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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16401/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per i reati di cui ai punti 1 e 2, mentre lo escludeva per il reato di cui al punto 3 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il delitto di cui al punto 3 non poteva ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa collegata ai reati di cui ai punti 1 e 2 della decisione censurata, dovendosi richiamare, in linea con quanto correttamente affermato Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a pagina 2 del provvedimento impugnato, l'intervallo «temporale tra le prime due condotte (risalenti al maggio 2020) è l'ultima (gennaio 2024), che portano ad escludere una primigenia ed unitaria deliberazione idonea alle gare tali condotte [...]». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in accoglimento parziale della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione, invocato ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per i reati di cui ai punti 1 e 2, mentre lo escludeva per il reato di cui al punto 3 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che il delitto di cui al punto 3 non poteva ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa collegata ai reati di cui ai punti 1 e 2 della decisione censurata, dovendosi richiamare, in linea con quanto correttamente affermato Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a pagina 2 del provvedimento impugnato, l'intervallo «temporale tra le prime due condotte (risalenti al maggio 2020) è l'ultima (gennaio 2024), che portano ad escludere una primigenia ed unitaria deliberazione idonea alle gare tali condotte [...]». [OSCURATO:PERSONA] che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], venendo sanzionata da fattispecie di differente natura, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
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