CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19108/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato ascritto al ricorrente, è privo di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione della sentenza sul trattamento sanzionatorio, ritenuto congruo alla luce dei precedenti penali del'imputato, che aveva fondato la contestazione della recidiva, peraltro bilanciata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la concreta serietà del fatto, tali da giustificare la determinazione della pena); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef3 C, DEPWATATO g9A Q, LERIA 'l 2 oggi IL