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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18599/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5805‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,dagli avv.ti Sara ARMELLA e Silvana MELIAMBRO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2, PEC ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi ‒dazi antidumping –annullamento –retroattività - presupposti -controricorrente - avverso la sentenza n. 2921 / 09 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 27/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di calzature e articoli sportivi all’interno di un gruppo multinazionale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con sede in Germania, impugnava alcuni dinieghi di rimborso aventi ad oggetto la restituzione di dazi antidumping versati a fronte dell’importazione di calzature di origine cinese e vietnamita, in relazione a 78 bollette di importazione definitiva relative agli anni dal 2007 al 2011.

I dazi erano stati versati sulla base del Regolamento (CE) del 5 ottobre 2006, n. 1472 e successivo Regolamento (UE) di attuazione n. 1294/2009, successivamente dichiarato illegittimo con sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.

I dinieghi venivano motivati, quanto ad alcunebollette, con il superamento del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92 e, quanto alle altre dichiarazioni di importazione, in attuazione del Reg.

UE n. 1395 del 2016 con cui la Commissione europea , pur in presenza della predetta sentenza di invalidità della Corte di giustizia, aveva reintrodotto i dazi antidumping sulle importazioni di calzature di origine cinese e vietnamita.

2. In particolare, l’Ufficio riteneva che le importazioni avessero ad oggetto calzature esportate da fornitori indicati nei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1395/2016 e n. 1647/2016,ai quali aveva fatto seguito il Reg. (UE) n. 2232/2017 (impugnato questo davanti al Tribunale UE), che avevano reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping in relazione ai produttori asiatici indicati in allegato.3.

La CTP di Varese rigettava il ricorsodella società contribuente, il cui appello veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata.

4. Sosteneva la CTR, per quanto ancora qui di interesse, che la società contribuente, con riferimento alla questione del superamento del termine triennale di prescrizione, non aveva dato prova documentale che giustificasse il superamento di tale termine, prorogabile in casi eccezionali; che, con riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulla causa C-34/14, che l’eccezione era nuova non essendo stata proposta in primo grado; che costituiva giudicato esterno la sentenza della CTP di Bergamo n. 45/08/2014; che i dazi erano stati richiesti e versati in base al Reg. di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante, che allo stato non era stato oggetto di declaratoria di invalidità.

5. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e con richiesta pregiudiziale di sospensione del giudizio in attesa della decisione dei giudici europei; replica l’Agenzia delle doganecon controricorso.

5. La ricorrente deposita memoria.

Considerato che:

1. In via preliminare la ricorrente chiede sospendersi il giudizio di legittimità, in attesa dellepronunce del Tribunale e della Corte UE, davanti allequali pendevano diversi giudizi di impugnazione, promossi da diverse società, tra cui essa ricorrente, dei Regolamenti antidumping , e precisamentei Reg.

UE n. 1395/2016, n. 1647/2016, n. 1732/2016 e n. 2232/2017, che aveva ripristinato, con effetto retroattivo, i dazi antidumpingprevisti dal Reg.

CE n. 1472/2006, dichiarato illegittimo dalla CGUE con la sentenza del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-34/12 e C-659/13.

Al riguardo ha censurato la statuizione d’appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta perché nuova, sostenendo che la stessa non avrebbe potuto essere proposta in primo grado in quanto l’interesse a proporla era sorto nel 2014 a seguito del rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento al Reg.

CE n. 1472/2006.

2. La ricorrente pone analoga questione con il quartomotivo di ricorso (di cui deve anticiparsi la trattazione) con cui deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 263 TFUE, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto di attendere il giudizio del Tribunale UE, non potendo l’Autorità giudiziaria nazionale sostituirsi o sovrapporsi a quella unionale.

3. L’istanza di sospensione ed il quartomotivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse in quanto le questioni poste sono ormai superat e dall’intervenuta decisione del Tribunale UE, con sentenza del 9 giugno 2021, confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2022, C-507/21, menzionata dalla stessa ricorrente in memoria.

4. Con il primo motivo di ricorso, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp.att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostiene la ricorrente che la CTR aveva fatto espresso quanto acritico rinvio ad una sentenza della CTP di Bergamo che però si era concluso due anni prima della declaratoria di invalidità del Reg.

CE n. 1472/2006, aveva ad oggetto rapporti giuridici distinti e si era pronunciata soltanto sull’efficacia della dichiarazione di invalidità espressa dal WTO (Panel report WTO del 28/10/2011), ritenendola priva di efficacia, mentre nulla aveva statuito in merito alla decisione della Corte di giustizia che aveva dichiarato l’illegittimità del regolamento istitutivo del dazio antidumping, sicché la CTR non aveva correttamente valutato la richiesta di rimborso alla luce di tale decisione.5.

Il motivo è infondato e va rigettato.

6. E’ noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

7. Orbene, in tale grave forma di vizio di certo non incorre la sentenza impugnata, che, oltre ad aver fatto espresso richiamo alla sentenza della CTP di Bergamo n. 45/08/2014, ha anche affermato che i dazi erano stati «richiesti e versati in base al richiamato Regolamento di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante in tutti i suoi elementi, e allo stato non ancora oggetto di declaratoria di invalidità».

Motivazione, questa, che, a prescindere dalla sua correttezza, si pone comunque ben al di sopra del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.8.

Con il secondo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarein ordine agli effetti dell’annullamento dei Reg.

UE n. 1472/2006 e n. 1294/2009ad opera della sentenza della CGUE del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-34/12 e C-659/13.

9. Il motivo è infondato in quanto sulla questione dedotta vi è pronuncia espressa- ancorché errata , per come si dirà in seguito - della CTR che, come detto esaminando il precedente motivo, ha affermato che i dazi erano stati «richiesti e versati in base al richiamato Regolamento di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante in tutti i suoi elementi», e che lo stesso non era stato ancora oggetto di declaratoria di invalidità.

10. Con il terzomotivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità del dazio antidumping, con conseguente diritto al rimborso per errata applicazione del Regolamento di esecuzione n. 2232 del 2017, nonché per violazione del Panel control WTO del 28 ottobre 2011, della sentenza della CGUE del 4 febbraio 2016, in causa C-34/14, nonché dell’art.221 del [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene la ricorrente che la declaratoria di illegittimità dell’originario Regolamento (CE) n. 1472/2006 dovrebbe comportare la caducazione di tutte le misure antidumping , indipendentemente da successive misure correttive, come quelle indicate nel Regolamento (UE) n. 2232/2017, legate alla provenienza dei prodotti da alcuni fornitori di area asiatica indicati nel nuovo Regolamento.

Osserva, inoltre, che i Regolamenti che istituiscono dazi antidumpingnon possono avere efficacia retroattiva e che, in ogni caso, non può considerarsi prescritta l’azione di rimborso, se non facendola decorrere dalla citata sentenza della CGUE del 2016.

11. Il motivo è infondato.

12. Va premesso, richiamando sul punto la recente pronuncia emessa da questa Corte in un giudizio vertente tra le medesime parti e su analoga questione (cfr. Cass. n. 11619 del 2023), che la Corte di Giustizia, nell’ambito di due controversie che coinvolgevano alcuni produttori di calzature cinesi e hongkonghesi –[OSCURATO:PERSONA] (HK), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (HK) Co.

Ltd, [OSCURATO:PERSONA] S hoes e [OSCURATO:PERSONA] – ha annullato i regolamenti che imponevano i dazi dumping relativi ai suddetti fornitori, in quanto avevano violato l’obbligo di esaminare le domande di produttori che avessero desiderato di ottenere lo status di società operante in un’economia di mercato (SEM) nel caso in cui la Commissione avesse deciso di ricorrere al metodo del campionamento per il calcolo del margine di dumping e nel caso in cui i produttori non avessero fatto parte del campione selezionato (CGUE, sentenze del 2 febbraio 2012, C-249/10P e del 15 novembre 2012, C-247/10P).

13. Successivamente, la Corte di Giustizia, adita nell’ambito di domande di rimborso di analoghi dazi antidumping proposte anche dalla società controllante dell’odierna ricorrente, ha dichiarato l’invalidità del Regolamento (CE) n. 1472/2006 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, nella parte in cui Consiglio e Commissione UE non si erano pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operanti in un’economia di mercato presentate dai produttori-esportatori asiatici, nonché in relazione al nesso di causalità con il pregiudizio che derivava all’industria UE dal volume delle importazioni oggetto di dumping (CGUE, 4 febbraio 2016, C-659/13 e 34/14).

14. [OSCURATO:PERSONA] UE ha, quindi, ripreso il procedimento antidumping dal punto in cui la Corte di Giustizia lo aveva annullato, esaminando se per le esportazioni per cui è causa prevalessero le condizioni di mercato.

All’esito, sono stati emessi nuovi regolamenti di esecuzione che hanno istituito nuovamente dazi definitivi, con efficacia retroattiva (dal 2006 in avanti), sulle importazioni di calzature con tomaie in cuoio, in un caso –Reg. (UE) n. 1395/2016 - di provenienza cinese da determinati produttori indicati in allegato al suddetto Regolamento, in un altro – Reg. (UE) n. 1647/2016 – di provenienza vietnamita da altri produttori e, ulteriormente – Reg. (UE) n. 2232/2017 – di provenienza cinese e vietnamita di ulteriori produttori indicati in allegato al Regolamento.

15. La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla legittimità dei suddetti regolamenti, ritenendo che la Commissione possa sia istituire, sia ripristinare dazi antidumping annullati per dichiarazioni di invalidità sanabili («after annulment or declaration of invalidity on grounds which may be remedied»: CGUE, 8 settembre 2022, Puma SE, C-507/21 P, punto 58), trovando detti regolamenti fondamento normativo negli artt. 9 e 14 Reg. (UE) n. 2016/1036 (CGUE, C-507/21 P, cit., punto 59).

Per l’effetto, la reimposizione dei dazi osta al rimborso dei dazi pagati nel vigore dei precedenti regolamenti annullati per importazioni effettuate sino al 31 marzo 2011 (CGUE, C-507/21 P, cit., punto 68).

16. Manifestamente infondata è, poi, l’eccezione di incostituzionalità, pure formulata dalla ricorrente ma senza neppure l’indicazione di quale sarebbe la norma primaria che impatterebbe negativamente rispetto ai precetti costituzionali, non venendo in considerazione in questo caso l’imposizione retroattiva di una obbligazione tributaria, bensì un ostacolo al rimborso di un’imposta riconosciuta legittima da una disposizione unionale.

17. Come osservato da questa Corte nel precedente sopra richiamato, questa soluzione è conforme al diritto dell’Unione, ove si è osservato che il regolamento con cui alcuni dazi già in vigore e annullati per un vizio procedurale vengono nuovamente istituiti in modo retroattivo, deve necessariamente precedere gli accertamenti «con cui le autorità nazionali competenti calcolano l'importo del dazio da riscuotere in applicazione del regolamento di cui trattasi e comunicano tale importo» (CGUE, C-507/21 P, punto 83).

Solo in questo caso si verificherebbe il caso di nuove imposizioni, per le quali è richiesta la preventiva emanazione di una norma primaria impositiva (nuovo regolamento), ma non anche laddove si tratti di valutare istanze di rimborso di dazi originariamente richiesti da regolamenti annullati, successivamente ripristinati con efficacia retroattiva per le medesime importazioni per cui è causa.

D’altro canto – come osserva la Corte di Giustizia – il diniego di rimborso non appare contrario ai principi di effettività ed equivalenza, posto che «anche se il regolamento di esecuzione 2016/223 non fosse stato adottato, le ricorrenti si sarebbero trovate in una situazione praticamente identica a quella in cui si trovano oggi.

In tal caso, le ricorrenti avrebbero probabilmente ricevuto il rimborso dei dazi pagati ai sensi del regolamento n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione n. 1294/2009, ma sarebbero state nuovamente chiamate a pagare gli stessi importi ai sensi dei regolamenti di esecuzione impugnati» (CGUE, ult. cit., punto 79).

18. Questa interpretazione è, inoltre, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che l’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell’emissione della disposizione abrogatrice (Cass., Sez.

V, 10 novembre 2020, n. 25096).

Ciò in quanto l'abrogazione delle misure antidumping è frutto di mera opportunità degli organi dell’Unione e non può avere effetto retroattivo (Cass., Sez.

V, 7 novembre 2019, n. 28668); né i dazi hanno natura sanzionatoria, per cui ad essi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole (Cass., Sez.

V, 14 novembre 2019, n. 29649; Cass., Sez.

V, 4 novembre 2009, n. 23381).

19. Se, pertanto, l’abrogazione di dazi non può consentire il rimborso di quelli corrisposti in precedenza, salvo che la disposizione successivamente introdotta ne preveda espressamente la rimborsabilità, a maggior ragione il rimborso non è consentito ove la disposizione successiva ne preveda espressamente la reintroduzione.

20. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto del motivo in esame e la conferma della sentenza impugnatail cui dispositivo è conforme a diritto, ma non la sua motivazione, che va pertanto corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., nei termini sopra indicati.

21. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5805‒2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,dagli avv.ti Sara ARMELLA e Silvana MELIAMBRO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 78/2, PEC ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi ‒dazi antidumping –annullamento –retroattività - presupposti -controricorrente - avverso la sentenza n. 2921 / 09 / 20 21 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 27/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di calzature e articoli sportivi all’interno di un gruppo multinazionale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con sede in Germania, impugnava alcuni dinieghi di rimborso aventi ad oggetto la restituzione di dazi antidumping versati a fronte dell’importazione di calzature di origine cinese e vietnamita, in relazione a 78 bollette di importazione definitiva relative agli anni dal 2007 al 2011. I dazi erano stati versati sulla base del Regolamento (CE) del 5 ottobre 2006, n. 1472 e successivo Regolamento (UE) di attuazione n. 1294/2009, successivamente dichiarato illegittimo con sentenza della Corte di giustizia del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. I dinieghi venivano motivati, quanto ad alcunebollette, con il superamento del termine triennale di prescrizione di cui all’art. 236 Reg. (CE) n. 2913/92 e, quanto alle altre dichiarazioni di importazione, in attuazione del Reg. UE n. 1395 del 2016 con cui la Commissione europea , pur in presenza della predetta sentenza di invalidità della Corte di giustizia, aveva reintrodotto i dazi antidumping sulle importazioni di calzature di origine cinese e vietnamita. 2. In particolare, l’Ufficio riteneva che le importazioni avessero ad oggetto calzature esportate da fornitori indicati nei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1395/2016 e n. 1647/2016,ai quali aveva fatto seguito il Reg. (UE) n. 2232/2017 (impugnato questo davanti al Tribunale UE), che avevano reintrodotto retroattivamente i dazi antidumping in relazione ai produttori asiatici indicati in allegato.3. La CTP di Varese rigettava il ricorsodella società contribuente, il cui appello veniva rigettato dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata. 4. Sosteneva la CTR, per quanto ancora qui di interesse, che la società contribuente, con riferimento alla questione del superamento del termine triennale di prescrizione, non aveva dato prova documentale che giustificasse il superamento di tale termine, prorogabile in casi eccezionali; che, con riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulla causa C-34/14, che l’eccezione era nuova non essendo stata proposta in primo grado; che costituiva giudicato esterno la sentenza della CTP di Bergamo n. 45/08/2014; che i dazi erano stati richiesti e versati in base al Reg. di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante, che allo stato non era stato oggetto di declaratoria di invalidità. 5. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e con richiesta pregiudiziale di sospensione del giudizio in attesa della decisione dei giudici europei; replica l’Agenzia delle doganecon controricorso. 5. La ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1. In via preliminare la ricorrente chiede sospendersi il giudizio di legittimità, in attesa dellepronunce del Tribunale e della Corte UE, davanti allequali pendevano diversi giudizi di impugnazione, promossi da diverse società, tra cui essa ricorrente, dei Regolamenti antidumping , e precisamentei Reg. UE n. 1395/2016, n. 1647/2016, n. 1732/2016 e n. 2232/2017, che aveva ripristinato, con effetto retroattivo, i dazi antidumpingprevisti dal Reg. CE n. 1472/2006, dichiarato illegittimo dalla CGUE con la sentenza del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-34/12 e C-659/13. Al riguardo ha censurato la statuizione d’appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta perché nuova, sostenendo che la stessa non avrebbe potuto essere proposta in primo grado in quanto l’interesse a proporla era sorto nel 2014 a seguito del rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento al Reg. CE n. 1472/2006. 2. La ricorrente pone analoga questione con il quartomotivo di ricorso (di cui deve anticiparsi la trattazione) con cui deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 263 TFUE, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto di attendere il giudizio del Tribunale UE, non potendo l’Autorità giudiziaria nazionale sostituirsi o sovrapporsi a quella unionale. 3. L’istanza di sospensione ed il quartomotivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse in quanto le questioni poste sono ormai superat e dall’intervenuta decisione del Tribunale UE, con sentenza del 9 giugno 2021, confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’8 settembre 2022, C-507/21, menzionata dalla stessa ricorrente in memoria. 4. Con il primo motivo di ricorso, propostoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp.att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva fatto espresso quanto acritico rinvio ad una sentenza della CTP di Bergamo che però si era concluso due anni prima della declaratoria di invalidità del Reg. CE n. 1472/2006, aveva ad oggetto rapporti giuridici distinti e si era pronunciata soltanto sull’efficacia della dichiarazione di invalidità espressa dal WTO (Panel report WTO del 28/10/2011), ritenendola priva di efficacia, mentre nulla aveva statuito in merito alla decisione della Corte di giustizia che aveva dichiarato l’illegittimità del regolamento istitutivo del dazio antidumping, sicché la CTR non aveva correttamente valutato la richiesta di rimborso alla luce di tale decisione.5. Il motivo è infondato e va rigettato. 6. E’ noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 7. Orbene, in tale grave forma di vizio di certo non incorre la sentenza impugnata, che, oltre ad aver fatto espresso richiamo alla sentenza della CTP di Bergamo n. 45/08/2014, ha anche affermato che i dazi erano stati «richiesti e versati in base al richiamato Regolamento di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante in tutti i suoi elementi, e allo stato non ancora oggetto di declaratoria di invalidità». Motivazione, questa, che, a prescindere dalla sua correttezza, si pone comunque ben al di sopra del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.8. Con il secondo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarein ordine agli effetti dell’annullamento dei Reg. UE n. 1472/2006 e n. 1294/2009ad opera della sentenza della CGUE del 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-34/12 e C-659/13. 9. Il motivo è infondato in quanto sulla questione dedotta vi è pronuncia espressa- ancorché errata , per come si dirà in seguito - della CTR che, come detto esaminando il precedente motivo, ha affermato che i dazi erano stati «richiesti e versati in base al richiamato Regolamento di esecuzione n. 1294/2009, all’epoca vincolante in tutti i suoi elementi», e che lo stesso non era stato ancora oggetto di declaratoria di invalidità. 10. Con il terzomotivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità del dazio antidumping, con conseguente diritto al rimborso per errata applicazione del Regolamento di esecuzione n. 2232 del 2017, nonché per violazione del Panel control WTO del 28 ottobre 2011, della sentenza della CGUE del 4 febbraio 2016, in causa C-34/14, nonché dell’art.221 del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene la ricorrente che la declaratoria di illegittimità dell’originario Regolamento (CE) n. 1472/2006 dovrebbe comportare la caducazione di tutte le misure antidumping , indipendentemente da successive misure correttive, come quelle indicate nel Regolamento (UE) n. 2232/2017, legate alla provenienza dei prodotti da alcuni fornitori di area asiatica indicati nel nuovo Regolamento. Osserva, inoltre, che i Regolamenti che istituiscono dazi antidumpingnon possono avere efficacia retroattiva e che, in ogni caso, non può considerarsi prescritta l’azione di rimborso, se non facendola decorrere dalla citata sentenza della CGUE del 2016. 11. Il motivo è infondato. 12. Va premesso, richiamando sul punto la recente pronuncia emessa da questa Corte in un giudizio vertente tra le medesime parti e su analoga questione (cfr. Cass. n. 11619 del 2023), che la Corte di Giustizia, nell’ambito di due controversie che coinvolgevano alcuni produttori di calzature cinesi e hongkonghesi –[OSCURATO:PERSONA] (HK), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (HK) Co. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] S hoes e [OSCURATO:PERSONA] – ha annullato i regolamenti che imponevano i dazi dumping relativi ai suddetti fornitori, in quanto avevano violato l’obbligo di esaminare le domande di produttori che avessero desiderato di ottenere lo status di società operante in un’economia di mercato (SEM) nel caso in cui la Commissione avesse deciso di ricorrere al metodo del campionamento per il calcolo del margine di dumping e nel caso in cui i produttori non avessero fatto parte del campione selezionato (CGUE, sentenze del 2 febbraio 2012, C-249/10P e del 15 novembre 2012, C-247/10P). 13. Successivamente, la Corte di Giustizia, adita nell’ambito di domande di rimborso di analoghi dazi antidumping proposte anche dalla società controllante dell’odierna ricorrente, ha dichiarato l’invalidità del Regolamento (CE) n. 1472/2006 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, nella parte in cui Consiglio e Commissione UE non si erano pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operanti in un’economia di mercato presentate dai produttori-esportatori asiatici, nonché in relazione al nesso di causalità con il pregiudizio che derivava all’industria UE dal volume delle importazioni oggetto di dumping (CGUE, 4 febbraio 2016, C-659/13 e 34/14). 14. [OSCURATO:PERSONA] UE ha, quindi, ripreso il procedimento antidumping dal punto in cui la Corte di Giustizia lo aveva annullato, esaminando se per le esportazioni per cui è causa prevalessero le condizioni di mercato. All’esito, sono stati emessi nuovi regolamenti di esecuzione che hanno istituito nuovamente dazi definitivi, con efficacia retroattiva (dal 2006 in avanti), sulle importazioni di calzature con tomaie in cuoio, in un caso –Reg. (UE) n. 1395/2016 - di provenienza cinese da determinati produttori indicati in allegato al suddetto Regolamento, in un altro – Reg. (UE) n. 1647/2016 – di provenienza vietnamita da altri produttori e, ulteriormente – Reg. (UE) n. 2232/2017 – di provenienza cinese e vietnamita di ulteriori produttori indicati in allegato al Regolamento. 15. La Corte di Giustizia si è pronunciata sulla legittimità dei suddetti regolamenti, ritenendo che la Commissione possa sia istituire, sia ripristinare dazi antidumping annullati per dichiarazioni di invalidità sanabili («after annulment or declaration of invalidity on grounds which may be remedied»: CGUE, 8 settembre 2022, Puma SE, C-507/21 P, punto 58), trovando detti regolamenti fondamento normativo negli artt. 9 e 14 Reg. (UE) n. 2016/1036 (CGUE, C-507/21 P, cit., punto 59). Per l’effetto, la reimposizione dei dazi osta al rimborso dei dazi pagati nel vigore dei precedenti regolamenti annullati per importazioni effettuate sino al 31 marzo 2011 (CGUE, C-507/21 P, cit., punto 68). 16. Manifestamente infondata è, poi, l’eccezione di incostituzionalità, pure formulata dalla ricorrente ma senza neppure l’indicazione di quale sarebbe la norma primaria che impatterebbe negativamente rispetto ai precetti costituzionali, non venendo in considerazione in questo caso l’imposizione retroattiva di una obbligazione tributaria, bensì un ostacolo al rimborso di un’imposta riconosciuta legittima da una disposizione unionale. 17. Come osservato da questa Corte nel precedente sopra richiamato, questa soluzione è conforme al diritto dell’Unione, ove si è osservato che il regolamento con cui alcuni dazi già in vigore e annullati per un vizio procedurale vengono nuovamente istituiti in modo retroattivo, deve necessariamente precedere gli accertamenti «con cui le autorità nazionali competenti calcolano l'importo del dazio da riscuotere in applicazione del regolamento di cui trattasi e comunicano tale importo» (CGUE, C-507/21 P, punto 83). Solo in questo caso si verificherebbe il caso di nuove imposizioni, per le quali è richiesta la preventiva emanazione di una norma primaria impositiva (nuovo regolamento), ma non anche laddove si tratti di valutare istanze di rimborso di dazi originariamente richiesti da regolamenti annullati, successivamente ripristinati con efficacia retroattiva per le medesime importazioni per cui è causa. D’altro canto – come osserva la Corte di Giustizia – il diniego di rimborso non appare contrario ai principi di effettività ed equivalenza, posto che «anche se il regolamento di esecuzione 2016/223 non fosse stato adottato, le ricorrenti si sarebbero trovate in una situazione praticamente identica a quella in cui si trovano oggi. In tal caso, le ricorrenti avrebbero probabilmente ricevuto il rimborso dei dazi pagati ai sensi del regolamento n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione n. 1294/2009, ma sarebbero state nuovamente chiamate a pagare gli stessi importi ai sensi dei regolamenti di esecuzione impugnati» (CGUE, ult. cit., punto 79). 18. Questa interpretazione è, inoltre, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale afferma che l’eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi il rimborso dei dazi riscossi prima dell’emissione della disposizione abrogatrice (Cass., Sez. V, 10 novembre 2020, n. 25096). Ciò in quanto l'abrogazione delle misure antidumping è frutto di mera opportunità degli organi dell’Unione e non può avere effetto retroattivo (Cass., Sez. V, 7 novembre 2019, n. 28668); né i dazi hanno natura sanzionatoria, per cui ad essi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole (Cass., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 29649; Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381). 19. Se, pertanto, l’abrogazione di dazi non può consentire il rimborso di quelli corrisposti in precedenza, salvo che la disposizione successivamente introdotta ne preveda espressamente la rimborsabilità, a maggior ragione il rimborso non è consentito ove la disposizione successiva ne preveda espressamente la reintroduzione. 20. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto del motivo in esame e la conferma della sentenza impugnatail cui dispositivo è conforme a diritto, ma non la sua motivazione, che va pertanto corretta, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., nei termini sopra indicati. 21. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve
Sentenza Cassazione n. 18599/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris