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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10201/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per difetto di violenza o minaccia, con il secondo motivo, l'omessa valutazione dell'assenza di prove del concorso del ricorrente, con il terzo motivo, l'omessa considerazione delle dichiarazioni conducente del motociclo [OSCURATO:PERSONA], e, con il quarto motivo, il carattere sproporzionato della pena irrogata; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia ripetutamente incitato [OSCURATO:PERSONA] a darsi alla fuga e ad accelerare, per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, ponendo a rischio l'incolumità dei terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per difetto di violenza o minaccia, con il secondo motivo, l'omessa valutazione dell'assenza di prove del concorso del ricorrente, con il terzo motivo, l'omessa considerazione delle dichiarazioni conducente del motociclo [OSCURATO:PERSONA], e, con il quarto motivo, il carattere sproporzionato della pena irrogata; Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata; Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia ripetutamente incitato [OSCURATO:PERSONA] a darsi alla fuga e ad accelerare, per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, ponendo a rischio l'incolumità dei terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio
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