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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 24010/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore, pur avendo richiesto la trattazione orale, non è stato presente alla discussione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza pronunciata in data 5 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva applicata a Raffaele CAPONE e Giovanni CAPONE la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per il secondo con quella degli arresti domiciliari giusta ordinanza in data 16 novembre 2021, in relazione al concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito in varie parti del corpo con numerose coltellate.

1.1. La gravità indiziaria è stata desunta dalle concordanti dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari, nonché sulla base delle risultanze delle intercettazioni e delle videoregistrazioni, mentre le esigenze cautelari sono state .0 fondate sulla gravità del fattoS,Ta pericolosità degli indagati, qualt.si desume dai precedenti penali anche gravi e dalle specifiche modalità del fatto, non risultando idonee a tutelarle le altre misure meno restrittive.

2. [OSCURATO:PERSONA] CAPONE e Giovanni CAPONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - il vizio della motivazione con riguardo agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. poiché le parti offese sono state erroneamente sentite come testimoni, mentre si tratta di co-indagati la cui attendibilità non è stata vagliata a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Del resto, le dichiarazioni delle persone offese non sono affatto convergenti e anzi dimostrano che l'aggressione era stata da costoro posta in essere, mentre le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate soltanto per la parte ritenuta a carico degli indagati.

Non risulta, del resto, chiarito chi abbia materialmente compiuto l'accoltellamentoi sicché non si comprende quale sia il contributo offerto da ciascuno dei concorrenti, risultando semmai la conmivenza dell'uno verso l'altro, ma non certo un contributo causale.

Si denuncia altresì il vizio della motivazione con riguardo al dolo di tentato omicidio poiché non risulta esplorato il tema della volontà omicida, anche tenuto presente che la persona offesa, la quale aveva per prima ingaggiato la colluttazione, non ha corso alcun pericolo di vita; - il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità essendo trascorsi due mesi dai fatti.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con una motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

2. Il motivo di ricorso sulla gravità indiziaria non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e, abbandonate le manifestamente infondate censure svolte nella fase di riesame circa la utilizzabilità delle videoregistrazioni — che costituiscono un'ulteriore elemento convergente con le dichiarazioni delle persone offese e le intercettazioni, nonché maggiormente descrittive di quanto accaduto —, si limita a dedurre che le persone offese avrebbero dovuto essere esaminate quali co-indagati, senza indicare da cosa tale qualità processuale derivi, e a proporre critiche generiche sulla ricostruzione dei fatti che si fonda, invece, su una lettura complessiva e sinergica del materiale investigativo acquisito.

2.1. È, del resto, incomprensibile la doglianza concernente la responsabilità materiale dell'accoltellamento che è pacificamente attribuita a Raffaele CAPONE, mentre risulta ampiamente descritto e non illogicamente valutato come concorso morale rafforzativo il contegno assunto da Giovanni CAPONE (soggetto, tra l'altro, di notevole spessore criminale), mentre il ricorso è sul punto generico. 2.2.

È, del pari, inammissibile la questione concernente l'elemento psicologico e il concreto rischio per la vita, poiché non si confronta con la specifica motivazione stesa dal tribunale del riesame i che ha evidenziato il numero dei colpi inferti, la sede del corpo che è stata reiteratamente attinta, la violenza e aggressività della condotta, le lesioni refertate, che hanno attinto zone vitali, risultando perciò logicamente illustrata sia l'idoneità dell'azione, che la volontà omicida dell'autore con il quale ha concorso, con le modalità già richiamate, il correo.

2.3. L'esistenza di un preventivo contrasto tra vittime e aggressori viene, infine, apoditticamente stigmatizzata quale elemento in grado di scriminare la condotta, mentre la motivazione stesa sul punto dal tribunale del riesame non è specificamente attaccata.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 fima, II Z1 I U. 2022

3. Sono, infine, generiche le doglianze concernenti le esigenze cautelari, sia per quanto riguarda il concreto pericolo di reiterazione, ravvisato nelle concrete modalità del fatto e nello spessore criminale di entrambi i ricorrenti, nonché per quello che concerne la scelta della misura cautelare che, in ragione della scarsa capacità di autocontrollo dei ricorrenti, è apparsa, in una prima fase, l'unica misura concretamente idonea a prevenire l'indicato pericolo.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che il difensore, pur avendo richiesto la trattazione orale, non è stato presente alla discussione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza pronunciata in data 5 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva applicata a Raffaele CAPONE e Giovanni CAPONE la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per il secondo con quella degli arresti domiciliari giusta ordinanza in data 16 novembre 2021, in relazione al concorso nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], colpito in varie parti del corpo con numerose coltellate. 1.1. La gravità indiziaria è stata desunta dalle concordanti dichiarazioni della persona offesa e dei testi oculari, nonché sulla base delle risultanze delle intercettazioni e delle videoregistrazioni, mentre le esigenze cautelari sono state .0 fondate sulla gravità del fattoS,Ta pericolosità degli indagati, qualt.si desume dai precedenti penali anche gravi e dalle specifiche modalità del fatto, non risultando idonee a tutelarle le altre misure meno restrittive. 2. [OSCURATO:PERSONA] CAPONE e Giovanni CAPONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - il vizio della motivazione con riguardo agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. poiché le parti offese sono state erroneamente sentite come testimoni, mentre si tratta di co-indagati la cui attendibilità non è stata vagliata a norma dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Del resto, le dichiarazioni delle persone offese non sono affatto convergenti e anzi dimostrano che l'aggressione era stata da costoro posta in essere, mentre le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate soltanto per la parte ritenuta a carico degli indagati. Non risulta, del resto, chiarito chi abbia materialmente compiuto l'accoltellamentoi sicché non si comprende quale sia il contributo offerto da ciascuno dei concorrenti, risultando semmai la conmivenza dell'uno verso l'altro, ma non certo un contributo causale. Si denuncia altresì il vizio della motivazione con riguardo al dolo di tentato omicidio poiché non risulta esplorato il tema della volontà omicida, anche tenuto presente che la persona offesa, la quale aveva per prima ingaggiato la colluttazione, non ha corso alcun pericolo di vita; - il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità essendo trascorsi due mesi dai fatti.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché generici, assertivi e reiterativi di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con una motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Il motivo di ricorso sulla gravità indiziaria non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e, abbandonate le manifestamente infondate censure svolte nella fase di riesame circa la utilizzabilità delle videoregistrazioni — che costituiscono un'ulteriore elemento convergente con le dichiarazioni delle persone offese e le intercettazioni, nonché maggiormente descrittive di quanto accaduto —, si limita a dedurre che le persone offese avrebbero dovuto essere esaminate quali co-indagati, senza indicare da cosa tale qualità processuale derivi, e a proporre critiche generiche sulla ricostruzione dei fatti che si fonda, invece, su una lettura complessiva e sinergica del materiale investigativo acquisito. 2.1. È, del resto, incomprensibile la doglianza concernente la responsabilità materiale dell'accoltellamento che è pacificamente attribuita a Raffaele CAPONE, mentre risulta ampiamente descritto e non illogicamente valutato come concorso morale rafforzativo il contegno assunto da Giovanni CAPONE (soggetto, tra l'altro, di notevole spessore criminale), mentre il ricorso è sul punto generico. 2.2. È, del pari, inammissibile la questione concernente l'elemento psicologico e il concreto rischio per la vita, poiché non si confronta con la specifica motivazione stesa dal tribunale del riesame i che ha evidenziato il numero dei colpi inferti, la sede del corpo che è stata reiteratamente attinta, la violenza e aggressività della condotta, le lesioni refertate, che hanno attinto zone vitali, risultando perciò logicamente illustrata sia l'idoneità dell'azione, che la volontà omicida dell'autore con il quale ha concorso, con le modalità già richiamate, il correo. 2.3. L'esistenza di un preventivo contrasto tra vittime e aggressori viene, infine, apoditticamente stigmatizzata quale elemento in grado di scriminare la condotta, mentre la motivazione stesa sul punto dal tribunale del riesame non è specificamente attaccata.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 fima, II Z1 I U. 2022 3. Sono, infine, generiche le doglianze concernenti le esigenze cautelari, sia per quanto riguarda il concreto pericolo di reiterazione, ravvisato nelle concrete modalità del fatto e nello spessore criminale di entrambi i ricorrenti, nonché per quello che concerne la scelta della misura cautelare che, in ragione della scarsa capacità di autocontrollo dei ricorrenti, è apparsa, in una prima fase, l'unica misura concretamente idonea a prevenire l'indicato pericolo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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