe ad accompagnare la persona offesa dai carabinieri per denunciare l' occorso) ed [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe ad arrestare l' imputato datosi alla fuga); il certificato medico attestante le lesioni subite ,éalopera del Villani nonché le risultanze dei tabulati telefonici prodotti e gli SMS inviati dal Villani alla vittima. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve evidenziarsi che i giudici di appello, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico--giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice, espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie, hanno ribadito la sussistenza di elementi univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità in relazione all' ipotesi di cui all' art. 629 c.p. risultando che il ricorrente aveva preteso il pagamento di una somma di denaro per risarcire un preteso torto subito dalla di lui moglie. La corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla contestata configurabilità della ipotesi delittuosa meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni evidenziando come non fosse emersa, in alcun modo, la prova della sussistenza del diritto dell' imputato al pagamento delle somme pretese dalla persona offesa, precisando che la tesi difensiva circa la richiesta di restituzione di somme effettivamente dovute dalla vittima era rimasta totalmente indimostrata, non apparendo dirimenti le deposizioni dei testi della difesa Baiocco e [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, quindi, di tutta evidenza che la difesa laddove, nell' assumere che la corte di appello avrebbe trascurato di verificare la effettiva natura dei rapporti fra la [OSCURATO:PERSONA] e la moglie dell' imputato (cui sarebbe stato ricollegabile il credito azionato), ribadisce la tesi della insussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione a fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito, non mira a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. Congrua in fatto e corretta in diritto la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio a fronte di una censura totalmente generica ed aspecifica con la quale l'imputato, del tutto apoditticamente, lamenta che sarebbero stati violati i principi riguardanti la finalità rieducativa della pena. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore del
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