CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8372/2024 R.G. Motiv! della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe lamentando vizio motivazionale in punto di affermazione di responsabilità, mancando a dire del difensore ricorrente elementi certi in rela- zione alla destinazione allo spaccio della droga caduta in sequestro, che si assume, invece, essere destinata ad uso esclusivamente personale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destina- zione allo spaccio, sottolineando come il primo giudice operato avesse una corretta lettura in fatto e in diritto del materiale probatorio. Per i giudici di appello, la fina- lità di cessione della droga, come già sottolineato dal primo giudice, è innegabile; milita in tal senso, anzitutto, il dato ponderale, oltre 100 grammi di hashish idonei al confezionamento di 1243 dosi medie singole, quantitativo incompatibile con l'uso personale tenuto conto della facile deperibilità della sostanza che rende an- tieconomico precostituirsi una simile scorta. I calcoli empirici che prospetta il di- fensore non smentiscono la tesi accusatoria in quanto non ha senso acquistare sostanza da consumare in almeno tre mesi. Inoltre viene sottolineato che l'impu- tato che svolge attività lavorative precaria, attività rimasta indimostrata, non avrebbe avuto la capacità economica di acquistare quel quantitativo per il proprio consumo ed essere ancora in possesso di 250,00 euro. Ulteriore circostanza che viene valorizzata è il possesso sulla propria persona di un involucro contenente gr.1,6 di hashish, involucro pronto evidentemente per la cessione come può evin- cersi anche dalla circostanza che l'odierno ricorrente fu sorpreso in un'area appar- tata di una stazione di servizio alle ore 22,00 mentre era in compagnia di due giovani. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve N. 8372/2024 R.G. essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente af- fermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti ta- bellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non per- sonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile- vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di pre- sentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multi.s, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo