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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15301/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sui plurimi elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato e sull'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato); che nel motivare il diniego delle suddette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sui plurimi elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato e sull'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato); che nel motivare il diniego delle suddette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 15301/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris