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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38173/2022

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o la seguente SENTENZA 7/\ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 08/02/2017 dal Tribunale di Napoli,sez.dist. di Ischia, qualificato il fatto di cui al capo C) quale reato ex art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti (artt. 44 lett c), 83,95, 181 comma 1 d.lgs 42/2004, come riqualificato, per avere realizzato le opere di cui all'imputazione in assenza di permesso di costruire ed autorizzazaione ex art. 146 d.lgs 42/2004) concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 14.000 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs 42/2004.

Argomenta che la Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sebbene le opere contestate erano consistite in un intervento di recupero manutentivo conforme ai titoli abilitativi rilasciati ed alla strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente nel comune di Barano d'Ischia; il convincimento dei Giudici di appello si era fondato su una lettura parziale ed approssimativa degli atti acquisiti e dello status quo rinvenibile negli elaborati grafici allegati alle DD.I.A.; l'intervento eseguito aveva interessato esclusivamente le parti del manufatto che si presentavano in precarie condizioni statiche a seguito dell'inizio dei lavori di sostituzione del solaio di copertura, che aveva palesato un importante quadro fessurativo della muratura portante tale da richiedere l'intervento di recupero; le opere realizzate non aveva determinato alcun aumento di volumetria o modifica dei prospetti o della sagoma o mutamento della destinazione d'uso; per l'intervento in concreto eseguito non era, dunque, richiesto alcun permesso di costruire; in ogni caso la Corte di appello non aveva considerato nemmeno gli effetti sul processo della nuova normativa introdotta dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modif.nella legge 11 settembre 2020 n. 120, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001; quanto al reato paesaggistico, la Corte di appello non aveva considerato che il Piano territoriale paesistico dell'isola d'Ischia prevede la possibilità di eseguire in tutte le zone interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e che l'art. 149 del d.lgs 42/2004 non richiede l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va osservato, in premessa, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

3. Nel ribadire tale principio, va evidenziato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto aderente alle risultanze istruttorie ed immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che l'intervento edilizio posto non essere dal ricorrente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a seguito di demolizione di un vecchio manufatto, costituiva una nuova costruzione, perché manufatto diverso per tipologia e per consistenza superficiaria da quello originario; l'opera, pertanto, era eseguibile solo previo rilascio del permesso di costruire nella specie, non richiesto, come pure l'autorizzazione paesaggistica, così risultando integrati i reati contestati (qualificato il fatto di cui al capo c) quale reato ex art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004).

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale.

Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA 7/\ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 08/02/2017 dal Tribunale di Napoli,sez.dist. di Ischia, qualificato il fatto di cui al capo C) quale reato ex art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascritti (artt. 44 lett c), 83,95, 181 comma 1 d.lgs 42/2004, come riqualificato, per avere realizzato le opere di cui all'imputazione in assenza di permesso di costruire ed autorizzazaione ex art. 146 d.lgs 42/2004) concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed euro 14.000 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 44 d.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1, d.lgs 42/2004. Argomenta che la Corte di appello aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sebbene le opere contestate erano consistite in un intervento di recupero manutentivo conforme ai titoli abilitativi rilasciati ed alla strumentazione urbanistica e paesaggistica vigente nel comune di Barano d'Ischia; il convincimento dei Giudici di appello si era fondato su una lettura parziale ed approssimativa degli atti acquisiti e dello status quo rinvenibile negli elaborati grafici allegati alle DD.I.A.; l'intervento eseguito aveva interessato esclusivamente le parti del manufatto che si presentavano in precarie condizioni statiche a seguito dell'inizio dei lavori di sostituzione del solaio di copertura, che aveva palesato un importante quadro fessurativo della muratura portante tale da richiedere l'intervento di recupero; le opere realizzate non aveva determinato alcun aumento di volumetria o modifica dei prospetti o della sagoma o mutamento della destinazione d'uso; per l'intervento in concreto eseguito non era, dunque, richiesto alcun permesso di costruire; in ogni caso la Corte di appello non aveva considerato nemmeno gli effetti sul processo della nuova normativa introdotta dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modif.nella legge 11 settembre 2020 n. 120, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001; quanto al reato paesaggistico, la Corte di appello non aveva considerato che il Piano territoriale paesistico dell'isola d'Ischia prevede la possibilità di eseguire in tutte le zone interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e che l'art. 149 del d.lgs 42/2004 non richiede l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va osservato, in premessa, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 3. Nel ribadire tale principio, va evidenziato che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto aderente alle risultanze istruttorie ed immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che l'intervento edilizio posto non essere dal ricorrente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a seguito di demolizione di un vecchio manufatto, costituiva una nuova costruzione, perché manufatto diverso per tipologia e per consistenza superficiaria da quello originario; l'opera, pertanto, era eseguibile solo previo rilascio del permesso di costruire nella specie, non richiesto, come pure l'autorizzazione paesaggistica, così risultando integrati i reati contestati (qualificato il fatto di cui al capo c) quale reato ex art. 181, comma 1, d.lgs 42/2004). Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali, volta a censurare l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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