CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 16132/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8968/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale di cui ai rogiti dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 6 giugno 2018, a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], e della conseguente procura speciale di cui ai rogiti dott. [OSCURATO:PERSONA], in data 12 maggio 2014, elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza dell’Unità n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura speciale da intendersi stesa in calce al ricorso e che indica, ai sensi di legge, l’indirizzo di posta elettronica certificata. -ricorrente- contro 2RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. TralicciMassimo -intimato – avverso la sentenza delGiudice di pace di Roma n. 22701/2019, depositata in data 30 agosto 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di conseguire la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 217,50, a titolo di rimborso dell’imposta di registro, in relazione alla sentenza n. 455 del 2015. 2. Il giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 22701 del 2019, depositata il 30 agosto 2019,accoglieva la domanda, in quanto ai sensi dell’art.37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile che definiscono il giudizio erano soggetti all’imposta di registro, aggiungendo che nei rapporti interni tra obbligati solidali le quote si presumevano uguali, mentre la parte che aveva corrisposto l’intera imposta di registrazione poteva agire in regresso nei confronti delle altre parti obbligate per ottenere il pagamento della quota di rispettiva competenza. Inoltre, precisava che l’imposta di registro rientrava tra le «spese di registrazione [del provvedimento]», e, nel rapporto tra i contendenti, era a carico della parte soccombente. L’attore aveva dimostrato, con la produzione del modello F23, di aver provveduto al pagamento della somma di euro 217,50 versata per la registrazione della sentenza civile ed aveva diritto di ripeterla dall’altra parte. 3RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Restava intimato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per difformità nell’indicazione dell’udienza di prima comparizione nell’atto di citazione notificatoe nella nota di iscrizione a ruolo, con riferimento all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». In particolare, la ricorrente deduce la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, in quanto la data dell’udienza indicata nell’atto di citazione avversario (27/4/2018) era risultata differente da quella emarginata nella nota di iscrizione a ruolo (27/3/2018) «o comunque da quella con la quale la stessa risulta essere stata registrata nel sistema SICP del giudice di pace di Roma». Per tale ragione la causa non poteva essere identificata né rinvenuta tra quelle iscritte al ruolo generale dell’ufficio giudiziario. Non si era verificata alcuna sanatoria del vizio, in quanto la banca non si era costituita in giudizio. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di legge relativamente all’insussistenza di interesse ad agire dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Massimo (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. - Art. 100 – Art. 474 c.p.c.)». Il giudice di pace non si è avveduto del fatto che la sentenza del tribunale di Roma, sottoposta a registrazione, costituiva già titolo esecutivo per il recupero, tramite precetto, e successivo pignoramento, «delle spese necessarie alla sua stessa registrazione fiscale». 4RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] pronuncia sulle spese della lite, ai sensi degli articoli 91 e seguenti c.p.c., deve essere inclusa la tassa giudiziaria per la registrazione della sentenza che è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia e quindi trova causa immediata nella controversia. Per tale ragione, l’attore, una volta conseguita la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, non ha interesse processuale a proporre domanda per ottenere un nuovo titolo. 3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di legge relativamente all’intervenuta violazione del principio del ne bis in idem ( art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. – Art. 2909 c.c. – Art. 324 c.p.c.)». Una volta pronunciata la sentenza del tribunale di Roma, il giudice di pace successivamente adito ha omesso di considerare che, avendo la sentenza sottoposta a registrazione già al suo interno la condanna implicita al pagamento delle spese conseguenti e necessarie alla realizzazione del diritto dell’attore (come quella relativa al pagamento dell’imposta di registro), non era possibile pronunciare nuova sentenza al riguardo, e quindi determinare l’insorgenza di un nuovo titolo esecutivoper il medesimo dirit to, se non violando apertamente il principio del ne bis in idem. 4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame dell’abusivo tentativo di riprodurre titoli esecutivi già esistenti e di parcellizzare il credito da intendersi come fatto decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.)». Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate del tempo, in quanto la scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva 5RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio utilità, si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede. 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione o falsa applicazione di legge relativamente all’entità delle spese di lite liquidate in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Art. 91 e 82 c.p.c.)». Il giudice di pace, in una controversia di valore inferiore ad euro 1100,00, ha liquidato onorari (euro 265,00) superiori al valore della domanda (euro 217,50), incorrendo così nella violazione dell’art.91, 4º comma, c.p.c.. 6. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 7. Invero, la controversia va qualificata come avente ad oggetto profili di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c., in base al quale «il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede euro 1100[dal 31 ottobre 2025 euro 2500], salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondole modalità di cui all’art. 1342 del codice civile». Il potere di decidere secondo equità è previsto in due casi: oltre a quello di cui al secondocomma dell’art. 113 c.p.c., esclusivamente attribuito al giudice di pace e per il quale è usuale la denominazione di «giudizio necessario di equità», in quanto imposto dal legislatore, vi è anche l’ipotesi contemplata dal successivo art. 114 c.p.c., la quale, presupponendo una concorde richiesta delle parti, dà invece luogo al giudizio di equità facoltativo (o «concordato»). 8. L’art. 339 c.p.c., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, prevedeva l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità («sono […] inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità»). 6RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] conseguenza, in quanto «sentenze pronunciate in unico grado» es se erano assoggettate esclusivamente al rimedio del ricorso in cassazione (Cass., 19 gennaio 2005, n. 1080). L’esclusione dell’appello era stata giustificata sia da esigenze di economia processuale, sia dall’inopportunità di assoggettare ad un riesame di merito decisioni rese sulla base di un giudizio connotato da «unicità» e «irripetibilità» quale quello di equità. Tuttavia, la scelta di rendere appellabilile sentenze di equità del giudice di pace (sia pur per motivi di impugnazione predeterminati), era stata dettata dalla finalità di alleggerire il carico della Cortedi cassazione in ordine alla «giustizia minore», ponendo un filtro all’accesso alla Cortedi legittimità, in relazione alle controversie di modesto valore economico. 9. Di qui la scelta del legislatore di cui al d.lgs.n. 40 del 2006, che ha modificato l’art. 339, terzo comma, c.p.c., prevedendo un appello a «critica vincolata» per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Pertanto, si è previsto che «le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art.113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia». Pertanto, l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, secondo comma, c.p.c.) è rappresentato dall’appello a motivi limitati, ex art. 339, terzo comma, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, e ciò anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di motivazione, essendo le stesse ricorribili per cassazione solo in caso di accordo tra le parti 7RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio per omettere l’appello, ex art. 360, secondo comma, c.p.c., ovvero di pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti medesime, ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6 - 3, 16 novembre 2021, n. 34524; Cass., sez. 6-1, 17 novembre 2017, n. 27356; Cass., sez. 2, 15 gennaio 2024, n. 1517, in motivazione, con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell’art.113, secondo comma c.p.c.). La riforma dell’art.339, terzo comma, c.p.c., ha dunque recepito i suggerimenti della Cortecostituzionale (sentenza n. 206 del 2004) , con la quale si è statuito che il giudice di pace, quando decide secondo equità, deve rispettare le norme processuali (ossia unicamente le regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace; Cass., sez. 3, 27 ottobre 2022, n. 31830), costituzionali e comunitarie (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2024, n. 1517, in motivazione, ove si richiama la sentenza della Cortecostituzionale n. 206 del 2004) . 10. Per questa Corte, dunque, il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (art. 360, primo comma, c.p.c.), mentre la sentenza impugnata dal giudice di pace, emessa successivamente al d.lgs.n. 40 del 2006, è appellabile, ai sensi dell’art.339 c.p.c.. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sono ricorribiliper cassazione solo in due ipotesi (nessuna delle quali qui ricorrente): se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, in base alla previsione generale di cui all’art. 360, secondo comma, c.p.c.; se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6 - 2, 31 luglio 2017, n. 19050; anche Cass., sez. 6-3, 18 gennaio 2018, n. 1213). 8RG n. 8968/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 11. Poiché la sentenza del giudice di pace di Roma è stataemessa il 30 agosto 2019, trova applicazione l’art.339, terzo comma, c.p.c., nella formulazione seguita ald.lgs. n. 40 del 2006, essendo dunque inammissibile il ricorso per cassazione, e dovendosi invece impugnare la decisione con l’appello a «critica vincolata» di cui all’art.339 c.p.c., solo ove si deducano i motivi tassativi di cui a tale disposizione. 12. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva dell’intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p