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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02240/2022

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4 GEN 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/01/2020 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 19 aprile 2017 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato presenta otto motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge in merito all'apprezzamento della prova.

Evidenzia i seguenti elementi di perplessità della motivazione: a) la quantità di stupefacente rinvenuto era destinata a uso personale ed era compatibile con i guadagni percepiti per i lavori occasionali per l'istituto di vigilanza; b) non era stato rinvenuto materiale per il confezionamento; c) il ritrovamento della sostanza suddivisa in dosi era stato occasionale; d) non era stato accertato alcun elemento di cessione a terzi; e) le annotazioni rinvenute non erano riferibili al commercio di cocaina; f) il dato ponderale non poteva giustificare una sentenza di condanna.

Con il secondo lamenta la violazione di legge per l'errata applicazione dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare le sue dichiarazioni come rese nell'immediatezza del fatto e quindi utilizzabili solo per lo svolgimento delle indagini.

Invece, le aveva ritenute non solo spontanee e utilizzabili ai fini della colpevolezza, ma le aveva addirittura poste a conferma e riscontro del quadro probatorio.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione.

La Corte territoriale aveva escluso l'uso personale per lo stato di disoccupazione, il che era smentito dal servizio prestato presso l'istituto di vigilanza.

Con il quarto deduce il vizio di motivazione perché gli involucri rinvenuti erano stati periziati a campione e la Corte territoriale si era limitata ad affermare che si trattava di nullità a regime intermedio da rilevarsi in sede di abbreviato.

Con il quinto denuncia la violazione di norme processuali, perché la perizia non era stata effettuata in contraddittorio, ma i Giudici avevano ritenuto il vizio irrilevante in ragione dell'abbreviato.

Con il sesto eccepisce la violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti specifiche o generiche.

Con il settimo lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con l'ottavo deduce la violazione di legge perché il giudizio non era stato sospeso pur in presenza dell'ordinanza della Corte di cassazione 12 gennaio 2017 n. 1418 in merito all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che avrebbe avuto delle conseguenze pure sulla fattispecie del comma quinto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I primi cinque motivi attengono all'accertamento di responsabilità e consistono in generiche deduzioni che non si confrontano con la sentenza impugnata.

L'imputato è stato trovato con un quantitativo di cocaina - 4 grammi di cocaina da cui era possibile ricavare 29 dosi - non compatibile con l'uso personale, uso solo dedotto, ma non supportato da evidenze, nonché con materiale idoneo al confezionamento.

Dalla sentenza non risulta che il ricorrente abbia contestato con i motivi di appello l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese, che peraltro non sono state valorizzate ai fini della decisione.

Correttamente poi i Giudici hanno rilevato che qualsiasi censura in merito alla perizia tossicologica menzionata dal Giudice di primo grado avrebbe dovuto essere svolta nel contesto del rito abbreviato, ciò che non era avvenuto, e che comunque non erano necessari soverchi accertamenti sulla cocaina, attesa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Sul punto, va evidenziato che i Giudici di merito hanno escluso l'uso personale sulla base di plurimi motivi: la quantità e qualità della sostanza, il confezionamento in dosi diverse per soddisfare esigenze differenziate dei clienti, l'assenza di prova di redditi adeguati, svolgendo l'imputato solo un lavoro occasionale, il precedente specifico del 12 marzo 2016.

Si tratta di una motivazione logica e razionale che resiste alle censure sollevate.

Il ricorrente non ha dedotto di aver chiesto o censurato in appello il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né ha evidenziato elementi di giudizio in suo favore.

Quindi anche il sesto motivo è del tutto inconsistente.

Il settimo motivo è incomprensibile nella sua genericità, perché lamenta la mancata applicazione dei benefici di legge, quando la sospensione condizionale della pena è stata già riconosciuta dal primo Giudice.

Mai l'imputato ha discusso di eventuali altri benefici.

Parimenti inconsistente è l'ultimo motivo di ricorso atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata prima della sentenza di appello aveva avuto a oggetto l'art. 73, comma 1, e non comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 GEN 2022 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/01/2020 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 19 aprile 2017 del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato presenta otto motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge in merito all'apprezzamento della prova. Evidenzia i seguenti elementi di perplessità della motivazione: a) la quantità di stupefacente rinvenuto era destinata a uso personale ed era compatibile con i guadagni percepiti per i lavori occasionali per l'istituto di vigilanza; b) non era stato rinvenuto materiale per il confezionamento; c) il ritrovamento della sostanza suddivisa in dosi era stato occasionale; d) non era stato accertato alcun elemento di cessione a terzi; e) le annotazioni rinvenute non erano riferibili al commercio di cocaina; f) il dato ponderale non poteva giustificare una sentenza di condanna. Con il secondo lamenta la violazione di legge per l'errata applicazione dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare le sue dichiarazioni come rese nell'immediatezza del fatto e quindi utilizzabili solo per lo svolgimento delle indagini. Invece, le aveva ritenute non solo spontanee e utilizzabili ai fini della colpevolezza, ma le aveva addirittura poste a conferma e riscontro del quadro probatorio. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione. La Corte territoriale aveva escluso l'uso personale per lo stato di disoccupazione, il che era smentito dal servizio prestato presso l'istituto di vigilanza. Con il quarto deduce il vizio di motivazione perché gli involucri rinvenuti erano stati periziati a campione e la Corte territoriale si era limitata ad affermare che si trattava di nullità a regime intermedio da rilevarsi in sede di abbreviato. Con il quinto denuncia la violazione di norme processuali, perché la perizia non era stata effettuata in contraddittorio, ma i Giudici avevano ritenuto il vizio irrilevante in ragione dell'abbreviato. Con il sesto eccepisce la violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti specifiche o generiche. Con il settimo lamenta la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con l'ottavo deduce la violazione di legge perché il giudizio non era stato sospeso pur in presenza dell'ordinanza della Corte di cassazione 12 gennaio 2017 n. 1418 in merito all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che avrebbe avuto delle conseguenze pure sulla fattispecie del comma quinto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi cinque motivi attengono all'accertamento di responsabilità e consistono in generiche deduzioni che non si confrontano con la sentenza impugnata. L'imputato è stato trovato con un quantitativo di cocaina - 4 grammi di cocaina da cui era possibile ricavare 29 dosi - non compatibile con l'uso personale, uso solo dedotto, ma non supportato da evidenze, nonché con materiale idoneo al confezionamento. Dalla sentenza non risulta che il ricorrente abbia contestato con i motivi di appello l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese, che peraltro non sono state valorizzate ai fini della decisione. Correttamente poi i Giudici hanno rilevato che qualsiasi censura in merito alla perizia tossicologica menzionata dal Giudice di primo grado avrebbe dovuto essere svolta nel contesto del rito abbreviato, ciò che non era avvenuto, e che comunque non erano necessari soverchi accertamenti sulla cocaina, attesa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sul punto, va evidenziato che i Giudici di merito hanno escluso l'uso personale sulla base di plurimi motivi: la quantità e qualità della sostanza, il confezionamento in dosi diverse per soddisfare esigenze differenziate dei clienti, l'assenza di prova di redditi adeguati, svolgendo l'imputato solo un lavoro occasionale, il precedente specifico del 12 marzo 2016. Si tratta di una motivazione logica e razionale che resiste alle censure sollevate. Il ricorrente non ha dedotto di aver chiesto o censurato in appello il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né ha evidenziato elementi di giudizio in suo favore. Quindi anche il sesto motivo è del tutto inconsistente. Il settimo motivo è incomprensibile nella sua genericità, perché lamenta la mancata applicazione dei benefici di legge, quando la sospensione condizionale della pena è stata già riconosciuta dal primo Giudice. Mai l'imputato ha discusso di eventuali altri benefici. Parimenti inconsistente è l'ultimo motivo di ricorso atteso che la questione di legittimità costituzionale sollevata prima della sentenza di appello aveva avuto a oggetto l'art. 73, comma 1, e non comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo