CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 30 ottobre 2020 dal GIP del Tribunale di Milano che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] GiERG3 in ordine ai reati di truffa truffa aggravata ascritti e ai capi 27 a 32 da 38 41 della rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla invocata riqualificazione della condotta a lui ascritta ai sensi dell'articolo 515 codice penale come frode in commercio - vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle ritenute aggravanti e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze generiche già concesse sulle stesse. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. In particolare la corte ha osservato che l'imputato ha posto in essere una serie di raggiri di diverse tipologie per indurre in errore le persone offese, così integrando il più grave reato di truffa, mentre la frode in commercio prevede soltanto la consegna di prodotti privi delle qualità dichiarate. A fronte di una dettagliata motivazione resa dal Tribunale in ordine alla susistenza dell'aggravante della minorata difesa, sotto il duplice profilo dell'età delle persone offese e del luogo in cui è stata eseguita la frode, la censura in ordine alla sussistenza delle contestate aggravanti proposta con l'appello era inammissibile perché generica, sicchè la corte di appello in presenza di censura inammissibile non era tenuta a rendere adeguata motivazione e si è limitata a confermare sinteticamente l'aggravante valorizzando l'età avanzata delle persone offese. Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti è un giudizio di merito che rientra nella discrezionalità esclusiva dei giudici di primo e secondo grado ed esula dalle competenze di questa Corte di legittimità se effettuato secondo criteri non manifestamente illogici o contraddittori. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]