CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 25715/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Caputo leonarsio ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla esclusione della scriminante dello stato di necessità, dovendo egli mettersi alla guida per far fronte ai propri problemi di salute. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata sentenza fornisce motivazione congrua, esaustiva ,e logica, rilevando, da un lato, che l'imputato non aveva neppure dato prova delle problematiche di salute da lui prospettate, e, dall'altro, che per far fronte alle emergenze derivanti dalle ridette problematiche, lungi dal mettersi alla guida senza averne l'abilitazione, avrebbe potuto e dovuto utilizzare i servizi pubblici a ciò deputati. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]