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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 23122/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21174/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 27 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CS), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente Avviso accertamento recupero a tassazione redditi – Inesistenza soggettiva fatture domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi n. 26 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - -avverso la sentenza n. 4274 / 0 3 /20 19 emessa dalla CTR Calabria il 21/11/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione di redditi per effetto della ritenuta inesistenza soggettiva delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria non erano idonei ad assolvere l’onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che l’operazione ritenuta fittizia riguardava la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per i quali non è necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e l’avvenuto pagamento con assegni imponeva una prova più rigorosa, soprattutto per quanto concerne la conoscenza, da parte del contribuente, della evasione concretata dal fornitore.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente, la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR spiegato in base a quali ragioni aveva ritenuto che il contribuente avesse comunque “offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dPR n. 600/1973, 55 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avendo l’Ufficio assolto al proprio onere probatorio indicando una serie di elementi sintomatici del fatto che l’operazione contestata non era in realtà mai stata effettuata, il contribuente avrebbe dovuto fornire elementi reali di prova di segno contrario (e non meri “indici sintomatici”), non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione dell’avvenuto pagamento della fattura emessa dalla ditta Valder.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale, in ogni caso, si fonda su due autonome rationes decidendi, solo la seconda delle quali viene censurata con il presente motivo.

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr., di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020).

Orbene, nel caso di specie, la CTR, solo dopo aver affermato che “gli elementi presuntivi offerti (dall’Agenzia delle Entrate) non risultano essere idonei a determinare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”, ha aggiunto che quest’ultimo “comunque, ha offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

Ragion per cui la ricorrente, ancor prima di censurare l’affermazione della CTR secondo cui il contribuente avrebbe “offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”, avrebbe dovuto indicare i fatti che, pur allegati, sarebbero stati omessi nella valutazione complessiva, al fine di determinare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.

Senza tralasciare, peraltro, che, essendosi al cospetto di una cd.

“doppia conforme” (non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze di primo e secondo grado fossero basate su ragioni di fatto differenti), non avrebbe potuto, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., far valere vizi sul piano motivazionale.

In ogni caso, non si è in presenza di una motivazione apparente, avendo la CTR evidenziato, con argomentazioni coerenti dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico, che, riguardando l’operazione ritenuta fittizia la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per la stessa non era necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e che l’avvenuto pagamento con assegni imponeva una prova più rigorosa, soprattutto per quanto concerne la conoscenza, da parte del contribuente, della evasione concretata dal fornitore.

4. Il secondo motivo è infondato.

La CTR, dopo aver premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva fondato la fittizietà dell’operazione sugli accertamenti compiuti nei confronti del fornitore ([OSCURATO:PERSONA]), essendo questi privo di una struttura imprenditoriale, avendo il medesimo omesso la regolare tenuta delle scritture ed essendo stato accertato lo svolgimento di numerose prestazioni fittizie, ha posto in rilievo che la prestazione ritenuta fittizia riguardava la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per i quali non è necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e che i destinatari dell’avviso di accertamento avevano dimostrato di aver pagato il servizio con assegni, sicchè la prova a carico dell’Ufficio si rivelava insufficiente.

Fermo restando che non è a discutersi, pertanto, di una violazione di legge (intesa come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, o come falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione), si è al cospetto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.

Né i giudici d’appello hanno violato il principio di ripartizione dell’onere probatorio, atteso che rappresenta un principio ormai consolidato in seno a questa Corte quello secondo cui, in tema d'I.V.A., l'Amministrazione finanziaria, che contesti l’inesistenza (soggetto o oggettiva) dell’operazione, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni; solo una volta assolto a tale onere probatorio, spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l'I.V.A., la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 09/09/2016 e Sez. 5, Ordinanza n.12258 del 18/05/2018).

In particolare, la CTR, sulla base di una motivazione sintetica, ma congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, ha evidenziato che l’Ufficio non aveva assolto l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non erano state effettuate o, a voler configurare operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti.

Del resto, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).

In quest’ottica, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020).5.

Il ricorso nonmerita, pertanto, di essere accolto.

Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrentenel presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%dei com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21174/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n . 27 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CS), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricors o, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente Avviso accertamento recupero a tassazione redditi – Inesistenza soggettiva fatture domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi n. 26 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - -avverso la sentenza n. 4274 / 0 3 /20 19 emessa dalla CTR Calabria il 21/11/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano separati ricorsi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero a tassazione di redditi per effetto della ritenuta inesistenza soggettiva delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria non erano idonei ad assolvere l’onere probatorio sulla stessa gravante, atteso che l’operazione ritenuta fittizia riguardava la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per i quali non è necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e l’avvenuto pagamento con assegni imponeva una prova più rigorosa, soprattutto per quanto concerne la conoscenza, da parte del contribuente, della evasione concretata dal fornitore. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la motivazione apparente, la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR spiegato in base a quali ragioni aveva ritenuto che il contribuente avesse comunque “offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dPR n. 600/1973, 55 dPR n. 633/1972 e 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, avendo l’Ufficio assolto al proprio onere probatorio indicando una serie di elementi sintomatici del fatto che l’operazione contestata non era in realtà mai stata effettuata, il contribuente avrebbe dovuto fornire elementi reali di prova di segno contrario (e non meri “indici sintomatici”), non essendo a tal fine sufficiente l’affermazione dell’avvenuto pagamento della fattura emessa dalla ditta Valder. 3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale, in ogni caso, si fonda su due autonome rationes decidendi, solo la seconda delle quali viene censurata con il presente motivo. La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (cfr., di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020). Orbene, nel caso di specie, la CTR, solo dopo aver affermato che “gli elementi presuntivi offerti (dall’Agenzia delle Entrate) non risultano essere idonei a determinare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”, ha aggiunto che quest’ultimo “comunque, ha offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”. Ragion per cui la ricorrente, ancor prima di censurare l’affermazione della CTR secondo cui il contribuente avrebbe “offerto indici sintomatici della propria buona fede e dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate”, avrebbe dovuto indicare i fatti che, pur allegati, sarebbero stati omessi nella valutazione complessiva, al fine di determinare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. Senza tralasciare, peraltro, che, essendosi al cospetto di una cd. “doppia conforme” (non avendo la ricorrente neppure dedotto che le sentenze di primo e secondo grado fossero basate su ragioni di fatto differenti), non avrebbe potuto, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 ter c.p.c., far valere vizi sul piano motivazionale. In ogni caso, non si è in presenza di una motivazione apparente, avendo la CTR evidenziato, con argomentazioni coerenti dal punto di vista logico e corrette sul piano giuridico, che, riguardando l’operazione ritenuta fittizia la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per la stessa non era necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e che l’avvenuto pagamento con assegni imponeva una prova più rigorosa, soprattutto per quanto concerne la conoscenza, da parte del contribuente, della evasione concretata dal fornitore. 4. Il secondo motivo è infondato. La CTR, dopo aver premesso che l’Agenzia delle Entrate aveva fondato la fittizietà dell’operazione sugli accertamenti compiuti nei confronti del fornitore ([OSCURATO:PERSONA]), essendo questi privo di una struttura imprenditoriale, avendo il medesimo omesso la regolare tenuta delle scritture ed essendo stato accertato lo svolgimento di numerose prestazioni fittizie, ha posto in rilievo che la prestazione ritenuta fittizia riguardava la distribuzione dei volantini Tecnocasa, per i quali non è necessario disporre di una particolare struttura imprenditoriale, e che i destinatari dell’avviso di accertamento avevano dimostrato di aver pagato il servizio con assegni, sicchè la prova a carico dell’Ufficio si rivelava insufficiente. Fermo restando che non è a discutersi, pertanto, di una violazione di legge (intesa come erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, o come falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione), si è al cospetto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. Né i giudici d’appello hanno violato il principio di ripartizione dell’onere probatorio, atteso che rappresenta un principio ormai consolidato in seno a questa Corte quello secondo cui, in tema d'I.V.A., l'Amministrazione finanziaria, che contesti l’inesistenza (soggetto o oggettiva) dell’operazione, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni; solo una volta assolto a tale onere probatorio, spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l'I.V.A., la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 17818 del 09/09/2016 e Sez. 5, Ordinanza n.12258 del 18/05/2018). In particolare, la CTR, sulla base di una motivazione sintetica, ma congrua sul piano logico-formale e corretta dal punto di vista giuridico, ha evidenziato che l’Ufficio non aveva assolto l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non erano state effettuate o, a voler configurare operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti. Del resto, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022). In quest’ottica, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovveroquando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020).5. Il ricorso nonmerita, pertanto, di essere accolto. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr . 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrentenel presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%dei com
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