CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 agosto 2021
Cassazione n. 12824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6097/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N . 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - A.N.M. S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 128, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3567/2021, R.G.N. 2604/2017depositata il 30/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 3567/2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di A.N.M. [OSCURATO:PERSONA] di cui era dipendente, dirette ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della qualifica di dirigente a partire dal 1° dicembre 2006 rispetto a quella di “quadro” cui era formalmente assegnato. 2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato, avendo riguardo al procedimento trifasico volto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, che: a) le differenze tra le due qualifiche andava individuata in un dato meramente quantitativo, sui piani della autonomia, della responsabilità e della discrezionalità delle funzioni svolte; b) dalla istruttoria espletata in primo grado era emersa la presenza di un dirigente sempre posto in posizione sovraordinata rispetto al Gargiulo; c) non era stata articolata una prova idonea a dimostrare la totale autonomia lavorativa del Gargiulo; d) la nota del direttore generale prodotta in atti non assumeva alcun valore confessorio circa il riconoscimento di superiori mansioni né l’incarico conferito di presidente della “Commissione di gara” era indicativo a tal fine, così come una eventuale documentazione, oggetto di istanza di esibizione, da cui ricavare una preconcetta politica generale aziendale tesa a negare qualsivoglia riconoscimento di mansioni superiori. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la A.N.M. spa. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere i giudici di seconde cure proceduto alla comparazione tra le mansioni compiutamente dedotte da esso ricorrente, e mai contestate dalla società, e la declaratoria contrattuale dirigenziale parimenti dedotta e rivendicata. 3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, per avere fornito la Corte distrettuale una motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, con affermazioni inconciliabili, non essendo stato minimamente esplicitato il percorso logico attraverso il quale era stato ritenuto che le mansioni espletate dal Gargiulo non potessero essere ricondotte a quelle rivendicate. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 421 cpc e dell’art. 2697 cod. civ, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte di merito proceduto alla ricerca della verità materiale attraverso i poteri istruttori ex art. 421 cpc, in ragione della decisività ai fini del giudizio di accertamento circa la sussunzione delle mansioni effettivamente svolte da esso ricorrente e completamente dedotte, negli atti introduttivi dei giudizi di primo e secondo grado, nella declaratoria contrattuale rivendicata. 5. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo. 6. Esso è infondato. 7. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. 8. Nel caso in esame, invece, l’iter logico-giuridico della gravata sentenza è chiaro: secondo i giudici di appello, essendo labile e caratterizzata da dati meramente quantitativi la linea di confine tra la qualifica di “quadro” e quella di “dirigente”, le allegazioni del ricorrente, la prova da questi articolata e la documentazione, prodotta e di cui si chiedeva l’esibizione, non erano assolutamente adeguate, essendo incentrate sulle mansioni svolte, a dimostrare quel livello di discrezionalità, di autonomia e di responsabilità elevata caratterizzanti la qualifica di dirigente e non quella di quadro rivestita. 9. Alcun vizio di motivazione, nei termini in cui esso è stato denunciato, è, pertanto ravvisabile. 10. Venendo al primo motivo, anche esso è infondato. 11. I giudici di seconde cure, in ossequio al criterio trifasico statuito in sede di legittimità per accertare il diritto al riconoscimento di mansioni superiori (Cass. n. 30580/2019; Cass. 20272/2010), hanno riportato le declaratorie contrattuali della qualifica rivestita (quadro) e di quella rivendicata (dirigente); hanno, poi, indicato gli elementi distintivi, individuabili, a loro parere, in virtù solo di un criterio quantitativo, e hanno ritenuto, come si è detto, che sia le allegazioni che le prove non erano idonee a dimostrare quel quid pluris richiesto per il riconoscimento della qualifica superiore. 12. Il procedimento seguito, pertanto, è conforme a quanto affermato da questa Corte e, sotto questo profilo, è opportuno sottolineare che la differenza tra le due qualifiche, oltre al profilo quantitativo, emerge anche sotto quello qualitativo. 13. Invero, dal raffronto tra le due declaratorie ( dirigenti sono coloro che “ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’’impresa”, mentre il par. 250 comprende tutto “il personale direttivo che svolge con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale- organizzativa funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali”. A detto parametro sono riconducibili anchequei “lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano con ampi margini di discrezionalità e autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi” ) si può chiaramente evincere che la qualifica dirigenziale è contraddistinta anche da un “potere decisionale” e da una attività di “promozione, coordinamento e gestione della realizzazione degli obiettivi dell’impresa” che, invece, non sono presenti nella declaratoria di “quadro” e che caratterizzano la figura del dirigente quale alter egodell’imprenditore. 14. E’ stato puntualmente specificato, infatti, che l a qualifica didirigente spetta soltanto al pr estatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd.dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di undirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente). 15. Anche in relazione a tali profili, dalla gravata sentenza e dal motivo di ricorso non emergono elementi per giungere ad una diversa conclusione da quella adottata dalla Corte di merito. 16. Il terzo motivo è, infine, in parte inammissibile e in parte infondato. 17. Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anchei relativi mezzi istruttori (Cass. n. 22534/2014). 18. Nel caso de quo tale istanza non risulta essere stata avanzata. 19. Non meritevole di accoglimento è anche la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 20. Alla stregua di quanto esposto il rico rso deve essere rigettato. 21. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a t