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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13550/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 14 marzo 2022 e depositata il 23 marzo 2022, il Tribunale di Vicenza, pronunciando in materia di misure cautelari reali, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro del G.i.p. del Tribunale di Vicenza, nella parte relativa ai due terzi della somma di 26.455,37 euro, concernente quote Sicav (dossier titoli n. 7895895-fondo SISF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e n. 7895904-fondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Eur DIS).

Il sequestro è stato ordinato, a fini di confisca, per il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha limitato il dissequestro delle quote Sicav sopra precisate ad un terzo delle stesse, perché l'intero complesso di dette quote risulta cumulativamente cointestato all'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], all'indagato [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata restituzione di tutte le quote Sicav sopra precisate.

Si deduce che le quote Sicav, sottoscritte dall'attuale ricorrente e cointestate con firma disgiunta anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sono nella esclusiva disponibilità della ricorrente, terza estranea rispetto al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per cui è stato disposto il sequestro, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA].

Si rappresenta che illegittimamente il Tribunale ha valorizzato il dato formale della cointestazione delle quote Sicav anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], posto che, come rileva la giurisprudenza di legittimità, la nozione di disponibilità di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 postula «la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato», salva la sussistenza di una situazione di possesso (si citano: Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019; Sez. 3, n. 15210 del 2012).

Si osserva che la motivazione del Tribunale, in relazione a questo profilo, è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in quanto non si confronta con le allegazioni della difesa, da cui era agevole evincere come le quote Sicav fossero state acquistate con somme investite dall'attuale ricorrente in proprio ed in epoca antecedente alla commissione del reato, e fossero di esclusiva pertinenza della donna, in quanto le cedole corrisposte in relazione a tali titoli erano versate su un conto intestato solo a lei. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.2.

Le censure formulate dalla ricorrente, nell'esporre che l'intero complesso delle quote Sicav in sequestro, sebbene cointestato a tre persone, sia nella effettiva disponibilità della sola ricorrente, estranea al reato per cui è stata disposta la misura, evidenziano, in particolare che l'ordinanza impugnata, a fondamento della decisione, negativa per le di lei ragioni, ha valorizzato il dato formale della contestazione di tali quote.

3. Secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativa ai reati tributari, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, che ne è il presupposto, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, onde la misura non può attingere beni già entrati nella disponibilità di un terzo in buona fede (cfr. Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366-01, la quale ha anche rappresentato l'irrilevanza, nel caso di beni mobili registrati, della mancata trascrizione della loro cessione nel P.R.A. prima della esecuzione del sequestro, nonché, più in generale, sulla nozione di «disponibilità», Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01).

Posta questa nozione di «disponibilità», sembra ragionevole ritenere, anche per ragioni di coerenza sistematica e di eguaglianza di trattamento, che come l'accusa può dimostrare che il terzo sia l'intestatario fittizio di un bene, in realtà nella effettiva «disponibilità» dell'indagato, allo stesso modo al terzo deve essere riconosciuta la possibilità di dimostrare che egli sia il reale dominus e possessore del bene sottoposto a vincolo, e che l'indagato, invece, sia un mero intestatario, privo di qualunque «disponibilità» in ordine al medesimo.

4. Si può aggiungere che questa conclusione non risulta eccentrica nel sistema, perché trova significative corrispondenze anche con riguardo all'istituto della confisca c.d. per sproporzione di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 240-bis cod. pen.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, nel caso in cui il bene sia in comunione tra i coniugi, ma sia stato acquistato individualmente da quello non indagato, quest'ultimo deve ritenersi terzo titolare dell'intero bene, come tale legittimato all'impugnazione del sequestro dello stesso, per offrire la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di interposizione (cfr. Sez. 2, n. 39349 del 05/07/2016, Maffei, Rv. 268372-01, e Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Malgeri, Rv. 252807-01).5.

Atteso che, anche in caso di intestazione di beni all'indagato, il terzo può dimostrare di essere nella esclusiva «disponibilità» degli stessi, la decisione impugnata deve essere annullata perché fondata su una premessa errata nell'interpretazione del dato normativo.

Il Tribunale, infatti, ha escluso l'interesse dell'attuale ricorrente a chiedere la restituzione dei restanti due terzi delle quote Sicav, indifferenziatamente cointestate a lei, all'indagato e ad altra persona, proprio in ragione dell'elemento formale della "titolarità" delle stesse, e, quindi, ritenendo erroneamente che questo ne implica, di per sé, indefettibilmente, la «disponibilità» a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo esame dell'appello dell'attuale ricorrente, per valutare se la stessa sia l'effettiva "padrona" e detentrice del possesso delle quote Sicav nella loro totalità, al di là del dato formale della cointestazione, costituente comunque un indice apprezzabile in concreto, unitamente a tutte le altre circostanze rilevabili, ai fini dell'accertamento della «disponibilità» dei precisati valori mobiliari da parte dell'indagato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 marzo 2022 e depositata il 23 marzo 2022, il Tribunale di Vicenza, pronunciando in materia di misure cautelari reali, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro del G.i.p. del Tribunale di Vicenza, nella parte relativa ai due terzi della somma di 26.455,37 euro, concernente quote Sicav (dossier titoli n. 7895895-fondo SISF [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e n. 7895904-fondo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Eur DIS). Il sequestro è stato ordinato, a fini di confisca, per il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha limitato il dissequestro delle quote Sicav sopra precisate ad un terzo delle stesse, perché l'intero complesso di dette quote risulta cumulativamente cointestato all'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], all'indagato [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata restituzione di tutte le quote Sicav sopra precisate. Si deduce che le quote Sicav, sottoscritte dall'attuale ricorrente e cointestate con firma disgiunta anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], sono nella esclusiva disponibilità della ricorrente, terza estranea rispetto al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, per cui è stato disposto il sequestro, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]. Si rappresenta che illegittimamente il Tribunale ha valorizzato il dato formale della cointestazione delle quote Sicav anche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], posto che, come rileva la giurisprudenza di legittimità, la nozione di disponibilità di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 postula «la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato», salva la sussistenza di una situazione di possesso (si citano: Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019; Sez. 3, n. 15210 del 2012). Si osserva che la motivazione del Tribunale, in relazione a questo profilo, è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in quanto non si confronta con le allegazioni della difesa, da cui era agevole evincere come le quote Sicav fossero state acquistate con somme investite dall'attuale ricorrente in proprio ed in epoca antecedente alla commissione del reato, e fossero di esclusiva pertinenza della donna, in quanto le cedole corrisposte in relazione a tali titoli erano versate su un conto intestato solo a lei. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.2. Le censure formulate dalla ricorrente, nell'esporre che l'intero complesso delle quote Sicav in sequestro, sebbene cointestato a tre persone, sia nella effettiva disponibilità della sola ricorrente, estranea al reato per cui è stata disposta la misura, evidenziano, in particolare che l'ordinanza impugnata, a fondamento della decisione, negativa per le di lei ragioni, ha valorizzato il dato formale della contestazione di tali quote. 3. Secondo l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alla disciplina di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, relativa ai reati tributari, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, che ne è il presupposto, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, onde la misura non può attingere beni già entrati nella disponibilità di un terzo in buona fede (cfr. Sez. 3, n. 34602 del 31/03/2021, Roveta, Rv. 282366-01, la quale ha anche rappresentato l'irrilevanza, nel caso di beni mobili registrati, della mancata trascrizione della loro cessione nel P.R.A. prima della esecuzione del sequestro, nonché, più in generale, sulla nozione di «disponibilità», Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). Posta questa nozione di «disponibilità», sembra ragionevole ritenere, anche per ragioni di coerenza sistematica e di eguaglianza di trattamento, che come l'accusa può dimostrare che il terzo sia l'intestatario fittizio di un bene, in realtà nella effettiva «disponibilità» dell'indagato, allo stesso modo al terzo deve essere riconosciuta la possibilità di dimostrare che egli sia il reale dominus e possessore del bene sottoposto a vincolo, e che l'indagato, invece, sia un mero intestatario, privo di qualunque «disponibilità» in ordine al medesimo. 4. Si può aggiungere che questa conclusione non risulta eccentrica nel sistema, perché trova significative corrispondenze anche con riguardo all'istituto della confisca c.d. per sproporzione di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, oggi art. 240-bis cod. pen. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, nel caso in cui il bene sia in comunione tra i coniugi, ma sia stato acquistato individualmente da quello non indagato, quest'ultimo deve ritenersi terzo titolare dell'intero bene, come tale legittimato all'impugnazione del sequestro dello stesso, per offrire la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di interposizione (cfr. Sez. 2, n. 39349 del 05/07/2016, Maffei, Rv. 268372-01, e Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Malgeri, Rv. 252807-01).5. Atteso che, anche in caso di intestazione di beni all'indagato, il terzo può dimostrare di essere nella esclusiva «disponibilità» degli stessi, la decisione impugnata deve essere annullata perché fondata su una premessa errata nell'interpretazione del dato normativo. Il Tribunale, infatti, ha escluso l'interesse dell'attuale ricorrente a chiedere la restituzione dei restanti due terzi delle quote Sicav, indifferenziatamente cointestate a lei, all'indagato e ad altra persona, proprio in ragione dell'elemento formale della "titolarità" delle stesse, e, quindi, ritenendo erroneamente che questo ne implica, di per sé, indefettibilmente, la «disponibilità» a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo esame dell'appello dell'attuale ricorrente, per valutare se la stessa sia l'effettiva "padrona" e detentrice del possesso delle quote Sicav nella loro totalità, al di là del dato formale della cointestazione, costituente comunque un indice apprezzabile in concreto, unitamente a tutte le altre circostanze rilevabili, ai fini dell'accertamento della «disponibilità» dei precisati valori mobiliari da parte dell'indagato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. pro
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