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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20254/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].;intimataavverso la sentenza non definitiva n. 301/2023 depositata dalla Corte di appellodi Cagliari in data 9 ottobre 2023; sentenza definitiva n. 398/2024 depositatadalla Corte di appello di Cagliari in data 29 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Cagliari, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo:- di aver stipulato con l’istituto di credito convenuto il contratto di conto correnteNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026n. 2740 il 21/5/2001 presso l’agenzia n. 1655 di Selargius, rapporto chiuso indata 31/1/2004 con un saldo finale a suo credito di euro 296,71; - di averintrattenuto con la medesima banca altro rapporto di conto corrente n. 21iniziato il 20.2.2004 presso l’agenzia n. 1601 di [OSCURATO:PERSONA], ancora in essere; -che su tale conto era stata concessa un’apertura di credito di euro 30.000,00, poiaumentata ad euro 60.000,00 nel 2006; che su di esso era regolamentato unconto speciale di euro 10.000,00 per esigenze stagionali ed il conto anticipi ecessione crediti n. 280096 acceso nel marzo 2008 e chiuso nel maggio 2010; -che l’ultimo estratto conto relativo al conto corrente n. 21, inviatogli in data 30giugno 2012, presentava erroneamente un saldo passivo di euro 65.517,28 acausa di numerose anomalie.In particolare, l’attrice lamentava: - la violazione dell’art. 117 TUB a causadella mancanza di un contratto in forma scritta; - l’applicazione di interessianatocistici illegittimi, di commissioni di massimo scoperto ed altre commissionianaloghe mai convenute nel loro ammontare ovvero in difetto di esplicitaprevisione del metodo di calcolo e, pertanto, nulle; - la nullità dellacapitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, ex artt.1283 c.c. e 120 T.U.B.; - il ricorso all’antergazione e/o postergazione delle valutea proprio esclusivo vantaggio in assenza di pattuizioni contrattuali; -l’applicazione a tutti i rapporti di interessi ultra legali in mancanza di espressapattuizione nonché di interessi usurari.

Secondo l’attrice, l’ultimo estratto contodel c/c n. 21 avrebbe dovuto riportare, al 30.6.2021, un saldo di euro -18.642,45, mentre il c/c n. 2740, già chiuso con saldo attivo di €. 296,71, alladata del 30.1.2004, avrebbe dovuto riportare un saldo attivo maggiore pari ad €.5.682,97.In considerazione di ciò, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di accertare il reale saldo di detti conti e di condannare laBanca nazionale del lavoro s.p.a. al pagamento della differenza tra la somma di€. 5.682,97 e la somma di €. 297,71 ed alla rettifica del saldo del conto correnten. 21, oltre al risarcimento del danno.Il Tribunale, espletata la consulenza tecnica, dichiarava che il contocorrente n. 21 presentava un saldo pari ad € 46.587,28 a debito dell’attrice ed acredito della banca.Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026Proposto gravame dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello di Cagliari, dopo avere emesso una sentenza non definitiva erinnovato la consulenza tecnica, rigettava l’appello confermando la sentenza diprimo grado.La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dunque, ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.

Rimaneva intimata la [OSCURATO:PERSONA] nazionaledel lavoro s.p.a.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

La partericorrente ha depositato anche memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nazionale del lavoro s.p.a., rimasta intimata, contro lesentenza non definitiva e definitiva con cui la corte d’appello di Cagliari harespinto il suo appello avverso sentenza del locale tribunale che: 1) dichiaravache il conto corrente n. 21 acceso dalla Travelbus presso l’agenzia BNL diCagliari/Pirri alla data del 31/3/13 presentava un saldo pari ad € 46.587,28 adebito dell’attrice ed a credito della banca; 2) dichiarava compensate per metà lespese di lite e condannava [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individualeTravelbus di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della restante metà, che liquidava incomplessivi € 3.800,00 per compensi oltre spese generali (15%) ed accessoridovuti per legge; 3) poneva le spese della consulenza grafologica per intero acarico della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]I motivi di ricorso sono così formulati.Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2909 c.c.,324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per non aver rilevato la nullità della decisione definitiva di primo grado per lacontraddittorietà tra la motivazione della medesima e quella della parziale diprimo grado, peraltro passata in giudicato.Secondo motivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2909Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.c., 324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. per non aver rilevato la nullità della decisione definitiva di primo grado perla contraddittorietà tra la motivazione della medesima e quella della parziale diprimo grado, peraltro passata in giudicato con implicito rigetto del secondo eterzo motivo d’appello conseguente alla decisione di rigetto del primo motivo,con conseguente estensione della nullità a quella parte dei capi della sentenzadefinitiva che escludono il carattere usurario del costo complessivo del creditocon l’affidamento al CTU del quesito sub d) con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Terzo motivo: in via principale, violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 2909 c.c., 324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. riguardo al rigetto del quarto e quinto motivo d’appello; invia subordinata: violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. od inulteriore subordine dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia su una prova acquisita ed incontestata.Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. od insubordine dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessapronuncia in ordine alle spese del giudizio cautelare ed in subordine perl’implicito rigetto del motivo.2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il primo ed il secondo mezzo sono inammissibili.

Basterà qui evidenziare:i) che le censure muovono da un inquadramento giuridico errato, laddovededucono violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, quantunque siacosa nota che, secondo l’assolutamente prevalente orientamento della S.C., lesentenze, quali norme del caso concreto, si interpretano in applicazionedell’articolo 12 delle preleggi e non degli articoli 1362 e seguenti c.c. (Cass. n.25826 del 01/09/2022; Cass. n. 4205 del 21/02/2014, Cass. Sez.

U, Sentenza n.11501 del 09/05/2008); ii) che i motivi non colgono una ratio decidendi, ove sievidenzia che l’appellante «non esplicita le ragioni per le quali la formulamatematica approntata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia si porrebbe in contrasto con la legge,dovendo per tale motivo essere disapplicata»; iii) che, in ogni caso ed in unaprospettiva assolutamente assorbente, i motivi si risolvono in una censura dipieno merito, avendo la corte territoriale considerato giuridicamente corretto ilcalcolo effettuato dal primo giudice sulla base del criterio applicato: “Non puòNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026peraltro tacersi che essa è il criterio applicato dalla prevalente giurisprudenza dimerito e di legittimità per il calcolo del TEG”.3.2. ― Il terzo mezzo è inammissibile.

A parte l’erroneo richiamoall’articolo 1362 c.c., e l’altrettanto totalmente erroneo richiamo all’articolo 112c.p.c., visto che l’appello è stato integralmente rigettato in ogni sua parte, cosìcome quello all’articolo 132 c.p.c., si tratta di una censura esclusivamenteversata in merito, giacché volta a censurare l’accertamento di merito operatodalla corte d’appello nel ritenere che “il Tribunale si è pronunciato sulle domandedi condanna, motivando la ragione per la quale non poteva pronunciare su diesse ovvero l’insussistenza della prova di una violazione degli obblighi impostidalla legge a carico della banca, della cui sussistenza ha dato atto appunto inparte motiva”.

Si pretende insomma che venga riconosciuta una violazione degliobblighi dettati in punto di segnalazione alla centrale rischi che il giudice dimerito ha escluso.3.3. ― È inammissibile il quarto mezzo.

Esso si disinteressa dellamotivazione della corte d’appello, la quale ha evidenziato che “anche in sedecautelare non sono state integralmente accolte le domande spiegatedall’appellante.

Anche il settimo motivo di appello deve pertanto essererigettato”.

Dunque il giudice di merito ha provveduto, in modo esplicito,rigettando il motivo con una motivazione sufficiente, giacché riferita con tuttaevidenza al principio di soccombenza».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, nella memoria da ultimo menzionata, la ricorrente si limitaa riproporre le doglianze già prospettate nel ricorso introduttivo e già vagliatenella proposta di decisione senza, tuttavia, aggiungere elementi che possanoconfutare le conclusioni già raggiunte.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026formulata ex art. 380-bis c.p.c., deve essere applicato - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente di unaulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540,Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez.

U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].;intimataavverso la sentenza non definitiva n. 301/2023 depositata dalla Corte di appellodi Cagliari in data 9 ottobre 2023; sentenza definitiva n. 398/2024 depositatadalla Corte di appello di Cagliari in data 29 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalconsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Cagliari, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo:- di aver stipulato con l’istituto di credito convenuto il contratto di conto correnteNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026n. 2740 il 21/5/2001 presso l’agenzia n. 1655 di Selargius, rapporto chiuso indata 31/1/2004 con un saldo finale a suo credito di euro 296,71; - di averintrattenuto con la medesima banca altro rapporto di conto corrente n. 21iniziato il 20.2.2004 presso l’agenzia n. 1601 di [OSCURATO:PERSONA], ancora in essere; -che su tale conto era stata concessa un’apertura di credito di euro 30.000,00, poiaumentata ad euro 60.000,00 nel 2006; che su di esso era regolamentato unconto speciale di euro 10.000,00 per esigenze stagionali ed il conto anticipi ecessione crediti n. 280096 acceso nel marzo 2008 e chiuso nel maggio 2010; -che l’ultimo estratto conto relativo al conto corrente n. 21, inviatogli in data 30giugno 2012, presentava erroneamente un saldo passivo di euro 65.517,28 acausa di numerose anomalie.In particolare, l’attrice lamentava: - la violazione dell’art. 117 TUB a causadella mancanza di un contratto in forma scritta; - l’applicazione di interessianatocistici illegittimi, di commissioni di massimo scoperto ed altre commissionianaloghe mai convenute nel loro ammontare ovvero in difetto di esplicitaprevisione del metodo di calcolo e, pertanto, nulle; - la nullità dellacapitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo, ex artt.1283 c.c. e 120 T.U.B.; - il ricorso all’antergazione e/o postergazione delle valutea proprio esclusivo vantaggio in assenza di pattuizioni contrattuali; -l’applicazione a tutti i rapporti di interessi ultra legali in mancanza di espressapattuizione nonché di interessi usurari. Secondo l’attrice, l’ultimo estratto contodel c/c n. 21 avrebbe dovuto riportare, al 30.6.2021, un saldo di euro -18.642,45, mentre il c/c n. 2740, già chiuso con saldo attivo di €. 296,71, alladata del 30.1.2004, avrebbe dovuto riportare un saldo attivo maggiore pari ad €.5.682,97.In considerazione di ciò, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di accertare il reale saldo di detti conti e di condannare laBanca nazionale del lavoro s.p.a. al pagamento della differenza tra la somma di€. 5.682,97 e la somma di €. 297,71 ed alla rettifica del saldo del conto correnten. 21, oltre al risarcimento del danno.Il Tribunale, espletata la consulenza tecnica, dichiarava che il contocorrente n. 21 presentava un saldo pari ad € 46.587,28 a debito dell’attrice ed acredito della banca.Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026Proposto gravame dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello di Cagliari, dopo avere emesso una sentenza non definitiva erinnovato la consulenza tecnica, rigettava l’appello confermando la sentenza diprimo grado.La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dunque, ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi. Rimaneva intimata la [OSCURATO:PERSONA] nazionaledel lavoro s.p.a.2. ─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La partericorrente ha depositato anche memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nazionale del lavoro s.p.a., rimasta intimata, contro lesentenza non definitiva e definitiva con cui la corte d’appello di Cagliari harespinto il suo appello avverso sentenza del locale tribunale che: 1) dichiaravache il conto corrente n. 21 acceso dalla Travelbus presso l’agenzia BNL diCagliari/Pirri alla data del 31/3/13 presentava un saldo pari ad € 46.587,28 adebito dell’attrice ed a credito della banca; 2) dichiarava compensate per metà lespese di lite e condannava [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individualeTravelbus di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della restante metà, che liquidava incomplessivi € 3.800,00 per compensi oltre spese generali (15%) ed accessoridovuti per legge; 3) poneva le spese della consulenza grafologica per intero acarico della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]I motivi di ricorso sono così formulati.Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2909 c.c.,324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.per non aver rilevato la nullità della decisione definitiva di primo grado per lacontraddittorietà tra la motivazione della medesima e quella della parziale diprimo grado, peraltro passata in giudicato.Secondo motivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2909Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026c.c., 324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. per non aver rilevato la nullità della decisione definitiva di primo grado perla contraddittorietà tra la motivazione della medesima e quella della parziale diprimo grado, peraltro passata in giudicato con implicito rigetto del secondo eterzo motivo d’appello conseguente alla decisione di rigetto del primo motivo,con conseguente estensione della nullità a quella parte dei capi della sentenzadefinitiva che escludono il carattere usurario del costo complessivo del creditocon l’affidamento al CTU del quesito sub d) con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Terzo motivo: in via principale, violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 2909 c.c., 324, 342, 277 c.p.c., richiamato dall’art. 359, in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. riguardo al rigetto del quarto e quinto motivo d’appello; invia subordinata: violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. od inulteriore subordine dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. peromessa pronuncia su una prova acquisita ed incontestata.Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. od insubordine dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per omessapronuncia in ordine alle spese del giudizio cautelare ed in subordine perl’implicito rigetto del motivo.2. ― La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«Il primo ed il secondo mezzo sono inammissibili. Basterà qui evidenziare:i) che le censure muovono da un inquadramento giuridico errato, laddovededucono violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, quantunque siacosa nota che, secondo l’assolutamente prevalente orientamento della S.C., lesentenze, quali norme del caso concreto, si interpretano in applicazionedell’articolo 12 delle preleggi e non degli articoli 1362 e seguenti c.c. (Cass. n.25826 del 01/09/2022; Cass. n. 4205 del 21/02/2014, Cass. Sez. U, Sentenza n.11501 del 09/05/2008); ii) che i motivi non colgono una ratio decidendi, ove sievidenzia che l’appellante «non esplicita le ragioni per le quali la formulamatematica approntata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia si porrebbe in contrasto con la legge,dovendo per tale motivo essere disapplicata»; iii) che, in ogni caso ed in unaprospettiva assolutamente assorbente, i motivi si risolvono in una censura dipieno merito, avendo la corte territoriale considerato giuridicamente corretto ilcalcolo effettuato dal primo giudice sulla base del criterio applicato: “Non puòNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026peraltro tacersi che essa è il criterio applicato dalla prevalente giurisprudenza dimerito e di legittimità per il calcolo del TEG”.3.2. ― Il terzo mezzo è inammissibile. A parte l’erroneo richiamoall’articolo 1362 c.c., e l’altrettanto totalmente erroneo richiamo all’articolo 112c.p.c., visto che l’appello è stato integralmente rigettato in ogni sua parte, cosìcome quello all’articolo 132 c.p.c., si tratta di una censura esclusivamenteversata in merito, giacché volta a censurare l’accertamento di merito operatodalla corte d’appello nel ritenere che “il Tribunale si è pronunciato sulle domandedi condanna, motivando la ragione per la quale non poteva pronunciare su diesse ovvero l’insussistenza della prova di una violazione degli obblighi impostidalla legge a carico della banca, della cui sussistenza ha dato atto appunto inparte motiva”. Si pretende insomma che venga riconosciuta una violazione degliobblighi dettati in punto di segnalazione alla centrale rischi che il giudice dimerito ha escluso.3.3. ― È inammissibile il quarto mezzo. Esso si disinteressa dellamotivazione della corte d’appello, la quale ha evidenziato che “anche in sedecautelare non sono state integralmente accolte le domande spiegatedall’appellante. Anche il settimo motivo di appello deve pertanto essererigettato”. Dunque il giudice di merito ha provveduto, in modo esplicito,rigettando il motivo con una motivazione sufficiente, giacché riferita con tuttaevidenza al principio di soccombenza».3. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, nella memoria da ultimo menzionata, la ricorrente si limitaa riproporre le doglianze già prospettate nel ricorso introduttivo e già vagliatenella proposta di decisione senza, tuttavia, aggiungere elementi che possanoconfutare le conclusioni già raggiunte.4. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaNumero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026formulata ex art. 380-bis c.p.c., deve essere applicato - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente di unaulteriore somma a favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U.,27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540,Rv. 669313 - 01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi diabuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivipreviste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del casoconcreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questaprospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processualedi cui all’ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegialedel ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nelcaso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, ilricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure vengarigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez.2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 1653/2025Numero sezionale 1371/2026Numero di raccolta generale 20254/2026Data pubblicazione 16/06/2026condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 20254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris