CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 35053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20330/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]Ottavi. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, alla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio n. 15, in persona del suo rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Arno n. 88. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA].- INTIMATO- avverso la sentenza, n. cron. 1987/2018, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (d'ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ottenne dal Tribunale di Savona l'ingiunzione solidale di pagamento n. 342 del 2011, per le somme ivi indicate, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali fideiussori della [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad un finanziamento da essa ricevuto dalla prima. 1.1. Le due opposizioni, ex art. 645 cod. proc. civ., separatamente proposte, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Sardo, furono riunite e respinte dal medesimo tribunale con sentenza del 21 agosto 2014, n. 1173. 2. Analoga sorte ha avuto il gravame promosso dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione, avendolo l'adita Corte di appello di Genova rigettato con sentenza del 28 dicembre 2018, n. 1987, pronunciata nel contraddittorio con la menzionata Banca e nella contumacia del Sardo. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso l'istanza di rinnovazione della c.t.u. grafologica espletata in primo grado, ha ritenuto infondato il secondo motivo di appello avente ad oggetto il mancato accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta dall'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul contratto di finanziamento del 28 settembre 2007, a garanzia del quale era stata prestata, in pari data, la fideiussione degli appellanti. 2.1.1. Secondo quel giudice: i) la lettera fideiussione del 28 settembre 2007, con sottoscrizioni riferibili al [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], era stata esaminata dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, il quale aveva concluso per l'autenticità delle stesse; l'omesso accertamento, a mezzo consulenza tecnica, della riferibilità della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 28 settembre 2007 all'amministratore unico della società garantita era irrilevante ai fini della decisione. La stessa, infatti, era «stata apposta dal [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, proveniva da un soggetto terzo, ovvero dalla società, unico soggetto avente la facoltà del disconoscimento del predetto documento»; iii) costituiva «un forte elemento indiziario l'avvenuto accertamento, in sede peritale, dell'autenticità della sottoscrizione della lettera-contratto fideiussione del 28/9/07, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti fideiussori "in relazione al credito per un importo complessivo di C 105.000,00, In quella sede, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di garantire proprio il debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato in pari data: che si tratti esattamente di quel contratto risulta sia dalla data di stipula (28/09/07 per entrambe le lettere contratto), sia dal riferimento al tipo di finanziamento, contenuto nella fideiussione (mutuo mobiliare chirografario con fondi B.E.I. Sussistono, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti [indizi. Ndr] per affermare la sussistenza del contratto di finanziamento del 28.9.007 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del cui adempimento gli attuali appellanti hanno prestato garanzia in pari data». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre il Sardo è rimasto solo intimato. 4. Successivamente, con decreto del Presidente della Prima Sezione civile di questa Corte del 13/14 gennaio 2022, è stata dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità, per rinuncia, limitatamente al solo rapporto processuale fra la [OSCURATO:PERSONA] e la banca controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso - recante «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 214 e 215 c.p.c., nella parte in cui [la sentenza impugnata. Ndr] dispone: "l'omesso accertamento, a mezzo consulenza tecnica, della riferibilità della sottoscrizione del contratto di finanziamento del 28.09.2007 all'amministratore unico della società garantita era irrilevante ai fini della decisione. Infatti, la predetta sottoscrizione è stata apposta da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, proveniva da un soggetto terzo, ovvero dalla società, unico soggetto avente la facoltà del disconoscimento del predetto documento» - contesta alla corte genovese di non aver tenuto conto della circostanza che quel documento, fin dal primo grado di giudizio disconosciuto e/o comunque contestato dal [OSCURATO:PERSONA], era stato già prodotto dalla banca come corredo probatorio nei confronti di quest'ultimo e, dunque, a lui attribuito. «Invero, la firma apposta in calce alla scrittura è stata attribuita dalla Banca al sig. [OSCURATO:PERSONA], rimanendo la società garantita, tanto in via sostanziale che processuale, del tutto estranea al presente giudizio. 1-.4. Pertanto, la circostanza che la firma sia stata (presuntivamente) apposta dal medesimo in qualità di a.u. della società [OSCURATO:PERSONA] è del tutto irrilevante», posto che la ratto dell'art. 214 cod. proc. civ. «è quella di tutelare l'autore materiale [...] della sottoscrizione contro tutti quei documenti che gli siano stati indebitamente ascritti». Inammissibile, poi, doveva considerarsi l'avvenuto ricorso della medesima corte alle presunzioni, non essendo consentita la prova testimoniale (e, quindi, quella indiziaria) in tema di contratti. 1.1. Una siffatta doglianza si rivela in parte infondata ed in parte inammissibile. 1.2. Invero, il contratto di finanziamento suddetto fu stipulato, come è pacifico tra le parti, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. Il fatto, poi, che lo stesso fu sottoscritto dall'amministratore unico di quest'ultima, [OSCURATO:PERSONA] (vale a dire la stessa persona fisica che, contestualmente, prestò la garanzia fideiussoria, in favore della menzionata società, proprio per il debito [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], per effetto del finanziamento medesimo), certamente non attribuì all'odierno ricorrente la qualità di contraente in proprio, attesa la diversa soggettività giuridica riconducibile alla società rispetto alla persona fisica che la rappresenta. 1.3. Muovendo da questa premessa, allora, e considerato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mai è stata parte del giudizio (iniziato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in via monitoria, solo contro i suoi fideiussori, tra cui, appunto, il [OSCURATO:PERSONA] personalmente, e non nella menzionata qualità), si deve ritenere che l'avvenuta produzione del contratto predetto non poteva essere avvenuta "contro" il [OSCURATO:PERSONA] (non essendo egli, come si è visto, parte, in proprio, dello stesso), ma esclusivamente al fine di provare l'esistenza dell'obbligazione a garanzia del cui adempimento (anche) quest'ultimo, personalmente, prestò la menzionata fideiussione sottoscrivendo la corrispondente lettera-contratto (da intendersi, questa si, prodotta "contro" il [OSCURATO:PERSONA], quale parte della stessa). 1.4. Orbene, giusta l'art. 214, comma 1, cod. proc. civ., "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"; ai sensi dell'art. 215, comma 1, invece, "la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte alla quale la scrittura privata è attribuita o contro la quale la scrittura prodotta, è contumace, salva la disposizione di cui all'art. 293, terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o dichiara di non riconoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione". 1.4.1. Da entrambe le riportate disposizioni emerge, dunque, che l'onere del disconoscimento della scrittura privata presuppone che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente (cfr. Cass. n. 18919 del 2020). Nel caso di specie, il contratto di finanziamento de quo non proviene dal [OSCURATO:PERSONA] personalmente, bensì dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (pur avendolo sottoscritto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], però nella qualità di suo amministratore unico) che, tuttavia, non essendo parte in causa, non poteva certamente disconoscerlo (cfr. Cass. n. 15823 del 2020, secondo cui spetta alla parte cui sia riferita il potere di disconoscere la scrittura). 1.5. Costituisce, poi, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello per cui le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 6650 del 2020; Cass. n. 24208 del 2010; Cass. n. 6650 del 2020. Si veda pure Cass. n. 23155 del 2014, a tenore della quale, «l'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione»). 1.5.1. L'applicazione al caso di specie degli esposti principi - ai quali il collegio intende dare continuità - impone di ritenere che affatto correttamente la corte territoriale, pur in presenza di contestazione sull'autenticità della sottoscrizione del contratto di finanziamento in questione, ha fondato il suo convincimento muovendo dal presupposto della libera valutabilità di detta contestazione, non provenendo la stessa da una delle "parti" di quel contratto. E' indubbio, infatti, che al "disconoscimento" operato dal [OSCURATO:PERSONA] personalmente (non essendo stato intrapreso il giudizio in esame contro la [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in rappresentanza della quale, come suo amministratore unico, lo aveva sottoscritto), da qualificarsi a questi fini "terzo" rispetto alle parti che avevano sottoscritto il contratto medesimo, dovesse attribuirsi valore meramente indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. In relazione a questo profilo, dunque, l'odierna doglianza si rivela infondata. 1.6. Per il resto, il motivo è inammissibile. 1.6.1. La corte, invero, ha ritenuto costituire «un forte elemento indiziai-io l'avvenuto accertamento, in sede peritale, dell'autenticità della sottoscrizione della lettera-contratto fideiussione del 28/9/07, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti fideiussori "in relazione al credito per un importo complessivo di C 105.000,00, [..2". In quella sede, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di garantire proprio il debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato in pari data: che si tratti esattamente di quel contratto risulta sia dalla data di stipula (28/09/07 per entrambe le lettere contratto), sia dal riferimento al tipo di finanziamento, contenuto nella fideiussione (mutuo mobiliare chirografario con fondi B.E.I. Sussistono, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti [indizi. Ndr] per affermare la sussistenza del contratto di finanziamento del 28.9.007 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] a garanzia del cui adempimento gli attuali appellanti hanno prestato garanzia in pari data». 1.6.2. Deve rimarcarsi, allora, che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., che: i) spetta al giudice di merito ponderare l'opportunità di fare ricorso, o meno, alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo, o non, del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso, peraltro, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 22366 del 2021; Cass. n. 5279 del 2020); li) come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 3541 del 2020, la violazione delle norme sulle presunzioni non può dirsi sussistente soltanto «perché il giudice di merito abbia, o non abbia, ritenuto che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche ad un fatto ignorato. Questa valutazione, infatti, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. La violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto "vizio di sussunzione", vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all'opposto quando dopo aver qualificato come "non gravi, imprecisi e discordanti" gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso» (in senso sostanzialmente conforme si vedano, ex multis, Cass., SU, n. 1785 del 2018, § 4.1, in motivazione; Cass. n. 19485 del 2017; Cass. n. 15237 del 2022). 1.6.3. Nella specie, come si è già riferito, la corte genovese ha ritenuto dimostrata la sussistenza del contratto di finanziamento del 28.9.007 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a garanzia del cui adempimento (anche) il [OSCURATO:PERSONA], personalmente, aveva prestato garanzia fideiussoria. A tale conclusione è giunta all'esito di un'esaustiva valutazione dei descritti elementi il cui valore indiziario sfugge al sindacato di legittimità. 1.6.4. In relazione a questo profilo, pertanto, le argomentazioni della doglianza in esame, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, mostrando, così, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere _ surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 17739 del 2022). 2. Il secondo motivo di ricorso - rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento alla motivazione palesemente illogica relativamente all'elaborato peritale a firma dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2013, nella parte in cui [la sentenza impugnata. Ndr] dispone che: "nella c.t.u. non si rileva alcuna palese devianza dalle nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di corretta conclusione» - contesta l'avere la corte distrettuale «respinto l'istanza di rinnovazione della c.t.u. affermando che la stessa non fosse inficiata da alcun vizio logico». Secondo i ricorrenti, invece, sarebbe configurabile «la palese illogicità delle conclusioni di cui alla perizia grafologica posta a fondamento della decisione, nonché la sua natura oggettivamente incomprensibile». 2.1. Una siffatta doglianza si rivela inammissibile per plurime ragioni. 2.2. Innanzitutto, essa oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza resa il 28 dicembre 2018), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n.595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass.n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Peraltro, nemmeno risultano minimamente osservati i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto. 2.3. La stessa, poi, neppure considera che, con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr., in motivazione, Cass. n. 15201 del 2017) che «l'allegazione, nel ricorso per cassazione, di un mero dissenso scientifico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice (tra le molte, cfr. Cass. sez. I, sent. 9.1.2009, n. 282)». La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha avuto pure occasione di confermare che, «in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità» (cfr. Cass. n. 11482 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 15201 del 2017). Si è recentemente chiarito, infine, che «l'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio» (cfr. Cass. n. 8581 del 2022; in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 12387 del 2020 e Cass. n. 18391 del 2017, a tenore delle quali il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., «introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti [consulenza cd. deducente] ovvero, in determinati casi [come in ambito di responsabilità sanitaria], fonte di prova per l'accertamento dei fatti [consulenza cd. percipiente] - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il «fatto storico», rilevato e/o accertato dal consulente»). A questi precisi canoni di contestazione non si è attenuto il [OSCURATO:PERSONA], altresì rimarcandosi che è rimasta assolutamente non impugnata la declaratoria di inammissibilità per genericità, pronunciata dalla corte distrettuale in relazione al suo primo motivo di gravame che aveva investito proprio la valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta ed espletata in primo grado. 2.4. Alteris verbis, la doglianza veicola una generica censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione della medesima consulenza, le cui conclusioni sono state fatte proprie dalla corte del merito, dimenticando, tuttavia, che oggetto di sindacato di legittimità, nel giudizio di cassazione, è esclusivamente la motivazione della sentenza impugnata, e non la relazione di consulenza tecnica sulla quale la sentenza si sia fondata. La parte che intende censurare la decisione non può limitarsi, conseguentemente, a formulare delle critiche sulla relazione di consulenza, ma ha l'onere di riportare i passi salienti della relazione di consulenza sui quali si appuntano le critiche, nonché il contenuto delle critiche già sottoposte al giudice di merito, e che sarebbero state da lui ignorate, di precisare in quale sede processuale esse sarebbero state formulate e di illustrarne infine il valore decisivo, vale a dire l'idoneità di ciascuna di esse a ribaltare la decisione impugnata. In mancanza di tali requisiti, il motivo è inammissibile (cfr. Cass. n. 6740 del 2014). 3. Il terzo motivo di ricorso - rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 91 c.p.c., in relazione alle spese del giudizio nella parte [la sentenza impugnata. Ndr] dispone che "le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro» - lamenta l'avvenuta condanna degli appellanti alla refusione delle spese di entrambi i gradi di merito. 3.1. Trattasi di censura palesemente priva di una qualsivoglia propria autonomia e, come tale, perciò solo inammissibile. 4. In definitiva, pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità a suo esclusivo carico, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, che si liquidano in C 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo r