CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 12776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG g..t pex J2-f QQ .44A4 x c_c, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso de plano in data 21 luglio 2021 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare deliberata in data 13 maggio 2021 (esclusione dalle attività in comune per giorni cinque). 1.1 In motivazione si evidenzia che i motivi posti a sostegno sono generici e involgono la ricostruzione della dinamica del fatto. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge incidenti sul tema. La richiesta del reclamante era orientata ad una compiuta ricostruzione del fatto, essendo incerta la dinamica realizzativa di ciò che è stato inquadrato come 'lite' tra detenuti. Si tratta di una richiesta pienamente ammissibile, in rapporto al tipo di sanzione applicata, con reclamo esteso al merito. Peraltro si osserva che la comunicazione del provvedimento disciplinare non era comprensiva della motivazione, il che impediva di realizzare una critica più dettagliata. 2.2 Al secondo motivo, in via subordinata, si prospetta questione di legittimità costituzionale degli articoli 81 comma 8. dPR n.230 del 2000 e 69, comma 2, ord.pen. Si rappresenta che di regola la comunicazione della sanzione disciplinare viene operata senza allegazione della motivazione e ciò rende non congruo il termine di dieci giorni per proporre reclamo giurisdizionale. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Va premesso che la sanzione disciplinare irrogata all'attuale ricorrente è quella di cui all'art.39, comma 1, numero 5 ord.pen.; il che comporta l'esistenza del sindacato di merito - in ambito giurisdizionale - sulle determinazioni della amministrazione penitenziaria (art.69 co.6 lett. a). 3.2 Da tale assetto normativo deriva che l'atto di reclamo ben può contenere - come nel caso in esame - una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza. E' di chiara evidenza che con simile richiesta il soggetto destinatario della sanzione ne contesta il fondamento in fatto, e ciò risulta consentito dalla disposizione di legge applicabile, data la tipologìa di sanzione irrogata. n 3.3 Va inoltre precisato che, pur essendo prevalente, in ambito disciplinare, la natura di impugnazione del reclamo giurisdizionale attivato dal detenuto ai sensi dell'art.69 ord.pen. (v. Sez. I n. 25380 del 24.3.2021, rv 281444), tale attribuzione si riferisce essenzialmente alla dimensione di «necessaria contestazione» di un profilo specifico di illegalità dell'atto o del procedimento amministrativo lì dove la legge preveda esclusivamente simile tipologìa di controllo giurisdizionale (nei casi in cui sia stata applicata una sanzione diversa dall'isolamento durante la permanenza esterna o dalla esclusione dalle attività in comune), ma nei casi in cui il controllo del giudice si estende al merito l'onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto anche lì dove il reclamante contesti esclusivamente la ricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione. 3.4 La motivazione della decisione impugnata non si rapporta, pertanto, alla diversa conformazione del potere giurisdizionale di sindacato sull'avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare (nel caso in esame esteso al merito) e va ritenuta, pertanto, illegittima. 3.5 L'accoglimento del primo motivo rende non rilevante il dubbio di legittimità costituzionale prospettato al secondo motivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Firenze. Così deciso il 15 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]