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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 11259/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 19789-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/07/2024 R.G.N. 16854/2022; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.19789/2024 Cron.

Rep.

Ud.12/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 23.7.2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere l’emissione di un nuovo assegno circolare satisfattivo del credito vantato dalla dante causa dell’attore in virtù di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, indicando quale giudice competente il predetto Tribunale di Roma; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale adito; che [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso; che il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto parimenti il rigetto del ricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sul rilievo che non potesse trovare applicazione il foro del domicilio eletto, in considerazione del fatto che l’elezione di domicilio in Napoli contenuta nell’atto introduttivo del giudizio era contraddetta dal tenore della procura rilasciata al difensore e parimenti depositata in atti, dalla quale si evinceva che l’odierno ricorrente aveva eletto domicilio in Roma (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata); che il giudizio inquestione è relativo a diritti di obbligazione , in quanto verte sull’obbligo della banca convenuta di emettere un nuovo assegno circolare, in sostituzione di quello già emesso in favore della de cuiuse prescritto; che questa Corte ha chiarito che, fuori dei casi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., l’eccezione di incompetenza per territorio presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendosi ritenere altrimenti come non proposta, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso il giudice adito (così da ult.

Cass. nn. 22521 e 32983 del 2023); che, in disparte la questione concernente la validità dell’elezione di domicilio contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizioal fine di individuare il locus destinatae solutionis ex art.20 c.p.c.- ( foro che n on v a c onfuso con quello di cui all’art 30 c.p.c., individuato in ragione di una elezione di domicilio compiuta dal convenuto e non d a ll ’ att o re) - risulta per tabulas dal contenuto della memoria di costituzione presso il giudice a quo (debitamente trascritta a pagg. 4 e 6 - 7 del ricorso per regolamento di competenza) che l’odierna resistente nulla ha contestato con riguardo all’esistenza in Napoli di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; che, dovendosi pertanto l’eccezione considerare come non proposta, il ricorso va accolto e la competenza per territorio a conoscere della presente controversia va individuata nel Tribunale di Napoli, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei terminidi legge;che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente regolamento di competenza; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei term

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 19789-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/07/2024 R.G.N. 16854/2022; [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.19789/2024 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 23.7.2024, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere l’emissione di un nuovo assegno circolare satisfattivo del credito vantato dalla dante causa dell’attore in virtù di ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, indicando quale giudice competente il predetto Tribunale di Roma; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale adito; che [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso; che il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto parimenti il rigetto del ricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sul rilievo che non potesse trovare applicazione il foro del domicilio eletto, in considerazione del fatto che l’elezione di domicilio in Napoli contenuta nell’atto introduttivo del giudizio era contraddetta dal tenore della procura rilasciata al difensore e parimenti depositata in atti, dalla quale si evinceva che l’odierno ricorrente aveva eletto domicilio in Roma (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata); che il giudizio inquestione è relativo a diritti di obbligazione , in quanto verte sull’obbligo della banca convenuta di emettere un nuovo assegno circolare, in sostituzione di quello già emesso in favore della de cuiuse prescritto; che questa Corte ha chiarito che, fuori dei casi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c., l’eccezione di incompetenza per territorio presuppone la contestazione di tutti i profili ipotizzabili con riferimento ai criteri di collegamento facoltativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendosi ritenere altrimenti come non proposta, con conseguente radicamento della competenza per territorio presso il giudice adito (così da ult. Cass. nn. 22521 e 32983 del 2023); che, in disparte la questione concernente la validità dell’elezione di domicilio contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizioal fine di individuare il locus destinatae solutionis ex art.20 c.p.c.- ( foro che n on v a c onfuso con quello di cui all’art 30 c.p.c., individuato in ragione di una elezione di domicilio compiuta dal convenuto e non d a ll ’ att o re) - risulta per tabulas dal contenuto della memoria di costituzione presso il giudice a quo (debitamente trascritta a pagg. 4 e 6 - 7 del ricorso per regolamento di competenza) che l’odierna resistente nulla ha contestato con riguardo all’esistenza in Napoli di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; che, dovendosi pertanto l’eccezione considerare come non proposta, il ricorso va accolto e la competenza per territorio a conoscere della presente controversia va individuata nel Tribunale di Napoli, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei terminidi legge;che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente regolamento di competenza; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli, innanzi al quale la presente controversia andrà riassunta nei term
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