CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34124/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha rigettatol’impugnazione proposta contro il decreto con cui il Pubblico Ministero, in data 12febbraio 2026, aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito di iniziativadall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di leggeex art. art. 606 lettera b) cod. proc. pen. Nel verbale di sequestro eseguitod’iniziativa dalla polizia giudiziaria e nel successivo decreto di convalida delPubblico Ministero si ipotizza il reato di cui all’art. 474 cod. pen., quando in realtàè pacifico che nel caso di specie i prodotti non rechino alcun marchio contraffattovisto che [OSCURATO:PERSONA] non è titolare di marchi registrati. Si potrebbe al piùipotizzare, nel caso concreto, l’applicazione dell’art. 473, comma 2 cod. pen., cheperò sanziona la contraffazione di modelli industriali e non l’importazione diprodotti con tali caratteristiche. Ebbene, il Tribunale ha ritenuto che la fattispecieconcreta dovesse essere ricondotta proprio allo schema previsto dall’art. 473,comma 2 cod. pen., ritenendo che si tratti, dunque, non già di importazione nelloStato di prodotti con marchio contraffatto bensì di contraffazione di modelliindustriali. La ricorrente, tuttavia, non ha compiuto alcuna condotta dicontraffazione poiché si è semplicemente limitata ad importare tali beni, cosìcompiendo una condotta che, come si ribadisce, l’art. 473, comma 2 cod. pen. nonprevede come reato.2.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge ex art.606 lett. c) cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non si è limitato ad una merariqualificazione giuridica ma ha ravvisato un fatto diverso: in luogo della condottain origine ipotizzata dalla pubblica accusa, ossia quella di introduzione nello Statodi prodotti con marchio contraffatto ne ha ravvisata una del tutto eterogenea sottoil profilo materiale ossia quella prevista dall’art. 473, comma 2 cod. pen. Si trattadi operazione non consentita e che la stessa giurisprudenza di legittimità hagiudicato estranea ai poteri del giudice dell’impugnazione reale perché comportaun’immutazione del fatto. Da questo deriva dunque la nullità dell’ordinanzaimpugnata.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2.1 Quanto al primo motivo, si osserva che la ricorrente sostiene la propriaestraneità alla condotta incriminata dall’art. 473, comma 2 cod. pen., affermandodi essersi limitata ad introdurre nello Stato i prodotti in sequestro senza aver peròconcorso nella contraffazione e senza poi farne uso; il Tribunale, nel riqualificareil fatto nei suddetti termini, le ha pertanto attribuito un reato che non hacommesso, visto che l’art. 473, comma 2 cod. pen. sanziona la contraffazione dimodelli e disegni industriali ovvero l’uso di essi ma non già l’introduzione nelloStato di prodotti con tali illecite caratteristiche.Tale impostazione non è condivisibile. Per costante giurisprudenza di questaCorte, in tema di riesame di sequestro probatorio, il tribunale è chiamato averificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non giànella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma conriferimento all'idoneità degli elementi fondanti la notitia criminis a rendere proficuol'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe oulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene(si vedano, ex multis, Sez. 6, n. 38910 del 23/10/2025, Rv. 289016; 3, n. 3465del 3/10/2019, Rv. 278542; 2, n. 25320 del 5/5/2016, Rv. 267007). Ne consegueche nella valutazione della legittimità del provvedimento impugnato non possonotrovare spazio le questioni concernenti l’effettiva riconducibilità dei fatti allaricorrente, trattandosi all’evidenza di tema che concerne direttamente il profilodella responsabilità penale e non già quello, centrale in questa sede, dellacorrelazione fra l’ipotesi accusatoria e l’esigenza probatoria sottesa al sequestro.Ebbene, appare evidente che tale profilo non è toccato dal ricorso, che noncontesta né l’astratta configurabilità in sé del reato di cui all’art. 473, comma 2cod. pen. né l’idoneità del sequestro ad acquisire elementi utili alle indagini inrapporto a tale ipotesi criminosa.2.3 Anche il secondo motivo è infondato.Rileva la Corte che il Tribunale non ha posto a fondamento della decisione datidi fatto diversi da quelli valorizzati dal Pubblico Ministero né ha propostoun’autonoma ricostruzione della vicenda sostituendola a quella della pubblicaaccusa. Al contrario, l’inquadramento del fatto nello schema dell’art. 473, comma2 cod. pen. è stato effettuato dal Tribunale sulla base del richiamo a precisi atti diindagine e cioè la relazione tecnica di React BV e lo stesso verbale di constatazionee sequestro. Quest’ultimo, a sua volta, richiama “la trama, l’intreccio ed il modello”delle borse in sequestro quali elementi di corrispondenza con gli analoghi prodottidi [OSCURATO:PERSONA], così evocando proprio l’oggetto materiale del reato di cui all’art.473, comma 2 che si riferisce, fra l’altro, a “disegni o modelli industriali, nazionalio esteri. A questo si aggiunga che il Tribunale fa riferimento nella propria ordinanzaalla verosimile coincidenza fra i prodotti in sequestro e i disegni e modelli diBottega [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario del marchio, risultano registrati e dunque oggettodi formale tutela sotto il profilo del diritto industriale. Ora, quest’ultimo profilo nonè oggetto di contestazione nel ricorso, che, come si ribadisce, non si sofferma inalcun modo sul fumus del reato evocato dall’ordinanza oggetto di impugnazione.Ma ciò che è essenziale rilevare, con specifico riferimento al presente motivo diricorso, è che il Tribunale ha operato una mera riqualificazione del reato in quantogli elementi di fatto ad essa sottesi non sono in alcun modo estranei agli atti diindagine ma appaiono, al contrario, tratti de plano da questi ultimi e in particolaredal provvedimento oggetto di istanza di riesame; di mera rivalutazione sul pianogiuridico, dunque, si tratta nel caso di specie e non di un’immutazione del fattostorico, che è stato soltanto, e legittimamente, reinterpretato e ricondotto ad unadiversa norma penale.Proprio l’aderenza della riqualificazione operata dal Tribunale agli atti diindagine e all’apparato fattuale prospettato dal Pubblico Ministero determinal’infondatezza della questione, sollevata dalla ricorrente, dell’eterogeneità dellecondotte contemplate dall’art. 473, comma 2 rispetto a quelle, originariamentecontestate, previste dall’art. 474 cod. pen.: per costante giurisprudenza di questaCorte, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, intermini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblicoministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dellostesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidettogiudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta,all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato (si veda fra le altre Sez. 2, n.23594 del 23/4/2024, Rv. 286515, fattispecie in cui la Corte ha giudicato immuneda censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede diimpugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato comericettazione).3. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]