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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07770/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22280-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Donatello, n. 71, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1720/19/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso industriale composto da due distinte unità immobiliari, oltre a costi ritenuti non inerenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con l'ordinanza n. 16242 del 2018, depositata in data 20/06/2018, accoglieva l'appello della società contribuente sostenendo che <la plusvalenza oggetto del presente giudizio è quella che riculta eri verificata a seguito della cessione in data 11.06.04 alla Credemleasing di un complesso immobiliare composto da due edifici per il prezzo di C 2.500.000,00.

Tuttavia, in concreto, la plusvalenza di C 245.667,20 è il prodotto della differenza tra la plusvalenza di C 389.866,09 realizzata sul primo edificio e la minusvalenza di C 144.198,09 verificatasi sul secondo edificio.

A sostegno di ciò la società ricorrente fornisce, attraverso l'esibizione di scritture e documenti contabili, la determinazione analitica del costo di costruzione del primo edificio, ultimato nel 1995 e legittimante il diritto al frazionamento per quote costanti della plusvalenza, rapportato al prezzo di vendita in modo da fornire la dimostrazione che, ponendolo in confronto con l'altro edificio, la plusvalenza non poteva riferirsi che al primo.

Dalla documentazione fornita da parte ricorrente emerge inoltre che l'edificio, ultimato nel 1995 e generatore della plusvalenza, veniva realizzato su un suolo avuto in assegnazione a seguito di convenzione intervenuta con il concedente Consorzio ASI /-

30.06.88. L'insieme di queste considerazioni porta a ritenere che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui all'art. 86 del DPR 917/86 e che pertanto la società contribuente abbia legittimamente portato la plusvalenza in frazionamento costante per il triennio successivo alla vendita>; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.3.

Il motivo è infondato e va rigettato. 3.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).

3.2. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez.

U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

4. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; conf.

Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

5. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf.

Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

6. In tale grave forma di vizio non può dirsi che incorra la sentenza impugnata che deve ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata e congrua esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello della società contribuente, con particolare riguardo all'attribuzione della plusvalenza realizzata sul primo edificio e la minusvalenza al secondo, sostenendo al riguardo che dalle scritture e documenti contabili prodotti dalla società contribuente si poteva ricavare <la determinazione analitica del costo di costruzione del primo edificio, ultimato nel 1995 e legittimante il diritto al frazionamento per quote costanti della plusvalenza, rapportato al prezzo di vendita in modo da fornire la dimostrazione che, ponendolo in confronto con l'altro edificio, la plusvalenza non poteva riferirsi che al primo>.

Orbene, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la CTR ha spiegato le ragioni per le quali è pervenuta all'attribuzione della plusvalenza alla cessione del primo immobile, e quanto alle modalità di determinazione del prezzo di quest'ultimo, è del tutto evidente che vi pervenuto dividendo il prezzo complessivo dei due immobili per la superficie complessiva di ciascuno, secondo quanto esposto dalla società contribuente nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, riprodotto per autosufficienza nel controricorso.

7. Impregiudicata la correttezza della decisione assunta, non oggetto di specifica impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22280-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Donatello, n. 71, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1720/19/2020 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la plusvalenza derivante dalla cessione di un complesso industriale composto da due distinte unità immobiliari, oltre a costi ritenuti non inerenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con l'ordinanza n. 16242 del 2018, depositata in data 20/06/2018, accoglieva l'appello della società contribuente sostenendo che <la plusvalenza oggetto del presente giudizio è quella che riculta eri verificata a seguito della cessione in data 11.06.04 alla Credemleasing di un complesso immobiliare composto da due edifici per il prezzo di C 2.500.000,00. Tuttavia, in concreto, la plusvalenza di C 245.667,20 è il prodotto della differenza tra la plusvalenza di C 389.866,09 realizzata sul primo edificio e la minusvalenza di C 144.198,09 verificatasi sul secondo edificio. A sostegno di ciò la società ricorrente fornisce, attraverso l'esibizione di scritture e documenti contabili, la determinazione analitica del costo di costruzione del primo edificio, ultimato nel 1995 e legittimante il diritto al frazionamento per quote costanti della plusvalenza, rapportato al prezzo di vendita in modo da fornire la dimostrazione che, ponendolo in confronto con l'altro edificio, la plusvalenza non poteva riferirsi che al primo. Dalla documentazione fornita da parte ricorrente emerge inoltre che l'edificio, ultimato nel 1995 e generatore della plusvalenza, veniva realizzato su un suolo avuto in assegnazione a seguito di convenzione intervenuta con il concedente Consorzio ASI /- 30.06.88. L'insieme di queste considerazioni porta a ritenere che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui all'art. 86 del DPR 917/86 e che pertanto la società contribuente abbia legittimamente portato la plusvalenza in frazionamento costante per il triennio successivo alla vendita>; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost.3. Il motivo è infondato e va rigettato. 3.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 3.2. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata). 4. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass.cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 5. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 6. In tale grave forma di vizio non può dirsi che incorra la sentenza impugnata che deve ritenersi sufficiente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata e congrua esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello della società contribuente, con particolare riguardo all'attribuzione della plusvalenza realizzata sul primo edificio e la minusvalenza al secondo, sostenendo al riguardo che dalle scritture e documenti contabili prodotti dalla società contribuente si poteva ricavare <la determinazione analitica del costo di costruzione del primo edificio, ultimato nel 1995 e legittimante il diritto al frazionamento per quote costanti della plusvalenza, rapportato al prezzo di vendita in modo da fornire la dimostrazione che, ponendolo in confronto con l'altro edificio, la plusvalenza non poteva riferirsi che al primo>. Orbene, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la CTR ha spiegato le ragioni per le quali è pervenuta all'attribuzione della plusvalenza alla cessione del primo immobile, e quanto alle modalità di determinazione del prezzo di quest'ultimo, è del tutto evidente che vi pervenuto dividendo il prezzo complessivo dei due immobili per la superficie complessiva di ciascuno, secondo quanto esposto dalla società contribuente nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, riprodotto per autosufficienza nel controricorso. 7. Impregiudicata la correttezza della decisione assunta, non oggetto di specifica impugnazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15
Sentenza Cassazione n. 07770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris