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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39202/2024

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 23/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 1/7/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa continuata e, disapplicata la recidiva contestata, con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova poiché la Corte territoriale, pur dando atto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase investigativa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che non ne conseguisse alcuna compromissione del quadro probatorio a carico del ricorrente sulla base di una motivazione insufficiente e inadeguata; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 640 cod.pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente.

Il difensore sostiene che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle doglianze difensive che lamentavano l'insussistenza del concorso del prevenuto nei delitti contestati in quanto l'Arca in relazione ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Amplismart, si era limitato alla collaborazione tecnica, occupandosi della rilevazione delle misure, della consegna degli ordinativi e in alcuni casi della modulistica del contratto di finanziamento.

Aggiunge che dalle emergenze acquisite risulta che era la Amplismart ad incassare sul proprio conto corrente le somme versate in acconto e a saldo per gli infissi e non sono stati accertati pagamenti o trasferimenti di danaro a favore dell'imputato, con conseguente difetto dell'ingiusto profitto, profilo pretermesso dalla Corte territoriale.

Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato che l'Arca non aveva consapevolezza degli artifizi o raggiri eventualmente posti in essere dal coimputato donde il difetto dell'elemento soggettivo, non essendo sufficiente ad integrarlo il dato relativo alla mancata risposta alle lamentele dei committenti, adempimento spettante al titolare della ditta; 2.3 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. non avendo i giudici d'appello fornito specifica risposta alla censura concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate che appaiono reiterative di rilievi già devoluti alla Corte di merito e disattesi sulla scorta di un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente omette il doveroso e puntuale raffronto critico.

Infatti, quanto al primo motivo, il difensore omette di considerare che la sentenza impugnata, in esito alla declaratoria di inutilizzabilità delle sommarie informazioni del coimputato deceduto Salisci, ha effettuato una compiuta rassegna degli ulteriori elementi probatori acquisiti, escludendo con congrua motivazione che l'espunzione dai materiali processuali dell'annotazione di P.G. contenente le dichiarazioni eteroaccusatorie del predetto fosse idonea ad incidere sul giudizio di responsabilità del ricorrente.

In particolare, i giudici d'appello hanno dettagliatamente confutato la tesi difensìva secondo cui l'Arca sarebbe stato un mero collaboratore tecnico della ditta Amplismart, rimarcando la fittizietà dell'azienda, l'assoluta centralità del ruolo del prevenuto, che ebbe a tenere in via esclusiva i contatti con le pp.00., come dimostrato dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita in sede di perquisizione relativa ad ordinativi e contratti di finanziamento, l'artificiosa spendita del titolo di ingegnere per accreditarsi presso i clienti, la diretta, materiale gestione dei conti intestati al coimputato e utilizzati dalla Amplismart per ricevere i proventi delle plurime truffe, evídenze che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti contestati e del ruolo tutt'altro che vicario svolto dall'Arca nella realizzazione degli stessi.

Infatti, alla luce della certosina rassegna del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, non è revocabile in dubbio l'architettura fraudolenta delle operazioni commerciali promosse dal prevenuto il quale, mediante un sito internet che sponsorizzava la inesistente Amplismart, asseritamente operante nel settore degli infissi e dei sistemi di videosorveglianza, reperiva potenziali clienti, effettuava sopralluoghi e stilava preventivi per prestazioni generalmente mai eseguite (ovvero eseguite parzialmente e malamente), conseguendo acconti sui lavori commissionati e rendendosi di seguito irreperibile.

La serialità delle condotte, realizzate con consolidate modalità esecutive ampiamente ricostruite dai giudici territoriali, dà conto della giuridica insostenibilità della tesi in ordine al difetto degli elementi costituitivi d'ordine materiale e psicologico dei delitti contestati, accreditata con il secondo motivo. 3.1 Anche le conclusive doglianze in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito -a fronte di una devoluzione generica- confermato la quantificazione operata dal primo giudice evidenziandone la congruità, tenuto conto dei precedenti, anche specifici, che militano a carico dell'imputato, della particolare intensità del dolo denotata dalla pluralità di illeciti consumati in un breve arco temporale, della professionalità nella programmazione ed esecuzione delle condotte, circostanze idonee a giustificare il modesto discostamento dai minimi nella determinazione della pena base. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualí e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decíso in Roma, 25 settembre 2024 4ZILI CCa Sentenza a motivazione semplificata jUJ LU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 23/1/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 1/7/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa continuata e, disapplicata la recidiva contestata, con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova poiché la Corte territoriale, pur dando atto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase investigativa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che non ne conseguisse alcuna compromissione del quadro probatorio a carico del ricorrente sulla base di una motivazione insufficiente e inadeguata; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 640 cod.pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata non ha fornito risposta alle doglianze difensive che lamentavano l'insussistenza del concorso del prevenuto nei delitti contestati in quanto l'Arca in relazione ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta Amplismart, si era limitato alla collaborazione tecnica, occupandosi della rilevazione delle misure, della consegna degli ordinativi e in alcuni casi della modulistica del contratto di finanziamento. Aggiunge che dalle emergenze acquisite risulta che era la Amplismart ad incassare sul proprio conto corrente le somme versate in acconto e a saldo per gli infissi e non sono stati accertati pagamenti o trasferimenti di danaro a favore dell'imputato, con conseguente difetto dell'ingiusto profitto, profilo pretermesso dalla Corte territoriale. Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato che l'Arca non aveva consapevolezza degli artifizi o raggiri eventualmente posti in essere dal coimputato donde il difetto dell'elemento soggettivo, non essendo sufficiente ad integrarlo il dato relativo alla mancata risposta alle lamentele dei committenti, adempimento spettante al titolare della ditta; 2.3 la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. non avendo i giudici d'appello fornito specifica risposta alla censura concernente l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate che appaiono reiterative di rilievi già devoluti alla Corte di merito e disattesi sulla scorta di un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente omette il doveroso e puntuale raffronto critico. Infatti, quanto al primo motivo, il difensore omette di considerare che la sentenza impugnata, in esito alla declaratoria di inutilizzabilità delle sommarie informazioni del coimputato deceduto Salisci, ha effettuato una compiuta rassegna degli ulteriori elementi probatori acquisiti, escludendo con congrua motivazione che l'espunzione dai materiali processuali dell'annotazione di P.G. contenente le dichiarazioni eteroaccusatorie del predetto fosse idonea ad incidere sul giudizio di responsabilità del ricorrente. In particolare, i giudici d'appello hanno dettagliatamente confutato la tesi difensìva secondo cui l'Arca sarebbe stato un mero collaboratore tecnico della ditta Amplismart, rimarcando la fittizietà dell'azienda, l'assoluta centralità del ruolo del prevenuto, che ebbe a tenere in via esclusiva i contatti con le pp.00., come dimostrato dalle prove dichiarative e dalla documentazione acquisita in sede di perquisizione relativa ad ordinativi e contratti di finanziamento, l'artificiosa spendita del titolo di ingegnere per accreditarsi presso i clienti, la diretta, materiale gestione dei conti intestati al coimputato e utilizzati dalla Amplismart per ricevere i proventi delle plurime truffe, evídenze che danno conto della sussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti contestati e del ruolo tutt'altro che vicario svolto dall'Arca nella realizzazione degli stessi. Infatti, alla luce della certosina rassegna del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito, non è revocabile in dubbio l'architettura fraudolenta delle operazioni commerciali promosse dal prevenuto il quale, mediante un sito internet che sponsorizzava la inesistente Amplismart, asseritamente operante nel settore degli infissi e dei sistemi di videosorveglianza, reperiva potenziali clienti, effettuava sopralluoghi e stilava preventivi per prestazioni generalmente mai eseguite (ovvero eseguite parzialmente e malamente), conseguendo acconti sui lavori commissionati e rendendosi di seguito irreperibile. La serialità delle condotte, realizzate con consolidate modalità esecutive ampiamente ricostruite dai giudici territoriali, dà conto della giuridica insostenibilità della tesi in ordine al difetto degli elementi costituitivi d'ordine materiale e psicologico dei delitti contestati, accreditata con il secondo motivo. 3.1 Anche le conclusive doglianze in ordine all'entità del trattamento sanzionatorio sono destituite di fondamento, avendo la Corte di merito -a fronte di una devoluzione generica- confermato la quantificazione operata dal primo giudice evidenziandone la congruità, tenuto conto dei precedenti, anche specifici, che militano a carico dell'imputato, della particolare intensità del dolo denotata dalla pluralità di illeciti consumati in un breve arco temporale, della professionalità nella programmazione ed esecuzione delle condotte, circostanze idonee a giustificare il modesto discostamento dai minimi nella determinazione della pena base. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualí e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decíso in Roma, 25 settembre 2024 4ZILI CCa Sentenza a motivazione semplificata jUJ LU
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