CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 1981
Cassazione n. 28272/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Roma, quale giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare in carcere allo stesso notificato a seguito di cattura in esecuzione di MAE in relazione a diverso procedimento e già dichiarato latitante in relazione al presente, con riferimento ad ipotesi di associazione per la realizzazione di reati in materia di stupefacenti, aggravata dal numero di persone e dall'essere dotata di armi, e di alcuni episodi di traffico di sostanza stupefacente e di estorsione. 2. Essendo la impugnazione limitata alla ricorrenza di esigenze cautelari e alla adeguatezza di misura cautelare meno invasiva di quella in carcere (prospettandosi la idoneità di misura domiciliare presso l'abitazione della compagna e dei figli), il Tribunale del riesame evidenziava che, in aggiunta al pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, desumibile dalla pluralità, dalla gravità dei fatti contestati, dall'indole violenta e antidoverosa del prevenuto, desumibile dai precedenti penali (tentato omicidio), dalla detenzione di armi e dalla specifica veste assunta nel sodalizio (riscossione dei crediti mediante atti intimidatori), sussisteva anche il concreto pericolo di fuga ripercorrendo le fasi e le modalità con cui il [OSCURATO:PERSONA] si era sottratto alla misura cautelare de quo (emessa nel Marzo 2020) e valorizzando la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si era sottratto ad altra misura cautelare emessa per fatti della stessa specie (in relazione al quale era stato emesso l'ordine di cattura internazionale), trattenendosi in territorio spagnolo per un tempo considerevole (circa due anni) senza svolgere alcuna attività lavorativa nella consapevolezza del presente procedimento, consapevolezza desunta dalle misure applicate nei confronti di altri sodali, dalle relazioni intrattenute con i propri genitori e dagli atti investigativi compiuti nei suoi confronti. 2.1 Quanto ai criteri di selezione della misura cautelare, in presenza della presunzione di cui all'art.275 3 comma cod.proc.pen., anche in relazione alla concretezza e alla attualità del pericolo di recidiva, il Tribunale del Riesame evidenziava che non erano stati introdotti profili di novità per riconoscersi l'attenuazione delle esigenze cautelari sottese alla adozione della misura custodiale, evidenziando che la cattura era intervenuta nel Settembre 2021, che i fatti di cui all'editto accusatorio non erano particolarmente risalenti, che l'attenuazione delle misure cautelari nei confronti dei sodali risentiva della peculiarità del rito abbreviato scelto e dal contributo agli stessi riconosciuto all'interno della struttura associativa, nonché del loro personale coinvolgimento nei singoli episodi delittuosi, valutazioni che non potevano essere estese alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio incidentale cautelare, tenuto altresì conto dei profili personalistici sopra evidenziati. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Simone affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale deduce manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenziando da un lato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in relazione al dedotto ridimensionamento del quadro probatorio ravvisato nell'ordinanza genetica, atteso che in sede di rito abbreviato l'autorità giudiziaria aveva riqualificato i fatti reato ai sensi dell'art.74 comma 6 Dpr 309/90 con contenimento nei minimi edittali delle pene per i sodali che avevano fatto accesso al rito premiale e dall'altro il difetto di una rinnovata valutazione della attualità e della concretezza delle esigenze cautelari con riferimento alla adeguatezza della custodia in carcere in relazione al decorso del tempo rispetto ai fatti reato e alle modifiche del trattamento cautelare riservato ai correi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Invero la difesa del ricorrente omette totalmente di confrontarsi con il contenuto dell'ordinanza impugnata che pure ha ampiamente motivato sulla ricorrenza di rilevantissime esigenze cautelari riconducibili, pure in presenza della doppia presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod.proc.pen., ai criteri fissati dall'art.274 cod.proc.pen., con riferimento alla pluralità, gravità e alle specifiche modalità del fatto reato (associazione armata, composta da un numero elevato di sodali, modalità di riscossione dei crediti, episodi di cessione di considerevoli quantitativi di stupefacente), e ai profili personalistici del reo desunti dal concreto atteggiarsi del suo contributo alla commissione dei reati di cui alla contestazione, dall'indole violenta, dal possesso di armi, dai precedenti penali e dai carichi pendenti (tentato omicidio e analogo reato associativo). 2.1 Nessun confronto risulta altresì svolto in relazione alla esigenza cautelare del pericolo di fuga, individuato dal giudice del riesame, in aggiunta a quanto evidenziato dal primo giudice, attingendo ad una serie di elementi conoscitivi e presuntivi tratti dal fascicolo processuale (trasferimento in Spagna del [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza con l'emissione della misura cautelare, permanenza in Spagna per quasi due anni nonostante i legami familiari in territorio italiano in assenza di qualsiasi giustificazione lavorativa, conoscenza del procedimento in ragione dei contatti con i familiari accertati nella fase di esecuzione della misura, e degli arresti operati nei confronti dei sodali). 3. Unico argomento difensivo reiterato dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dal fatto che, in relazione ad alcuni dei sodali che avevano optato per il giudizio abbreviato, la gravità dei reati sia risultata notevolmente ridimensionata in quanto il delitto associativo sarebbe stato riqualificato ai sensi dell'art.74 comma 6 Dpr 309/90 e le pene sarebbero state contenute in termini minimi. 3.1 Anche sotto questo profilo peraltro il ricorso è privo di pregio in quanto l'ordinanza impugnata ha dato atto, con motivazione assolutamente coerente e logica, che le valutazioni espresse in sede di merito nei confronti degli altri indagati in separato giudizio che si è svolto con forme procedinnentali abbreviate, non sono in grado di dispiegare alcun effetto nel presente procedimento in cui risulta impegnato il [OSCURATO:PERSONA], peraltro nei limiti di un incidente cautelare, tenuto conto del fatto che il ricorrente non offre alcun elemento specifico a sostegno di una eventuale disparità di trattamento sofferta in sede cautelare rispetto agli altri imputati, nonché della circostanza che al [OSCURATO:PERSONA] vengono contestati fatti parzialmente diversi e più gravi rispetto agli altri indagati (tra cui la fornitura di un chilo di stupefacente, e vari episodi di estorsione aggravata). Costante poi è l'insegnamento del S.C. in relazione a profili di disparità di trattamento cautelare riservata ad un co-indagato (sez.2, n.54298 del 16 Settembre 2016, Baldassarri, Rv.268636) secondo cui non può costituire fatto nuovo per una eventuale modifica del regime cautelare l'intervenuta modifica apportata alla misura cautelare di altro indagato (sez.6 n.4948 del 10 Luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278203). 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata richiama inoltre correttamente la presunzione di cui all'art.275 3 comma cod.proc.pen. in relazione al delitto associativo secondo cui "il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma ha l'obbligo di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione" (sez.1, 21.10.2015, Calandrino, Rv.265986), laddove anche a seguito della novella attuata con legge 47/2015, l'art.275 comma terzo cod.proc.pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad un'associazione il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale presenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (sez.2, 3.2.2017, Cocciolo, Rv. 270062). 4.1 II giudice dell'appello cautelare ha pertanto coerentemente evidenziato come detta prova contraria, anche con riferimento alla mancanza di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari ovvero di attenuazione della prospettiva di prevenzione, non risulta essere stata acquisita agli atti, sul presupposto che alla base della attenuazione delle esigenze cautelari viene assunto il mero decorso del tempo dello stato di restrizione laddove il decorso del tempo non può assumere rilievo se non in unione ad altri elementi di emersione di indici di affievolimento delle esigenze cautelari (sez.1, 23.3.2018, Rv.273139)i. Dall'altra parte l'assenza di allegazione di elementi fattuali e personalistici idonei a consentire la ponderazione comparativa dei pericula libertatis del ricorrente rispetto agli altri correi esclude che indici di attenuazione possano essere desunti dalla intervenuta sostituzione della misura cautelare intervenuta per alcuno dei correi, atteso che gli elementi di valutazione relativi alla personalità del [OSCURATO:PERSONA] sopra evidenziati risultano di per sé preclusivi di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari. 5. Il ricorso deve conclusivamente essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma