CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIA il 22/04/1971 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];162/RG. 43817 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa ebwndoUatemitadal~wnsistente nel fuggire alla guida dell'auto, all'alt impostogli dai Craabinieri, imponendo uno spericolato inseguimento, anche nei pressi di un parco pubblico con bambini, tale da mettere a repentaglio l'incolumità pubblica e degli stessi operanti, atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M