CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2019
Cassazione n. 32484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il motivo, con cui si deduce – ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. nonchéagli artt. 187, 125, 192, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – lacarenza di prova certa ed incontrovertibile, ovvero di indizi gravi, precisi econcordanti, in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente dellaprovenienza delittuosa dei beni ricevuti, si risolve nella pedissequa reiterazionedelle medesime argomentazioni già dedotte con l'atto di appello e puntualmentedisattese dalla Corte territoriale; che quest'ultima, con motivazione congrua epriva di vizi logici, ha escluso che l'unica captazione richiamata dalla difesa –quella intercorsa tra il terzo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – costituisse l'esclusivofondamento del giudizio di responsabilità, avendo viceversa valorizzato unapluralità di conversazioni intercettate, tra cui quella, captata in data 23 giugno2018 (rit. 3584/18, progr. 498), intercorsa direttamente tra l'odierno ricorrente eProietti [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società persona offesa, nella quale il primoinvitava il secondo a far sparire ogni traccia; che tale lettura sincronica delcompendio intercettivo, condivisa dalla Corte di appello, è stata ritenuta idonea adimostrare la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della provenienzafurtiva della merce ricevuta, con conseguente esclusione sia della configurabilitàdell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., sia di ogni residuaincertezza sull'elemento soggettivo del reato di ricettazione;che il motivo, nel riproporre quale unico argomento la pretesa equivocitàdella sola captazione intercorsa tra soggetti terzi, omette di confrontarsi conl'intero compendio motivazionale della sentenza impugnata e, in particolare, conla conversazione diretta tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] puntualmente richiamatadalla Corte territoriale, così sollecitando una alternativa e parcellizzata lettura delmateriale probatorio non consentita in sede di legittimità e risolvendosi, perl'effetto, in una mera rivalutazione del compendio indiziario riservata al giudice dimerito;che, in tema, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motiviche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; conforme, ex multis, Sez. 2, n.11951 del 2014, Rv. 259425 – 01);che, quanto al profilo, dedotto in subordine, relativo alla richiestariqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., lo stesso ripropone,senza addurre argomenti nuovi, la medesima questione già devoluta con l'atto diappello e motivatamente respinta dalla Corte territoriale, la quale ha escluso laconfigurabilità della fattispecie contravvenzionale proprio in ragionedell'accertata, piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; sicchéanche tale doglianza si risolve in una inammissibile reiterazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]