CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 31459/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] \. avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5557/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 581 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità -, il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta il riconoscimento del risarcimento a favore della parte civile - ed il terzo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'entità della pena - non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, mentre le censure formulate, quando non sconfinano addirittura nel merito, criticano la motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.