Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02447/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1090/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1632/2020 depositata il 25/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente, intervenuta in pendenza del termine utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo parte intimata svolta attività difensiva in questa sede; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 19/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1090/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1632/2020 depositata il 25/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente, intervenuta in pendenza del termine utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in ragione della mancata presentazione di istanza di decisione e che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis (secondo comma) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, non avendo parte intimata svolta attività difensiva in questa sede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/01/
Decreto Cassazione n. 02447/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris