CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M.Traina-controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1574/2023,depositata il 18 luglio 2023;Numero registro generale 4112/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 13405/2026Data pubblicazione 09/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Siena respinse la domanda formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’impresa individuale A.T.S. Italia, volta alla condanna alpagamento del prezzo per la vendita di un macchinario industriale edei relativi accessori, e accolse la riconvenzionale spiegata dalconvenuto, dichiarando risolto il contratto per la presenza di vizi nelbene ceduto e condannando l’attrice al risarcimento del danno.La sentenza fu oggetto di appello principale del compratore e diappello incidentale della venditrice.Con la pronunzia indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenzerespinse l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], voltoal riconoscimento di danni ulteriori rispetto a quelli liquidati dalTribunale, e accolse parzialmente l’appello incidentale della società,escludendo la rivalutazione monetaria sull’importo liquidato.A supporto della decisione, per quanto qui interessa, la Corteterritoriale osservò che l’acquirente non aveva dato prova del nessocausale fra l’inadempimento della controparte e le spese di cui avevachiesto il rimborso, risultando insuperati i rilievi svolti sul punto dalprimo giudice.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d’appello conricorso per cassazione affidato a un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanzacamerale, all’esito della quale la Corte ha riservato il depositodell’ordinanza.Numero registro generale 4112/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 13405/2026Data pubblicazione 09/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 1223c.c.Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei costisostenuti per condurre in locazione un immobile a uso magazzino nelquale era stato collocato il macchinario, che non poteva trovare spazionei locali dell’impresa per le sue ingenti dimensioni, nonché delleulteriori spese necessarie all’installazione e messa in funzione dellostesso all’interno del magazzino in questione.Osserva, in tal senso, di aver prodotto in giudizio tutti i documentidai quali emergevano le causali e l’ammontare di tali esborsi, e chele due consulenze tecniche esperite dal Tribunale avevanoconcordemente evidenziato la necessità che il macchinario fosseinstallato in un locale apposito e che fossero eseguiti specificiinterventi strutturali. Censura, pertanto, la statuizione impugnatanella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova del nesso causalefra tali esborsi e l’inadempimento della venditrice, evidenziandone inparticolare l’erroneità laddove si affermava che quelle spesesarebbero state sostenute anche in presenza di un macchinarioperfettamente funzionante secondo le aspettative.2. Il motivo, per come formulato, non supera il vaglio diammissibilità.Il ricorrente, infatti, dietro l’apparente deduzione di una violazionedi legge, non denunzia un errore nell’interpretazione onell’applicazione dell’art. 1223 c.c., ma sollecita una diversavalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.Significativo, in tal senso, è il fatto che la censura si appunti sulfatto che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, nonavrebbe «tenuto conto di tutte le difese fatte in appello» o «valutatoNumero registro generale 4112/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 13405/2026Data pubblicazione 09/05/2026correttamente gli atti e le prove» (ricorso, pagg. 14 e 15), e sisostanzi nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi diprova partitamente indicati, asseritamente idonei a sostenerel’affronto di spese causalmente riconducibili all’inadempimento dellavenditrice (pag. 18).Come si è già rilevato, la Corte d’appello ha fondato la decisionesu un accertamento in fatto, evidenziando le ragioni per le quali haritenuto che le emergenze istruttorie non fossero idonee a fornire laprova del nesso causale tra gli esborsi dei quali il compratore chiedevail riconoscimento e l’inadempimento della venditrice; e solo su taleaccertamento si innesta la critica del ricorrente, che così finisce perrappresentare una propria lettura del materiale istruttorio acquisitonel giudizio, da contrapporre a quella del giudice a quo.La Suprema Corte ha affermato che l’accertamento del nesso dicausalità tra l’inadempimento e il danno costituisce unapprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non pervizi motivazionali (si vedano, ad es., Cass. 30/6/2021, n. 18509;Cass. 8/9/2017, n. 20961); è infatti censurabile in cassazione perviolazione di legge solo l’errore compiuto dal giudice di meritonell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare lasussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento, mentrel’eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sonoderivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata,costituisce una valutazione di fatto, rimessa all’apprezzamento delgiudice di merito (cfr. Cass. 21/1/2026, n. 1346; Cass. 10/4/2019, n.9985; Cass. 24/5/2017, n. 13096; Cass. 25/2/2014, n. 4439).Quindi, la questione dell’effettiva pertinenza dei costi affrontatiall’inadempimento della controparte, che costituisce il puntoNumero registro generale 4112/2024Numero sezionale 1165/2026Numero di raccolta generale 13405/2026Data pubblicazione 09/05/2026contestato della sentenza impugnata, attiene a un profilo di meritodella controversia.3. Da tanto consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino