CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 28131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato i provvedimenti applicativi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbica sicurezza per la durata di quattro anni, con obbligo nel soggiorno del comune di residenza e con ulteriore prescrizione di presentarsi alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì alle ore 13.00; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l'omessa e illogica motivazione in ordine ai presupposti necessari per l'aggravamento della misura, e che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione circa la reiezione della istanza di autorizzazione allo svolgimento di lavoro notturno, sono aspecifici perché privi di adeguate argomentazioni a sostegno delle censure formulate, a fronte di provvedimenti idoneamente e logicamente argomentati; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tre