CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07603/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIArdlto avviso alle par"---til udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile essendo stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; la sentenza, infatti, è stata deliberata il 20 marzo 2023 con indicazione di 60 giorni per il deposito della motivazione, termine che è decorso il 19 maggio 2023; da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che è scaduto il 3 luglio 2023 (giorno non festivo), mentre il ricorso è stato depositato il 4 luglio 2023; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causai di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.