CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via delle Gondole 35, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della P revidenza [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 73 4 / 202 1 della Corte d ’ appello di Milano depositata il 22 luglio2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame dell’I.N.P.S. e dichiarato dovuti i contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2012, respingendo l’eccezione di prescrizione per la configurabilità dell’ipotesi di sospensione ex art. 2941 n. 8 cod. civ. indotta dalla mancata compilazione del “quadro RR” della dichiarazione dei redditi relativa al periodo oggetto di causa, risultando dunque tempestiva l’interruzione dei termini, avvenuta con avviso bonario notificato in data 24 luglio 2018; 2. avverso tale pronuncia l’arch. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglioper la data del 20 dicembre 2022; 4.il ricorrente ha depositato memoria Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduc e , ai sensi dell’ art . 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art.2935 cod. civ., per errata applicazione del termine di decorrenza della prescrizione e della sospensione della stessa ex art. 2941 n. 8 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’omissione dell’indicazione della contribuzione dovuta e daspecificarsi nel “quadro RR”fosse motivo di applicazione della sospensione del decorso della prescrizione, decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (26/09/2013) anziché dalla scadenza del debito previdenziale; 2. con il secondo motivo il ricorrente deduc e, ai sensi dell’ art . 360 , comma 1, n. 4 ovvero n. 5 cod. proc. civ. , l’ apparente od omessa motivazione, atteso che la Corte d’appello aveva omesso di rispondere alle argomentazioni oggetto della resistentein appello, con particolare riferimento alla materia della prova del dolo e del relativo onere; 3. il primo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, è fondato, posto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi va individuato nel momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018 , n. 27950 , Cass. Sez. 6 - L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1 del d.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] -Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013, disposto fino all’8 luglio 2013 senza alcun pagamento aggiuntivo in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2012; 4.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odiernoricorrente nel 2012 l’I.N.P.S. ha inviato la prima richiesta all’interessato in data 24 luglio 201 8 , la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.P.C.M. del 2013, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – specificamente addotta nella sentenza impugnata per respingere l’eccezione di prescrizione – in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del “quadro RR” nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 5. pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’accertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 201 2 per intervenuta prescrizione; 6. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, ass orbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta nell’anno 2012per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le parti le s