Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 1948

Cassazione n. 34863/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1948 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 24/11/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di ricettazione.

1. Il ricorrente, con sei motivi di ricorso, deduce:

1.1. Violazione delle norme processuali, nonché mancanza di motivazione, per avere la Corte d'appello totalmente omesso di esaminare il secondo motivo aggiunto all'atto di appello, con il quale si censurava l'errata qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, piuttosto che nei reati di cui agli artt. 474 cod. pen. o 178 D.Igs n. 42 del 2004, entrambi prescritti;

1.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado, nonostante «dall'assenza dell'acquisto» e dalla circostanza per cui l'imputato si limitava a provvedere all'attività di archiviazione delle opere (e non già di autenticazione delle stesse), in virtù della procura attribuitagli dagli eredi dell'artista, emergerebbe l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in questione;

1.3. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sull'istanza di rinnovazione istruttoria, per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in relazione alla mancata audizione dei periti nonostante la discordanza tra le risultanze peritali;

1.4. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alle risultanze del consulente tecnico di parte, facendo proprie le conclusioni del giudice di primo grado attraverso argomentazioni vaghe e generiche;

1.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena;

1.6. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 02/06/2023, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. o in quello di cui all'art. 178 D.Igs n. 42 del 2004, è manifestamente infondato, poiché non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakfrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 3239 del 04710/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061- 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

Sebbene la Corte d'appello non abbia esplicitamente risposto alla censura dedotta con il secondo motivo aggiunto all'atto di appello, invero, dandone atto in sentenza (pag. 4) ed evidenziando la sussistenza degli elementi costituivi del delitto di ricettazione nella parte motiva (pagg. 6-7), ha implicitamente rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto in reato diverso da quello di cui all'art. 648 cod. pen., i cui elementi costitutivi risultano pienamente integrati.

Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente precisato che, alla luce delle risultanze orali e documentali, in particolare dai verbali di perquisizione e di sequestro in atti, risulta il rinvenimento di numerosi quadri contraffatti all'interno dell'autovettura condotta dall'imputato, ovvero di bozzetti e dipinti presso la sua abitazione; inoltre si è sottolineata l'incapacità dell'imputato di fornire un'esauriente giustificazione in ordine al possesso di tali dipinti, ai quali peraltro mancava il titolo amministrativo che ne assicurasse tanto il legittimo possesso quanto la provenienza, non risultando neppure accoglibile la tesi difensiva per cui l'imputato, come avrebbe dimostrato la procura conferita dagli eredi dell'artista, si limitava ad una mera attività di archiviazione delle opere, previa la loro attestazione di autenticità fornita da uno dei figli dell'artista, poiché le modalità di svolgimento della suddetta attestazione - peraltro rilasciata solo per l'opera "Grande nevicata" - non ostano ad un'eventuale riproduzione fraudolenta dell'opera (pagg. 6-7 sentenza impugnata).

Pertanto, risulta integrato l'elemento oggettivo del reato in questione, posto che «in tema di ricettazione, la ricezione di cui all'art. 648 cod. pen. è formula comprensiva di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in senso lato il termine "acquisto" che figura nel testo dell'articolo precitato (Sez. 2, n. 12402 del 29/04/1987, Tomborrino.

Rv. 177185-01; Sez. 1, n. 7490 del 08/07/1983, Lutzu, Rv. 160213-01; Sez. 2, n. 1341 del 03/11/1970, dep. 1971, Cavallo, Rv. 116763-01).

Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.

La Corte di legittimità ha più volte affermato: - che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito; - che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718).

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato e risulta assorbito nel primo motivo di ricorso, al quale si rimanda (vedi sub. 1.).

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'istanza di rinnovazione, è manifestamente infondato, poiché in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.» ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968-01; Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272573-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01), la Corte d'appello ha rigettato la richiesta istruttoria ritenendola non necessaria, sulla scorta dell'ampio materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado e non ravvisando alcuna violazione del diritto di difesa, posto che erano state proprio le stesse parti a rinunciare all'escussione dei periti.

4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di omessa motivazione rispetto alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, è inammissibile perché mira a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una differente decisione, ponendosi così all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La Corte di legittimità ha affermato che «in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito; e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11706 dell'11/11/1993, Carrozzo, Rv. 196076-01; Sez. 1, n. 6528, dell'11/05/1998, Sileno, Rv. 210712 - 01; Sez. 5, n. 36902 del 09/06/2021, Laco, non mass.; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01).

In virtù del principio del libero convincimento, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, costituisce poi giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle decisioni contrarie delle parti (Sez.4, n. 8527 del 13/2/2015, Rv.263435; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Rv.241907).

Conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice.

Fallacia non ravvisabile, con la necessaria evidenza, nel caso in esame.

Invero, la sentenza impugnata, facendo buon governo di tali principi, lungi dall'omettere una qualsiasi motivazione in relazione ai rilievi del consulente tecnico di parte, ha criticamente recepito quanto enunciato dal primo giudice, confermando il giudizio di non autenticità dell'opera d'arte, non soltanto in considerazione delle relazioni peritali dei periti Falcucci e Quattrocchi, i quali, pur utilizzando metodologie diverse, sono pervenuti al medesimo giudizio di esito negativo, ma anche confrontandosi con le risultanze dei consulenti tecnici di parte ed in particolare quelle del Prof. [OSCURATO:PERSONA], ove si affermava l'autenticità delle suddette opere senza spiegare quali fossero le caratteristiche decorative o narrative riconducibili all'autore e per tale motivo ritenute apodittiche ed assertive.

4.1. Privo di rilievo è il richiamo alla giurisprudenza di merito operato in ricorso (Trib.

Roma, sez. per le Imprese-XVII n. 13461/2019 e Corte d'appello di Milano, Sez. 2 penale, n. 7148/2022), in quanto attiene ad ipotesi diversa da quella presa in considerazione nel caso di specie ovvero, al rigetto della domanda di accertamento di non autenticità di una certa opera nel giudizio civile ed all'assoluzione dell'imputato, già condannato in primo grado per il delitto di ricettazione di un'opera d'arte contraffatta, a causa della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, mentre nel caso in esame i giudici del merito hanno dato conto di come ricorrano tutti gli elementi costituivi del delitto di ricettazione.

5. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e carenza di interesse.

Il ricorrente si duole che la Corte di merito - a fronte della censura di rideterminazione della pena sollevata con l'atto di appello - «si sia limitata a statuire la congruità senza indicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la rideterminazione di una pena congrua che andava in ogni caso rideterminata».

La motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata risulta, contrariamente a quanto dedotto, del tutto congrua e pienamente continente con il generico motivo di appello spiegato dall'imputato.

Con il quarto motivo, infatti, la difesa chiese «la rideterminazione della pena nei minimi editali» omettendo sia di confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale a corredo del trattamento sanzionatorio che di indicare gli elementi positivi di sostegno alla richiesta.

Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla congruità e alla proporzionalità della pena inflitta dal Tribunale soddisfa pertanto l'onere motivazionale di legge, alla luce del principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (ex multis, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Peraltro, nel caso in esame la pena per il delitto di ricettazione risulta essere stata determinata nel minimo edittale (anni uno e mesi quattro di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione), con la conseguenza che appuntandosi la doglianza esclusivamente sulla misura della pena inflitta rispetto a tale reato, l'imputato, salvo il riconoscimento di profili circostanziali non dedotti, non potrebbe conseguire alcun risultato favorevole.

6. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, genericamente, la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato non risulta interamente decorso.

Il termine massimo di prescrizione è di anni 10; pertanto, tenuto conto che il reato è stato commesso il 12/07/2013 e considerati gli atti interruttivi nelle more verificatisi (decreto che dispone il giudizio e sentenza di primo grado), la ricettazione si prescrive il 12/07/2023.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1948 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 24/11/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Ancona che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di ricettazione. 1. Il ricorrente, con sei motivi di ricorso, deduce: 1.1. Violazione delle norme processuali, nonché mancanza di motivazione, per avere la Corte d'appello totalmente omesso di esaminare il secondo motivo aggiunto all'atto di appello, con il quale si censurava l'errata qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione, piuttosto che nei reati di cui agli artt. 474 cod. pen. o 178 D.Igs n. 42 del 2004, entrambi prescritti; 1.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado, nonostante «dall'assenza dell'acquisto» e dalla circostanza per cui l'imputato si limitava a provvedere all'attività di archiviazione delle opere (e non già di autenticazione delle stesse), in virtù della procura attribuitagli dagli eredi dell'artista, emergerebbe l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in questione; 1.3. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sull'istanza di rinnovazione istruttoria, per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi in relazione alla mancata audizione dei periti nonostante la discordanza tra le risultanze peritali; 1.4. Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alle risultanze del consulente tecnico di parte, facendo proprie le conclusioni del giudice di primo grado attraverso argomentazioni vaghe e generiche; 1.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena; 1.6. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 02/06/2023, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. o in quello di cui all'art. 178 D.Igs n. 42 del 2004, è manifestamente infondato, poiché non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakfrafy, Rv. 284096; Sez. 3, n. 3239 del 04710/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061- 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Sebbene la Corte d'appello non abbia esplicitamente risposto alla censura dedotta con il secondo motivo aggiunto all'atto di appello, invero, dandone atto in sentenza (pag. 4) ed evidenziando la sussistenza degli elementi costituivi del delitto di ricettazione nella parte motiva (pagg. 6-7), ha implicitamente rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto in reato diverso da quello di cui all'art. 648 cod. pen., i cui elementi costitutivi risultano pienamente integrati. Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente precisato che, alla luce delle risultanze orali e documentali, in particolare dai verbali di perquisizione e di sequestro in atti, risulta il rinvenimento di numerosi quadri contraffatti all'interno dell'autovettura condotta dall'imputato, ovvero di bozzetti e dipinti presso la sua abitazione; inoltre si è sottolineata l'incapacità dell'imputato di fornire un'esauriente giustificazione in ordine al possesso di tali dipinti, ai quali peraltro mancava il titolo amministrativo che ne assicurasse tanto il legittimo possesso quanto la provenienza, non risultando neppure accoglibile la tesi difensiva per cui l'imputato, come avrebbe dimostrato la procura conferita dagli eredi dell'artista, si limitava ad una mera attività di archiviazione delle opere, previa la loro attestazione di autenticità fornita da uno dei figli dell'artista, poiché le modalità di svolgimento della suddetta attestazione - peraltro rilasciata solo per l'opera "Grande nevicata" - non ostano ad un'eventuale riproduzione fraudolenta dell'opera (pagg. 6-7 sentenza impugnata). Pertanto, risulta integrato l'elemento oggettivo del reato in questione, posto che «in tema di ricettazione, la ricezione di cui all'art. 648 cod. pen. è formula comprensiva di qualsiasi possesso della cosa proveniente da reato, dovendosi intendere in senso lato il termine "acquisto" che figura nel testo dell'articolo precitato (Sez. 2, n. 12402 del 29/04/1987, Tomborrino. Rv. 177185-01; Sez. 1, n. 7490 del 08/07/1983, Lutzu, Rv. 160213-01; Sez. 2, n. 1341 del 03/11/1970, dep. 1971, Cavallo, Rv. 116763-01). Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. La Corte di legittimità ha più volte affermato: - che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito; - che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1 n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718). 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato e risulta assorbito nel primo motivo di ricorso, al quale si rimanda (vedi sub. 1.). 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'istanza di rinnovazione, è manifestamente infondato, poiché in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen.» ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968-01; Sez. 3, n. 5441 del 19/09/2017, dep. 2018, G., Rv. 272573-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01), la Corte d'appello ha rigettato la richiesta istruttoria ritenendola non necessaria, sulla scorta dell'ampio materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado e non ravvisando alcuna violazione del diritto di difesa, posto che erano state proprio le stesse parti a rinunciare all'escussione dei periti. 4. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di omessa motivazione rispetto alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, è inammissibile perché mira a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una differente decisione, ponendosi così all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La Corte di legittimità ha affermato che «in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte, ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti; ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito; e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11706 dell'11/11/1993, Carrozzo, Rv. 196076-01; Sez. 1, n. 6528, dell'11/05/1998, Sileno, Rv. 210712 - 01; Sez. 5, n. 36902 del 09/06/2021, Laco, non mass.; Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 - 01). In virtù del principio del libero convincimento, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, costituisce poi giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle decisioni contrarie delle parti (Sez.4, n. 8527 del 13/2/2015, Rv.263435; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Rv.241907). Conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice. Fallacia non ravvisabile, con la necessaria evidenza, nel caso in esame. Invero, la sentenza impugnata, facendo buon governo di tali principi, lungi dall'omettere una qualsiasi motivazione in relazione ai rilievi del consulente tecnico di parte, ha criticamente recepito quanto enunciato dal primo giudice, confermando il giudizio di non autenticità dell'opera d'arte, non soltanto in considerazione delle relazioni peritali dei periti Falcucci e Quattrocchi, i quali, pur utilizzando metodologie diverse, sono pervenuti al medesimo giudizio di esito negativo, ma anche confrontandosi con le risultanze dei consulenti tecnici di parte ed in particolare quelle del Prof. [OSCURATO:PERSONA], ove si affermava l'autenticità delle suddette opere senza spiegare quali fossero le caratteristiche decorative o narrative riconducibili all'autore e per tale motivo ritenute apodittiche ed assertive. 4.1. Privo di rilievo è il richiamo alla giurisprudenza di merito operato in ricorso (Trib. Roma, sez. per le Imprese-XVII n. 13461/2019 e Corte d'appello di Milano, Sez. 2 penale, n. 7148/2022), in quanto attiene ad ipotesi diversa da quella presa in considerazione nel caso di specie ovvero, al rigetto della domanda di accertamento di non autenticità di una certa opera nel giudizio civile ed all'assoluzione dell'imputato, già condannato in primo grado per il delitto di ricettazione di un'opera d'arte contraffatta, a causa della mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, mentre nel caso in esame i giudici del merito hanno dato conto di come ricorrano tutti gli elementi costituivi del delitto di ricettazione. 5. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e carenza di interesse. Il ricorrente si duole che la Corte di merito - a fronte della censura di rideterminazione della pena sollevata con l'atto di appello - «si sia limitata a statuire la congruità senza indicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la rideterminazione di una pena congrua che andava in ogni caso rideterminata». La motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata risulta, contrariamente a quanto dedotto, del tutto congrua e pienamente continente con il generico motivo di appello spiegato dall'imputato. Con il quarto motivo, infatti, la difesa chiese «la rideterminazione della pena nei minimi editali» omettendo sia di confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale a corredo del trattamento sanzionatorio che di indicare gli elementi positivi di sostegno alla richiesta. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla congruità e alla proporzionalità della pena inflitta dal Tribunale soddisfa pertanto l'onere motivazionale di legge, alla luce del principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (ex multis, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Peraltro, nel caso in esame la pena per il delitto di ricettazione risulta essere stata determinata nel minimo edittale (anni uno e mesi quattro di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione), con la conseguenza che appuntandosi la doglianza esclusivamente sulla misura della pena inflitta rispetto a tale reato, l'imputato, salvo il riconoscimento di profili circostanziali non dedotti, non potrebbe conseguire alcun risultato favorevole. 6. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, genericamente, la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato non risulta interamente decorso. Il termine massimo di prescrizione è di anni 10; pertanto, tenuto conto che il reato è stato commesso il 12/07/2013 e considerati gli atti interruttivi nelle more verificatisi (decreto che dispone il giudizio e sentenza di primo grado), la ricettazione si prescrive il 12/07/2023. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann
Sentenza Cassazione n. 34863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris