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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11131/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28682/2020 del ruolo generale, proposto DA P UDDU C ARLO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52S29 F208 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (OR) il 29 novembre 1952 ed ivi residente alla Via A. Gramsci, n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C44 B354 B), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II, n. 416, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro temporee l’A GENZIA DELLE ENTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – GIURISDIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] - - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 266/5/2020 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 26 giugno 2020, notificata il 28 luglio 2020; U DITA la relazione svolta all’udienza del 7 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alle quattro intimazioni di pagamento residuate al provvedimento di discarico adottato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come riferito dalla difesa erariale nelle proprie difese (v. pagina n. 7 del controricorso);

2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna così provvedeva: - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali ed assicurativi (Inps – Inail) ed a quelli concernenti le sanzioni per le contravvenzioni al codice della strada, non avendo natura tributaria; -dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle eccezioni che riguardano le notifiche degli atti propri dell’agente della riscossione; -riteneva tempestiva e rituale le notifiche delle cartelle; - rigettava l’eccezione di prescrizione relativa ai crediti erariali (Irpef, Ires, Irap ed Iva), osservando che per tali pretese il relativo termine è decennale; - condannava il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate a favore di ciascuna delle due amministrazioni nella misura di 5.000,00 €; 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 27 ottobre 2020,formulando cinque motivi di impugnazione; 4.l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione resistevano con controricorso notificato il 5 dicembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione, ilricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 139 e ss. cod. prov. civ., ritenendo che le notifiche delle intimazioni di pagamento impugnate, eseguite con le forme dell’irreperibilità relativa, fossero inesistenti per non essere stata rispettata la modalità di affissione alla porta del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso e dell’invio della raccomandata cd. informativa;

2. con la seconda doglianza il contribuente ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. nella parte in cui il Giudice di appello, accogliendo il relativo motivo di gravame, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, opponendo che la questione attiene, invece, alla competenza per materia (e non alla giurisdizione), questione questa che non era stata tempestivamente sollevata in primo grado;

3. con la terza ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lamentando l’omessa motivazione delle intimazioni di pagamento, in quanto limitatesi a richiamare le sole cartelle sottostanti;

4. con la quarta censura, il ricorrente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e 24 Cost., assumendo che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’appello - la prescrizione dei tributi erariali ha durata quinquennale;

5. con il quinto motivo di ricorso, l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ. e d.m. 10 marzo 2014, n. 55, rappresentando l’erroneità della statuizione sulle spese di giudizio, segnalando che il residuo valore della controversia (per le quattro intimazioni) era pari a 12.427,15 €, che la richiesta di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate era pari a 1.219,50 €, che è prevista la riduzione del 20% per le amministrazioni difese da propri funzionari e che i parametri medi si attestano sulla misura di 3.000.00 €;

6. il ricorso va accolto solo in relazione al suo ultimo motivo, subito dando atto che le valutazioni che seguono, concernenti il merito della controversia, riguardano solo la posizione dell’Agente della Riscossione, stante il giudicato interno caduto sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia dele Entrate, come ritenuto, in termini non impugnati con il presente ricorso, dal Giudice d’appello;

7. risulta infondata la prima ragione di censura, concernente la dedotta inesistenza delle notifiche delle intimazioni impugnate per non essere stata sbarrata sull’avviso di ricevimento la casella concernente il deposito dell’atto presso la casa comunale e non essendo stata inviata la cd. raccomandata informativa;

7.1. le menzionate omissioni, invero, integrano ipotesi di nullità delle citate notifiche; questa Corte ha, invero, chiarito che: -«In tema di notifica, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti […]», configurandosi, in mancanza, l’ipotesi di nullità della notifica (così Cass., Sez.

VI/T., 16 luglio 2019, n. 18978); - essendo ancora in discussione la validità della notifica delle intimazioni a cartella esattoriale «[…] la questione non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità «cd. relativa» del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

E' dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v.

Cass. n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014)» (così, Cass., Sez.

L., 4 dicembre 2019, n. 31724); -«[…] l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 cod. proc. civ. […] rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell'ufficio postale» (così, Cass., Sez.

L., 4 dicembre 2019, n. 31724, che richiama Cass. 30 settembre 2016, n. 19522 e Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479);

7.2. è stato, infatti, precisato che «L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)» (così Cass., Sez.

III, 26 maggio 2023, n. 978);

7.3. peraltro, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario e di procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ. la necessità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico da consegnare presso la casa comunale (cd.

CAD o raccomandata informativa) è adempimento funzionale alla prova del perfezionamento della menzionata notifica (cfr. tra le tante, Cass. Sez.

V., 11 novembre 2020, n. 25351; Cass., Sez.

Un. 15 aprile 2021, n. 10012; Cass. Sez.

I, 6 aprile 2023, n. 9474; Cass. Sez.

II, 1° agosto 2023, n., 23400);

7.4. alla luce di quanto precede può allora comprendersi che le dedotte omissioni non integrano l’ipotesi di inesistenza della notifica, ma di nullità, che risulta sanata per il raggiungimento dello scopo a mente dell’art. 156 cod. proc. civ. stante l’impugnazione proposta dal contribuente contro le citate intimazioni (cfr. Cass., Sez.

L., 4 dicembre 2019, n. 31724, cit.), giacchè la natura sostanziale e non processuale delle intimazioni di pagamento impugnate «[…] non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria», per cui «[…] il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019)» (così Cass., Sez.

T., 16 marzo 2024, n. 6683);

8. va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, essendo consolidato l’orientamento della Corte che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le pretese concernenti i contributi previdenziali INPS, i premi assicurativi INAIL, nonchè le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (cfr. Cass., Sez.

U, 22 novembre 2020, n. 26495, che richiama, per i contributi previdenziali, Cass., Sez.

U., 27 marzo 2018, n. 19523 e Cass., Sez.

U., 23 giugno 2010, n. 15168 e, per le violazioni al codice della strada, Cass., Sez.

U., 17 aprile 2014, n. 8928 e Cass., Sez.

U., 18 dicembre 2014, n. 26835; v. per i premi assicurativi INAIL, Cass., Sez.

T., 4 gennaio 2022, n. 15), per cui correttamente il Giudice regionale, accogliendo lo specifico motivo di gravame, ha declinato la propria giurisdizione, risultando del tutto errato il rilievo dell’istante secondo cui si tratterebbe di difetto di competenza per materia non rilevato nel corso del giudizio di primo grado;

9. Parimenti infondati risultanoil terzo motivo di censura relativo al difetto di motivazione delle intimazioni e la quarta doglianza, concernente la dedotta prescrizione quinquennale delle pretese Irpef, Ires, Irap ed Iva, i quali possono essere agevolmente respinti, ribadendo che: a. l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, come avvenuto nella specie alla luce del contenuto dell’intimazione scansionata nel ricorso (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez.

T. 4 luglio 2022, n. 21065 e la giurisprudenza ivi citata ai cui più ampi contenuti si rimanda, nonché [OSCURATO:PERSONA].

V, 9 novembre 2018, n. 28689 che richiama Cass. 31 gennaio 2013, n. 2373 e Cass. 18 aprile 2017, n. n. 9778); b. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il termine prescrizionale dei tributi erariali quali I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A. è quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.

«per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria ad essi connessa, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., da ultimo, Cass. Sez.

T., aprile 2024, n. 8972, che richiama Cass., Sez.

VI/V, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez.

VI/V, 11 dicembre 2019, n. 32308); correttamente, quindi, la Commissione ha ritenuto applicabile per i predetti crediti il termine ordinario decennale di prescrizione;

10. va invece accolto il quinto motivo di impugnazione nella parte in cui l’istante si è doluto di una liquidazione superiore ai parametri di cui al d.m. 10 maggio 2014 n. 55 e comunque alla richiesta formulata dall’Agenzia delle Entrate con la nota spese, con cui aveva chiesto, a titolo di compensi, la somma di 1.219,50 €.

10.1. questa Corte ha precisato che: (i) in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; (ii) quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (così, Cass. Sez.

II, 5 maggio 2022, n. 14198; nel medesimo senso Cass., Sez.

III, 26 giugno 2019, n. 17057);

10.2. non è quindi condivisibile l’argomento speso dalla difesa erariale secondo cui era stata predisposta solo una nota spese nel rispetto dei parametri di cui al citato decreto, che lasciava il giudice libero di procedere all’autonoma liquidazione dei compensi nel rispetto dei citati parametri, poiché tale autonomia non consentiva alla Commissione, alla luce del principio sopra esposto, di operare una liquidazione ultrapetita;

10.3. il motivo di impugnazione va quindi accolto e non essendo necessari accertamenti in fatto, essendo pacifica la predetta misura della nota spese (che lo stesso ricorrente indica come inferiore ai parametri medi), la causa può essere sul punto decisa nel merito, liquidano a titolo di competenze la somma di 1.219,00 € a favore di ciascuna delle due amministrazioni, ferma restando la distrazione come disposta in secondo grado;

11. alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle pretese di cui alle cartelle di pagamento indicate a pagine n. 7 del controricorso, essendo intervenuto provvedimento di discarico ai sensi dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; in relazione alle restanti intimazioni va accolto il quinto motivo di impugnazione, mentre vanno rigettati i restanti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamento di merito, la causa va anche decisa nel merito, liquidano le competenze del giudizio di secondo grado nella misura di 1.219,00 € per ciascuna Amministrazione, ferma restando il provvedimento di attribuzione disposto dal Giudice dell’appello;

12. l’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio; P .

Q .

M . la Cortedichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle oggetto di d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28682/2020 del ruolo generale, proposto DA P UDDU C ARLO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52S29 F208 J), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (OR) il 29 novembre 1952 ed ivi residente alla Via A. Gramsci, n. 5, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C44 B354 B), elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II, n. 416, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro temporee l’A GENZIA DELLE ENTRATE –R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – GIURISDIZIONE – [OSCURATO:PERSONA] - - CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 266/5/2020 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 26 giugno 2020, notificata il 28 luglio 2020; U DITA la relazione svolta all’udienza del 7 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia sono le pretese di cui alle quattro intimazioni di pagamento residuate al provvedimento di discarico adottato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come riferito dalla difesa erariale nelle proprie difese (v. pagina n. 7 del controricorso); 2. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sardegna così provvedeva: - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali ed assicurativi (Inps – Inail) ed a quelli concernenti le sanzioni per le contravvenzioni al codice della strada, non avendo natura tributaria; -dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle eccezioni che riguardano le notifiche degli atti propri dell’agente della riscossione; -riteneva tempestiva e rituale le notifiche delle cartelle; - rigettava l’eccezione di prescrizione relativa ai crediti erariali (Irpef, Ires, Irap ed Iva), osservando che per tali pretese il relativo termine è decennale; - condannava il ricorrente alle spese di giudizio, liquidate a favore di ciascuna delle due amministrazioni nella misura di 5.000,00 €; 3.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 27 ottobre 2020,formulando cinque motivi di impugnazione; 4.l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione resistevano con controricorso notificato il 5 dicembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione, ilricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 139 e ss. cod. prov. civ., ritenendo che le notifiche delle intimazioni di pagamento impugnate, eseguite con le forme dell’irreperibilità relativa, fossero inesistenti per non essere stata rispettata la modalità di affissione alla porta del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso e dell’invio della raccomandata cd. informativa; 2. con la seconda doglianza il contribuente ha sostenuto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ. nella parte in cui il Giudice di appello, accogliendo il relativo motivo di gravame, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, opponendo che la questione attiene, invece, alla competenza per materia (e non alla giurisdizione), questione questa che non era stata tempestivamente sollevata in primo grado; 3. con la terza ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lamentando l’omessa motivazione delle intimazioni di pagamento, in quanto limitatesi a richiamare le sole cartelle sottostanti; 4. con la quarta censura, il ricorrente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e 24 Cost., assumendo che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’appello - la prescrizione dei tributi erariali ha durata quinquennale; 5. con il quinto motivo di ricorso, l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ. e d.m. 10 marzo 2014, n. 55, rappresentando l’erroneità della statuizione sulle spese di giudizio, segnalando che il residuo valore della controversia (per le quattro intimazioni) era pari a 12.427,15 €, che la richiesta di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate era pari a 1.219,50 €, che è prevista la riduzione del 20% per le amministrazioni difese da propri funzionari e che i parametri medi si attestano sulla misura di 3.000.00 €; 6. il ricorso va accolto solo in relazione al suo ultimo motivo, subito dando atto che le valutazioni che seguono, concernenti il merito della controversia, riguardano solo la posizione dell’Agente della Riscossione, stante il giudicato interno caduto sul difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia dele Entrate, come ritenuto, in termini non impugnati con il presente ricorso, dal Giudice d’appello; 7. risulta infondata la prima ragione di censura, concernente la dedotta inesistenza delle notifiche delle intimazioni impugnate per non essere stata sbarrata sull’avviso di ricevimento la casella concernente il deposito dell’atto presso la casa comunale e non essendo stata inviata la cd. raccomandata informativa; 7.1. le menzionate omissioni, invero, integrano ipotesi di nullità delle citate notifiche; questa Corte ha, invero, chiarito che: -«In tema di notifica, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti […]», configurandosi, in mancanza, l’ipotesi di nullità della notifica (così Cass., Sez. VI/T., 16 luglio 2019, n. 18978); - essendo ancora in discussione la validità della notifica delle intimazioni a cartella esattoriale «[…] la questione non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, per effetto della quale nei casi di irreperibilità «cd. relativa» del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. E' dunque necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 11057 del 9/5/2018, Cass. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 25079 del 26/11/2014)» (così, Cass., Sez. L., 4 dicembre 2019, n. 31724); -«[…] l'omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 cod. proc. civ. […] rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell'ufficio postale» (così, Cass., Sez. L., 4 dicembre 2019, n. 31724, che richiama Cass. 30 settembre 2016, n. 19522 e Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479); 7.2. è stato, infatti, precisato che «L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)» (così Cass., Sez. III, 26 maggio 2023, n. 978); 7.3. peraltro, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario e di procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 140 cod. proc. civ. la necessità della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico da consegnare presso la casa comunale (cd. CAD o raccomandata informativa) è adempimento funzionale alla prova del perfezionamento della menzionata notifica (cfr. tra le tante, Cass. Sez. V., 11 novembre 2020, n. 25351; Cass., Sez. Un. 15 aprile 2021, n. 10012; Cass. Sez. I, 6 aprile 2023, n. 9474; Cass. Sez. II, 1° agosto 2023, n., 23400); 7.4. alla luce di quanto precede può allora comprendersi che le dedotte omissioni non integrano l’ipotesi di inesistenza della notifica, ma di nullità, che risulta sanata per il raggiungimento dello scopo a mente dell’art. 156 cod. proc. civ. stante l’impugnazione proposta dal contribuente contro le citate intimazioni (cfr. Cass., Sez. L., 4 dicembre 2019, n. 31724, cit.), giacchè la natura sostanziale e non processuale delle intimazioni di pagamento impugnate «[…] non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria», per cui «[…] il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019)» (così Cass., Sez. T., 16 marzo 2024, n. 6683); 8. va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, essendo consolidato l’orientamento della Corte che attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario le pretese concernenti i contributi previdenziali INPS, i premi assicurativi INAIL, nonchè le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (cfr. Cass., Sez. U, 22 novembre 2020, n. 26495, che richiama, per i contributi previdenziali, Cass., Sez. U., 27 marzo 2018, n. 19523 e Cass., Sez. U., 23 giugno 2010, n. 15168 e, per le violazioni al codice della strada, Cass., Sez. U., 17 aprile 2014, n. 8928 e Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26835; v. per i premi assicurativi INAIL, Cass., Sez. T., 4 gennaio 2022, n. 15), per cui correttamente il Giudice regionale, accogliendo lo specifico motivo di gravame, ha declinato la propria giurisdizione, risultando del tutto errato il rilievo dell’istante secondo cui si tratterebbe di difetto di competenza per materia non rilevato nel corso del giudizio di primo grado; 9. Parimenti infondati risultanoil terzo motivo di censura relativo al difetto di motivazione delle intimazioni e la quarta doglianza, concernente la dedotta prescrizione quinquennale delle pretese Irpef, Ires, Irap ed Iva, i quali possono essere agevolmente respinti, ribadendo che: a. l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, come avvenuto nella specie alla luce del contenuto dell’intimazione scansionata nel ricorso (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. Sez. T. 4 luglio 2022, n. 21065 e la giurisprudenza ivi citata ai cui più ampi contenuti si rimanda, nonché [OSCURATO:PERSONA]. V, 9 novembre 2018, n. 28689 che richiama Cass. 31 gennaio 2013, n. 2373 e Cass. 18 aprile 2017, n. n. 9778); b. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il termine prescrizionale dei tributi erariali quali I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A. è quello ordinario decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria ad essi connessa, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr., da ultimo, Cass. Sez. T., aprile 2024, n. 8972, che richiama Cass., Sez. VI/V, 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., Sez. VI/V, 11 dicembre 2019, n. 32308); correttamente, quindi, la Commissione ha ritenuto applicabile per i predetti crediti il termine ordinario decennale di prescrizione; 10. va invece accolto il quinto motivo di impugnazione nella parte in cui l’istante si è doluto di una liquidazione superiore ai parametri di cui al d.m. 10 maggio 2014 n. 55 e comunque alla richiesta formulata dall’Agenzia delle Entrate con la nota spese, con cui aveva chiesto, a titolo di compensi, la somma di 1.219,50 €. 10.1. questa Corte ha precisato che: (i) in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo; (ii) quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (così, Cass. Sez. II, 5 maggio 2022, n. 14198; nel medesimo senso Cass., Sez. III, 26 giugno 2019, n. 17057); 10.2. non è quindi condivisibile l’argomento speso dalla difesa erariale secondo cui era stata predisposta solo una nota spese nel rispetto dei parametri di cui al citato decreto, che lasciava il giudice libero di procedere all’autonoma liquidazione dei compensi nel rispetto dei citati parametri, poiché tale autonomia non consentiva alla Commissione, alla luce del principio sopra esposto, di operare una liquidazione ultrapetita; 10.3. il motivo di impugnazione va quindi accolto e non essendo necessari accertamenti in fatto, essendo pacifica la predetta misura della nota spese (che lo stesso ricorrente indica come inferiore ai parametri medi), la causa può essere sul punto decisa nel merito, liquidano a titolo di competenze la somma di 1.219,00 € a favore di ciascuna delle due amministrazioni, ferma restando la distrazione come disposta in secondo grado; 11. alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle pretese di cui alle cartelle di pagamento indicate a pagine n. 7 del controricorso, essendo intervenuto provvedimento di discarico ai sensi dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; in relazione alle restanti intimazioni va accolto il quinto motivo di impugnazione, mentre vanno rigettati i restanti; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamento di merito, la causa va anche decisa nel merito, liquidano le competenze del giudizio di secondo grado nella misura di 1.219,00 € per ciascuna Amministrazione, ferma restando il provvedimento di attribuzione disposto dal Giudice dell’appello; 12. l’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio; P . Q . M . la Cortedichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle oggetto di d
Sentenza Cassazione n. 11131/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris