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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 1984

Cassazione n. 48746/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marihuana (gr. 2,96, gr. 1,68 e gr. 44,60 lordi) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità dei 44,60 grammi di sostanza stupefacente sequestrata nel contatore Enel all'imputato sulla base di una mera sommatoria degli elementi indiziari senza la necessaria valutazione del grado di gravità, precisione e concordanza.

2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a) e comma 4, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla destinazione a terzi dello stupefacente desunta da una mera sommatoria degli elementi ritenuti indiziari a riguardo.

Risulta manifestamente illogico ritenere che il dato ponderale di circa 50,00 grammi deponga in tal senso, tanto più in relazione alla necessità di avere una scorta da parte di un soggetto, quale l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari; ancora, manifestamente illogico è il riferimento alle capacità economiche dell'imputato rispetto ad un quantitativo del valore notorio di 250,00 euro; inoltre, manifestamente inidoneo è il riferimento alla bilancia elettronica rinvenuta in cucina come pure alla suddivisione in dosi ed al rinvenimento nel citofono e nella cassetta condominiale del contatore Enel.

2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.RR. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della lieve entità, non ostando il dato pondlerale e la non occasionalità della condotta, né potendosi escludere in ragione del solo stato custodiale.

2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 62-bis, 63, 99, 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo illegittimamente considerati i precedenti del ricorrente sia per la quantificazione della pena che per la recidiva ed essendo fornita una motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo censura genericamente la attribuzione della parte più cospicua dello stupefacente all'imputato correttamente desunta dall'esito dell'appostamento avvenuto il giorno prima del sequestro, quando il ricorrente era stato visto armeggiare con un cacciavite con il suo coimputato proprio sulla cassetta Enel dove è stato rinvenuto lo stupefacente.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato quando non proposto genericamente per questioni di fatto.

Deve essere ribadito il principio che in materia di stupefac:enti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, dieve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dei fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 dei 11/01/2018, Gjoika, Rv. 272463).

Il giudice di merito ha rispettato l'obbligo di motivazione a riguardo ritenendo accertata la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto rispetto ai convergenti non illogici elementi considerati (ricavabilità di 294,6 dosi, presenza di bustine e del bilancino per il confezionamento, incompatibilità delle condizioni economiche dell'imputato, ristretto ai domiciliari, con l'acquisto complessivo, incompatibilità di tale quantitativo con l'asserito uso solo saltuario di stupefacente).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta valutazione complessiva degli indici oggettivi della condotta e delle sue circostanze, conforme al noto orientamento di legittimità espresso da [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato l'esclusione della lieve entità (dato ponderale, sottoposízione dell'imputato a restrizione cautelare per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, ricevimento in tale contesto di un coimputato nei medesimi fatti).

5. Il quarto motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità della condotta, il profilo soggettivo già gravato e la recidiva qualificata rispetto, peraltro, a una pena prossima al minimo edittale.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marihuana (gr. 2,96, gr. 1,68 e gr. 44,60 lordi) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riconducibilità dei 44,60 grammi di sostanza stupefacente sequestrata nel contatore Enel all'imputato sulla base di una mera sommatoria degli elementi indiziari senza la necessaria valutazione del grado di gravità, precisione e concordanza. 2.2. Con il secondo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 1-bis, lett. a) e comma 4, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla destinazione a terzi dello stupefacente desunta da una mera sommatoria degli elementi ritenuti indiziari a riguardo. Risulta manifestamente illogico ritenere che il dato ponderale di circa 50,00 grammi deponga in tal senso, tanto più in relazione alla necessità di avere una scorta da parte di un soggetto, quale l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari; ancora, manifestamente illogico è il riferimento alle capacità economiche dell'imputato rispetto ad un quantitativo del valore notorio di 250,00 euro; inoltre, manifestamente inidoneo è il riferimento alla bilancia elettronica rinvenuta in cucina come pure alla suddivisione in dosi ed al rinvenimento nel citofono e nella cassetta condominiale del contatore Enel. 2.3. Con il terzo motivo inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.RR. n. 309/90 e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della lieve entità, non ostando il dato pondlerale e la non occasionalità della condotta, né potendosi escludere in ragione del solo stato custodiale. 2.4. Con il quarto motivo violazione degli artt. 62-bis, 63, 99, 133 cod. pen. e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo illegittimamente considerati i precedenti del ricorrente sia per la quantificazione della pena che per la recidiva ed essendo fornita una motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo censura genericamente la attribuzione della parte più cospicua dello stupefacente all'imputato correttamente desunta dall'esito dell'appostamento avvenuto il giorno prima del sequestro, quando il ricorrente era stato visto armeggiare con un cacciavite con il suo coimputato proprio sulla cassetta Enel dove è stato rinvenuto lo stupefacente. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato quando non proposto genericamente per questioni di fatto. Deve essere ribadito il principio che in materia di stupefac:enti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, dieve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dei fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 dei 11/01/2018, Gjoika, Rv. 272463). Il giudice di merito ha rispettato l'obbligo di motivazione a riguardo ritenendo accertata la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto rispetto ai convergenti non illogici elementi considerati (ricavabilità di 294,6 dosi, presenza di bustine e del bilancino per il confezionamento, incompatibilità delle condizioni economiche dell'imputato, ristretto ai domiciliari, con l'acquisto complessivo, incompatibilità di tale quantitativo con l'asserito uso solo saltuario di stupefacente). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla corretta valutazione complessiva degli indici oggettivi della condotta e delle sue circostanze, conforme al noto orientamento di legittimità espresso da [OSCURATO:PERSONA], che ha fondato l'esclusione della lieve entità (dato ponderale, sottoposízione dell'imputato a restrizione cautelare per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, ricevimento in tale contesto di un coimputato nei medesimi fatti). 5. Il quarto motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato la gravità della condotta, il profilo soggettivo già gravato e la recidiva qualificata rispetto, peraltro, a una pena prossima al minimo edittale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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