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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29094/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 06/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n.286/98 per essersi introdotto e trattenuto illegalmente nel territorio italiano, in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo d.lgs. n.286/98 non essendo in possesso di un valido permesso di soggiorno o di altri documenti idonei all'ingresso regolare sul territorio dello Stato (fatto commesso in Firenze il 23 marzo 2018) e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

In particolare il Giudice di pace ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di quanto riferito dall'agente operante che ha riferito di avere fermato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un controllo delle persone alloggiate presso un albergo di Firenze; nell'occasione è stato accertato che egli era privo di documenti, che era stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze il 10 gennaio 2014, che aveva vari precedenti di polizia e che gli era stato in precedenza negato il rilascio del permesso di soggiorno.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avanti il Tribunale di Firenze, il quale ha qualificato tale innpugnazion come ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 37 d.lgs. n.274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza inappellabile, e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Con l'impugnazione, il ricorrente chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per avere agito in presenza dell'esimente dell'esercizio del diritto in quanto egli - alla data del 23 marzo 2018 - si trovava in Italia per l'esercizio esercizio di un diritto essendo in procinto di contrarre matrimonio con [OSCURATO:PERSONA] (titolare di regolare permesso di soggiorno), con la quale è poi effettivamente convolato a nozze il giorno 20 agosto 2021 non avendo potuto farlo prima per le sue vicende giudiziarie e la pandemia da Covid-19. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2. Anzitutto si ribadisce che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o - nella ipotesi di sentenza inappellabile - che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

2.1. In questa impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione dell'esimente dell'esercizio di un diritto sia stata prospettata all'esame del Giudice di pace ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata.

2.2. In ogni caso, si osserva che l'esimente invocata non sarebbe configurabile nel caso di specie sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata e dal ricorso.

In particolare, il reato contestato risulta commesso il giorno 23 marzo 2018 a seguito di un controllo effettuato dalla polizia in un albergo fiorentino presso cui erano alloggiati alcuni stranieri tra cui il ricorrente, il quale sostiene di avere espiato una condanna presso l'abitazione della futura sposa, in regime di detenzione domiciliare a partire dal 3 ottobre 2020 (vale a dire in un periodo successivo di oltre due anni rispetto al reato oggetto del presente procedimento); di talché mancano - finanche nella prospettazione - elementi per sostenere che egli nel 2018 fosse in Italia per contrarre matrimonio con [speranza [OSCURATO:PERSONA], da lui tra l'altro sposata solo successivamente alla decisione impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze in data 06/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n.286/98 per essersi introdotto e trattenuto illegalmente nel territorio italiano, in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo d.lgs. n.286/98 non essendo in possesso di un valido permesso di soggiorno o di altri documenti idonei all'ingresso regolare sul territorio dello Stato (fatto commesso in Firenze il 23 marzo 2018) e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda. In particolare il Giudice di pace ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base di quanto riferito dall'agente operante che ha riferito di avere fermato [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un controllo delle persone alloggiate presso un albergo di Firenze; nell'occasione è stato accertato che egli era privo di documenti, che era stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze il 10 gennaio 2014, che aveva vari precedenti di polizia e che gli era stato in precedenza negato il rilascio del permesso di soggiorno. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello avanti il Tribunale di Firenze, il quale ha qualificato tale innpugnazion come ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 37 d.lgs. n.274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen. trattandosi di sentenza inappellabile, e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Con l'impugnazione, il ricorrente chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato per avere agito in presenza dell'esimente dell'esercizio del diritto in quanto egli - alla data del 23 marzo 2018 - si trovava in Italia per l'esercizio esercizio di un diritto essendo in procinto di contrarre matrimonio con [OSCURATO:PERSONA] (titolare di regolare permesso di soggiorno), con la quale è poi effettivamente convolato a nozze il giorno 20 agosto 2021 non avendo potuto farlo prima per le sue vicende giudiziarie e la pandemia da Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e che pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto si ribadisce che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o - nella ipotesi di sentenza inappellabile - che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). 2.1. In questa impugnazione non viene dedotto in alcun modo che la questione dell'esimente dell'esercizio di un diritto sia stata prospettata all'esame del Giudice di pace ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata. 2.2. In ogni caso, si osserva che l'esimente invocata non sarebbe configurabile nel caso di specie sulla base degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata e dal ricorso. In particolare, il reato contestato risulta commesso il giorno 23 marzo 2018 a seguito di un controllo effettuato dalla polizia in un albergo fiorentino presso cui erano alloggiati alcuni stranieri tra cui il ricorrente, il quale sostiene di avere espiato una condanna presso l'abitazione della futura sposa, in regime di detenzione domiciliare a partire dal 3 ottobre 2020 (vale a dire in un periodo successivo di oltre due anni rispetto al reato oggetto del presente procedimento); di talché mancano - finanche nella prospettazione - elementi per sostenere che egli nel 2018 fosse in Italia per contrarre matrimonio con [speranza [OSCURATO:PERSONA], da lui tra l'altro sposata solo successivamente alla decisione impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 mag
Decreto Cassazione n. 29094/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris